La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso proposto da un’indagata per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Fermo che aveva confermato la convalida del sequestro di tre telefoni cellulari disposto dal PM, ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., a seguito di sequestro di iniziativa dei Carabinieri.
Il sequestro riguardava dispositivi rinvenuti nell'abitazione in uso all'indagata e al convivente, entrambi sottoposti a indagini per attività di spaccio di sostanze stupefacenti , rispetto ai quali gli inquirenti avevano sin da subito rilevato un ruolo centrale nei contatti con la clientela. La difesa aveva articolato due distinti motivi di ricorso. In primo luogo, denunciava la carenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio , ritenendo insufficiente il mero riferimento alla necessità di analizzare i cellulari per accertare la rete di rifornimento e di cessione , in assenza di specifica indicazione dei dati da acquisire e delle ragioni della loro pertinenza investigativa. In secondo luogo, lamentava la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in quanto il sequestro si sarebbe risolto in un accesso indiscriminato all'intero contenuto dei dispositivi, senza delimitazione dell'ambito della ricerca, senza criteri di selezione dei dati e senza alcuna perimetrazione temporale né indicazione di un termine per la protrazione del vincolo. In tal senso la difesa richiamava il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro di dispositivi informatici e telematici , che aveva enfatizzato la necessità di una motivazione puntuale, idonea a consentire il controllo sulla proporzionalità della misura. Il Procuratore Generale, pur eccependo genericamente un difetto di legittimazione della ricorrente (sostenendo che i dispositivi apparterrebbero al coindagato), concludeva per il rigetto del ricorso, mettendo in rilievo come la motivazione del Pubblico Ministero – seppur concisa – individuasse comunque la finalità investigativa specifica (“ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della suddetta sostanza”) e si innestasse su un quadro indiziario nel quale l'impiego dei dispositivi per ricevere gli ordinativi di droga risultava già conclamato dagli atti di indagine. La Corte di Cassazione dichiara innanzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione, osservando che i tre cellulari erano stati rinvenuti nell'abitazione in uso alla ricorrente e al convivente, e non emergendo alcun elemento che escluda la titolarità o quanto meno l'uso dei dispositivi da parte dell'indagata. Successivamente affronta il primo motivo e, pur richiamando il consolidato principio secondo cui il Tribunale del riesame non può sostituirsi al Pubblico Ministero nell'individuazione delle esigenze probatorie in caso di totale carenza motivazionale del provvedimento originario, riconosce che, ove il PM abbia indicato anche solo in via generica le finalità del sequestro, il giudice del riesame può integrare tale motivazione precisando le esigenze probatorie sulla base degli atti richiamati nel decreto. La base normativa di tale potere integrativo viene rinvenuta nel combinato disposto degli articolo 309, comma 9, 324 e 257 c.p.p. , che consente al Tribunale di annullare, riformare o confermare il provvedimento anche per motivi o ragioni diverse da quelle indicate. Nel caso concreto, il Pubblico Ministero aveva esplicitato lo scopo del sequestro – ricostruire la rete di approvvigionamento e cessione della sostanza stupefacente – richiamando i verbali di perquisizione e sequestro, dai quali risultava che, nel corso delle operazioni, i telefoni erano stati oggetto di numerose chiamate da soggetti ritenuti potenziali acquirenti, nonché che un acquirente aveva dichiarato di avere preso contatto per l'acquisto della droga tramite una delle utenze sequestrate. A ciò si aggiungeva l'attività di osservazione degli operanti, che avevano verificato come gli acquirenti, prima di accedere al condominio, effettuassero sistematicamente un contatto telefonico. Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame si sia legittimamente limitato a integrare la motivazione del PM restando nel perimetro delle esigenze probatorie da lui già individuate, senza introdurre finalità nuove e diverse.
Presidente Di Nicola - Relatore Verderosa Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Fermo, con ordinanza del 25 giugno 2025, rigettava la richiesta avanzata, ex articolo 324 cod. proc. pen. , avverso il decreto emesso in data 28 maggio 2025 dal Pubblico Ministero con il quale convalidava il sequestro di iniziativa dei Carabinieri di (OMISSIS) a carico di R.E. e di M.R.S., indagati per il delitto di cui all' articolo 73 DPR 309/90 , di tre telefoni cellulari. 2. Avverso il suddetto provvedimento, R.E., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro probatorio poiché viene indicata una mera necessità di acquisire i cellulari per una analisi del loro contenuto, senza alcuna specificazione dei dati che si intende acquisire e delle ragioni per le quali i dati presenti nei cellulari possano essere utili alle indagini. La difesa evidenzia che né il provvedimento di convalida del sequestro né l'ordinanza del riesame spiegano il motivo per il quale è necessario a fini investigativi l'accesso indiscriminato a tutto l'archivio dei cellulari. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge sotto il profilo dell'osservanza dei principi di proporzionalità e di adeguatezza stante la mancata delimitazione dell'ambito della ricerca necessaria all'indagine in corso. La difesa richiama il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti della motivazione necessari per consentire una valutazione di proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici. Inoltre, la difesa evidenzia che il sequestro del dispositivo nella sua interezza presenta un connotato di eccezionalità, mentre nella vicenda in esame sono stati sequestrati per intero tre cellulari, contenenti plurimi dati informatici, senza il compimento di alcuna previa selezione degli stessi e, comunque, in assenza dell'indicazione tanto di eventuali criteri di selezione quanto di un tempo preventivato per la protrazione del vincolo. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. Il Procuratore Generale osserva che vi sarebbe un difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente in quanto i dispositivi di cui si chiede la restituzione apparterrebbero al coindagato. Ha poi chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'espressione impiegata dal Pubblico Ministero per giustificare il vincolo imposto sui dispositivi in oggetto («gli stessi potranno essere analizzati per ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della suddetta sostanza») per quanto concisa, letta insieme alle informazioni investigative che conclamano l'impiego effettivo di detti dispositivi per ricevere gli ordinativi di sostanza stupefacente, soddisfano l'obbligo di motivazione, escludendo la natura meramente esplorativa. La difesa ha depositato una memoria di replica, allegando la recente sentenza della Sez. 5 n. 35933 del 24/10/2025, nella quale si indicano i requisiti necessari affinchè la motivazione del P.M. possa consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura ablativa. