La Prima Sezione civile della Cassazione torna a chiarire in modo netto il rapporto tra giudizio penale per maltrattamenti in famiglia e giudizio civile di separazione con addebito, ribadendo la piena autonomia del secondo, anche in presenza di assoluzione penale per insussistenza del fatto.
La vicenda in esame origina dalla separazione personale tra due coniugi , decisa dal Tribunale di Rovereto nel 2023 con addebito al marito, affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre e previsione di un assegno di mantenimento di euro 500 per ciascun figlio e di euro 400 in favore della moglie. La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 140/2024, ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, ritenendo provate – sulla base di plurime testimonianze – condotte vessatorie e maltrattanti del marito , caratterizzate da controllo ossessivo e comportamenti fastidiosi, eccessivi e ostinati, tali da incidere in modo causale sulla crisi coniugale e giustificare sia l'addebito della separazione, sia l'affidamento esclusivo dei minori alla madre. Dinanzi alla Cassazione, il ricorrente ha articolato quattro motivi, tra questi verrà analizzato il secondo, vero fulcro della decisione. Quest'ultimo, infatti, investe il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile . Il ricorrente lamentava la violazione degli articolo 652 e 654 c.p.p. , assumendo che l'assoluzione in dibattimento dal reato di maltrattamenti, per insussistenza del fatto, precludesse la possibilità per il giudice civile di valorizzare le stesse condotte ai fini dell'addebito. La Cassazione respinge la censura richiamando, da un lato, il principio secondo cui la valutazione del giudice penale sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato – ad esempio per la ritenuta natura “reattiva” delle condotte della persona offesa – integra una qualificazione giuridica dei fatti , e non un accertamento vincolante dei fatti storici ; dall'altro, il più generale assetto del sistema processuale, non ispirato al principio di unità della giurisdizione né alla prevalenza del penale sul civile. In particolare, il Collegio ricorda che il legislatore ha tracciato un modello fondato sulla completa autonomia e separazione dei giudizi , per cui il processo civile , salvo rare ipotesi di sospensione necessaria ex articolo 75, comma 3, c.p.p. , deve proseguire indipendentemente dal processo penale e il giudice civile è tenuto a svolgere un autonomo accertamento di fatti e responsabilità, con piena libertà valutativa rispetto alle prove e alle risultanze del procedimento penale, anche se già coperte da giudicato. Ne discende che l'assoluzione per maltrattamenti non impedisce al giudice della separazione di attribuire alle stesse condotte – fastidiose, eccessive, ostinate e protratte nel tempo, come emergenti anche dalla motivazione penale – autonoma rilevanza causale nella crisi matrimoniale, legittimando l'addebito . Il principio viene ulteriormente rafforzato dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla non sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessario tra processo penale per reati commessi in ambito familiare e pronuncia di addebito, poiché quest'ultima implica la verifica specifica del nesso causale tra comportamento coniugale e dissoluzione della comunione materiale e spirituale di vita, finalità diversa dall'accertamento di responsabilità penale e dall'irrogazione della pena.
Presidente Tricomi - Relatore Caiazzo Rilevato che: Con sentenza del 2023 il Tribunale di Rovereto, nel pronunciare la separazione dei coniugi Po.Ci. e De.Ha., con addebito al primo, affidava i due figli minori alla madre in via esclusiva e disponeva l'assegno di mantenimento dei due figli minori a carico del padre, per Euro 500,00 ciascuno e a favore della moglie per Euro 400,00. Con sentenza del 24.9.2024 la Corte d'Appello di Trento rigettava l'impugnazione proposta dal Po.Ci. avverso la sentenza di primo grado, osservando che erano condivisibili le ragioni del Tribunale in ordine ai presupposti dell'addebito all'appellante, sulla base delle varie testimonianze acquisite, che avevano comprovato le condotte vessatorie e maltrattanti nei confronti della moglie, dirette ad un controllo ossessivo di quest'ultima; erano altresì da confermare le statuizioni sull'affido esclusivo dei figli alla madre, data l'elevata conflittualità tra i coniugi, e sul mantenimento, considerati i redditi percepiti del marito, sebbene lo stesso fosse al momento privo di occupazione; era infondata la richiesta di divieto d'espatrio dei figli, in quanto le circostanze poste a sostegno di un progetto della moglie di trasferirsi in Etiopia erano insussistenti. Po.Ci. ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. La curatrice speciale dei due figli minori resiste con controricorso, illustrato da memoria; De.Ha. resiste del pari con controricorso. Ritenuto che: Il primo motivo denunzia nullità della sentenza, ex articolo 360 n.4, cpc , per non aver la Corte d'Appello concesso termine per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche, in violazione del diritto di difesa, specie in ordine alla relazione dei Servizi sociali nella parte nella quale era stata evidenziata la mancanza di ogni capacità critica da parte del ricorrente. Il motivo è infondato. Sulla base di consolidata giurisprudenza di questa Cortecui il collegio intende dare continuità- il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall' articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( Cass., n. 29865/2022 ; n. 7067/2025). Ne consegue che la mancata concessione del termine, lamentata dal ricorrente, non ha leso il diritto di difesa e non ha determinato nullità del procedimento. Il secondo motivo denunzia violazione degli articolo 652 e 654 cpp , per non aver la Corte d'Appello tenuto conto del giudicato formatosi sull'assoluzione in dibattimento del ricorrente dal reato di maltrattamenti, nei confronti della controricorrente, e della relativa efficacia preclusiva, in quanto i fatti erano gli stessi di quelli relativi alle condotte poste a fondamento della pronuncia di addebito della separazione. Il motivo è infondato. Invero, la valutazione del giudice penale che all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti lo escluda, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti è chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale ( Cass., n. 4911/1987 ). Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che l'assoluzione del ricorrente dal reato di maltrattamenti, per insussistenza del fatto ascrittogli, non incidesse sulla valutazione delle medesime condotte in ordine all'addebito, in quanto vessatorie ed ossessive verso la moglie. In particolare, il giudice penale, pur escludendone la rilevanza penale, ha comunque evidenziato che le condotte del marito verso la moglie erano state fastidiose, eccessive e ostinate, protrattesi per un certo periodo di tempo. Tale autonoma valutazione del giudice civile non è dunque preclusa dalla medesimezza dei fatti oggetto del processo penale. Ciò anche sulla base del principio di carattere generale a tenore del quale, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex articolo 75, comma 3, c.p.p. , di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento ( Cass., n. 42028/2021 ). In particolare, è stato osservato che, in tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita ( Cass., n. 18725/2023 ). Nella specie, il giudice civile ha esaminato le condotte ascritte al marito, pervenendo al convincimento, insindacabile in questa sede, della loro rilevanza ai fini dell'addebito, per l'influenza decisiva sul rapporto familiare, trattandosi di valutazione fondata su criteri diversi da quelli caratterizzanti il giudizio penale. Il terzo motivo lamenta, a norma dell' articolo 360, nn. 3 e 5, cpc , che la Corte d'Appello non ha disposto l'affidamento congiunto dei figli per l'elevata conflittualità tra i coniugi, sebbene non fosse stata raggiunta la prova dell'incapacità genitoriale del ricorrente, anche considerando che sia la moglie che la curatrice speciale dei minori sarebbero state d'accordo per l'affido condiviso, e comunque alla luce della condotta amorevole da sempre tenuta dal ricorrente verso i figli, con motivazione del tutto inadeguata. Il motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltare l'interpretazione dei fatti posti a sostegno della decisione, avendo la corte territoriale ritenuto che la sussistenza di un acceso contrasto genitorialeostativo anche dei minimi accordi necessari all'accudimento dei figli - frutto dell'atteggiamento tenuto da parte appellante, aveva reso, di fatto, impossibile l'esercizio condiviso della genitorialità, costituendo valido motivo di scelta del regime di affidamento esclusivo. Al riguardo, è irrilevante il riferimento alla mancata prova dell'eventuale inadeguatezza del ricorrente circa la responsabilità genitoriale. Il quarto motivo denunzia violazione degli articolo 24,111, Cost., 115,116,177, 187,188,189, 244, cpc, per non aver la Corte d'Appello ammesso le prove testimoniali richieste al fine di dimostrare l'intenzione della moglie di trasferirsi in Etiopia. Il motivo è inammissibile in quanto generico, non indicando gli specifici capitoli di prova di cui sarebbe stata omessa l'ammissione, né quando e come tali prove sarebbero state formulate. Invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento ( Cass., n. 30721/2024 ). Nella specie, pertanto, la genericità della doglianza preclude ogni valutazione circa la rilevanza che le prove articolate avrebbero potuto avere nel giudizio d'appello. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo, la cui liquidazione è differenziata per ciascuna parte controricorrente (solo la curatrice speciale ha depositato memoria). Va aggiunto che, com'è noto, l' articolo 133 D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato , cosicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al suddetto patrocinio, nel caso di specie la curatrice speciale dei minori (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020; Cass, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22948/2025, del 9/8/2025 ). Raddoppio contributo unificato, ove dovuto. Oscuramento dati personali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dello Stato in relazione alla curatrice speciale dei minori, avv. Ad.De., parte ammessa al gratuito patrocinio, in Euro 3.300,00 euro, oltre spese prenotate a debito, e che liquida in favore di De.Ha. nella somma di Euro 3.000,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/0 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/200 3.