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. 1. L'eccezione sul difetto di legittimazione dell'indagata, sollevata dal Procuratore Generale, è generica, in quanto i tre cellulari sottoposti a sequestro sono stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria nell'abitazione, sita a (OMISSIS), in uso alla R.E. e al suo convivente R.S.M., coindagato nel presente procedimento. Non risulta dagli atti che i beni in sequestro non siano anche di proprietà dell'odierna ricorrente o semplicemente in uso alla stessa. 2. Il primo motivo è infondato. A fronte di una sintetica motivazione del P.M. nel provvedimento di convalida («quanto ai cellulari, gli stessi potranno essere analizzati per ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della suddetta sostanza»), il Tribunale del riesame ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della misura ablativa, precisandole sulla base degli atti richiamati nel provvedimento di convalida. Sul punto, questo Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vailese, Rv. 277989 - 01; in senso conforme ex plurimis Sez. 6, n. 32945 del 18/09/2025; Sez. 4 n. 25012 del 24/06/2025; Sez. 6 , n. 22036 del 29/05/2025). E' stato però precisato che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 25012 del 24/06/2025; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 - 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881 - 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv. 238517 - 01). La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene nella previsione dell'articolo 309 comma 9 cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell' articolo 324 comma 7 cod. proc. pen. , ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione». L' articolo 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all' articolo 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all' articolo 309 comma 9 cod. proc. pen. . Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestro probatorio è più limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, è di esclusiva competenza del P.M. l'individuazione delle esigenze probatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il P.M., non provveda ad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare detta lacuna. Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatorie diverse da quelle individuate dal P.M., ma nell'ambito del perimetro stabilito dall'autorità inquirente, potrà integrare la motivazione, richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro o nel decreto di sequestro probatorio. Nel caso in esame, il P.M. ha individuato l'esigenza probatoria posta a fondamento della misura ablativa nella necessità di ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della sostanza stupefacente, richiamando il contenuto dei verbali relativi alla perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria in data 28 maggio 2025 nei confronti degli indagati R.S.M. ed R.E., verbali allegati al decreto di convalida. Il Tribunale del riesame ha chiarito che dagli atti di indagine emerge che, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti tre dispositivi mobili, sui quali sono pervenute numerose chiamate da parte di soggetti ritenuti potenziali acquirenti di sostanze stupefacenti, circostanza che evidenzia l'uso diretto dei telefoni per finalità di contatto e coordinamento con la clientela. Inoltre, nel provvedimento impugnato si evidenziano sia le dichiarazioni rese da C.I., il quale esplicitamente aveva riferito di aver preso contatti per l'acquisto della droga tramite l'utenza telefonica oggetto di sequestro, sia l'attività di osservazione condotta dagli operanti i quali avevano constatato che, prima di fare ingresso nel condominio, gli acquirenti effettuavano sistematicamente un contatto telefonico o, comunque, facevano uso del cellulare. Quindi il Tribunale del riesame si è limitato ad integrare la motivazione nell'ambito delle esigenze probatorie già individuate dal P.M.. 3. Il secondo motivo è infondato. La difesa richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti ( Sez. 5 n. 35933 del 24/10/2025; Sez. 6 n. 33849 del 1/10/2025; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03). Ritiene la Corte di non condividere questo orientamento in relazione all'indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto d sequestro probatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti, dal momento che non può che trattarsi di un'indicazione approssimativa. Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi per l'estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulente tecnico che possa procedere nell'immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, a difficoltà di carattere tecnico. Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente può incentivare la tendenza a estrarre copia dell'intero sistema, per procedere con più calma alla selezione dei dati rilevanti. L'indicazione di un termine, entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati, nel provvedimento di sequestro, sarebbe priva di rilevanza, dal momento che il mancato rispetto di detto termine non determinerebbe alcuna conseguenza, se la protrazione della misura ablativa è giustificata da esigenze tecniche. Non vi è dubbio però che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche. Trascorso un periodo congruo (che potrebbe essere indicato nel termine di dieci giorni previsto per presentare istanza di riesame), l'indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione del dispositivo al P.M. e, qualora l'istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensi dell' articolo 263 cod. proc. pen. . Va quindi richiamato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 2, n. 38571del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02). Dunque, ritornando al caso concreto, nel provvedimento di convalida, il P.M. ha indicato quale criterio di selezione dei dati da acquisire la finalità di ricostruire i contatti con i soggetti coinvolti nell'attività di spaccio, motivazione integrata e specificata poi dal Tribunale del riesame. Il P.M. ha quindi assolto all'onere probatorio, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando così anche temporalmente ì dati da acquisire con riferimento alla data di consumazione del reato. La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica con la difficoltà di acquisire ed estrarre in loco i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. Ragionando diversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei dati ritenuti rilevanti, nell'immediatezza dei fatti. 4. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di R.E. deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen. , di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.