La Suprema Corte è intervenuta sul tema – ancora sensibile – delle garanzie difensive nei giudizi di appello celebrati secondo la disciplina emergenziale ex d.l. 137/2020.
La vicenda trae origine dal processo a carico di un imputato, condannato per concorso in lesioni personali gravi e aggravate, con decisione confermata in secondo grado dalla Corte d'appello di Bologna. In cassazione, la difesa ha eccepito la nullità della sentenza di appello per omessa comunicazione al difensore del provvedimento con cui il giudizio, inizialmente regolato dal rito cartolare ex articolo 23- bis d.l. 137/2020 (appello proposto prima del 30 giugno 2024), era stato convertito in trattazione “partecipata” su richiesta dello stesso difensore . Dagli atti emerge che la Corte d'appello non aveva inviato alcuna comunicazione individuale al difensore di fiducia, facendo leva su una prassi interna di pubblicazione dei ruoli di udienza sul sito dell'ufficio e ritenendo sufficiente tale modalità informale di conoscenza. La Cassazione qualifica tale prassi come inidonea a garantire il diritto di difesa , riaffermando un orientamento ormai consolidato: nel vigore della disciplina emergenziale, il provvedimento che muta il rito da cartolare a partecipato deve essere comunicato/notificato alle parti , pena la nullità. La Corte valorizza, inoltre, la “nuova regola applicabile” desumibile dall'articolo 598- bis , comma 2, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 31/2024 , che oggi impone espressamente la comunicazione al procuratore generale e la notifica ai difensori della decisione sulla richiesta di partecipazione all'udienza. È irrilevante, aggiunge la Suprema Corte, la presenza di un difensore nominato ex articolo 97, comma 4, c.p.p.: l'omesso avviso al difensore di fiducia integra comunque invalidità del giudizio. In conclusione, il Collegio annulla senza rinvio della sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
Presidente Miccoli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a K.X., imputato del delitto di concorso in lesioni personali, gravi e aggravate, commesso in ( omissis ) il ( omissis ) in danno di J.P.C., costituitosi parte civile. 2. Con il ricorso per cassazione nell'interesse di K.X. è stata eccepita, con un unico motivo, la nullità della sentenza di appello in ragione dell'omessa comunicazione al difensore dell'imputato del provvedimento con il quale la Corte Territoriale aveva disposto la trattazione in forma partecipata del giudizio di gravame, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dallo stesso difensore. 3. Con requisitoria depositata telematicamente in data 1 novembre 2025, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Birritteri ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando come della celebrazione del giudizio di appello in forma partecipata sarebbe stata data comunicazione al difensore di K.X. tramite PEC in data 28 marzo 2025. 4. Con memoria in data 7 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha replicato al Procuratore Generale evidenziando come la richiamata comunicazione via PEC del 28 marzo 2025 contenesse, in allegato, le conclusioni scritte della Procura Generale della Repubblica di Bologna con riguardo a tutti i processi chiamati all'udienza dell'11 aprile 2025, di modo che la stessa non era idonea a sostituire la comunicazione dovuta alle parti. 5. Con memoria in data 7 novembre 2025, corredata da nota-spese, il difensore della parte civile costituita ha chiesto che il ricorso sia rigettato, con vittoria di spese di lite. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Occorre preliminarmente rilevare che, poiché l'appello nell'interesse di K.X. è stato presentato prima del 30 giugno 2024, il giudizio di gravame è stato celebrato secondo la disciplina dettata dall' articolo 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Tanto si ricava dall' articolo 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , come modificato dall' articolo 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , che dispone che «Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9 , e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020 , n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo». Disposizione, questa, espressamente richiamata nel decreto di citazione di K.X. per il giudizio di appello, emesso in data 10 febbraio 2025, laddove conteneva l'avvertimento, rivolto all'imputato, che il processo a suo carico sarebbe stato celebrato secondo le disposizioni di cui all' articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . 2. Così delineato il perimetro normativo nel quale esaminare la censura formulata con il motivo di ricorso, deve riconoscersi che la stessa coglie nel segno. 2.1. In effetti dal consentito esame degli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) risulta che il giudizio di appello promosso da K.X. in relazione alla condanna subita per il delitto di concorso in lesioni personali, gravi e aggravate, commesso in Parma il (OMISSIS) in danno di J.P.C., non è stato celebrato nelle ordinarie forme del rito cartolare ma in quelle partecipate , avendone il difensore dell'imputato avanzato tempestiva richiesta. Ciò nonostante, il difensore medesimo non ha partecipato alla celebrazione del detto giudizio, non essendovi comparso ed essendo stato sostituito da un difensore nominato ai sensi dell' articolo 94, comma 4, cod. proc. pen. Nessuna comunicazione in ordine alla celebrazione del giudizio di appello nelle forme partecipate il difensore dell'imputato risulta avere ricevuto dalla Cancelleria della Corte di appello di Bologna: la quale, interpellata da questa Corte, si è limitata, con nota in data 23 settembre 2025, corredata da documentazione allegata, a riferire che era prassi di quell'Ufficio omettere qualsiasi comunicazione o notificazione in relazione alla modalità di trattazione del singolo processo al difensore della parte processuale che aveva avanzato richiesta di trattazione orale dell'appello, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 4, d.l. 137 del 2020 , conv. con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , tale modalità di trattazione essendo desumibile «dai ruoli di udienza pubblicati sul sito della Corte di appello, consultabile da tutti i difensori». 2.2. Dunque, alla stregua di tale prassi, la conoscenza da parte del difensore dell'imputato, che aveva avanzato richiesta di trattazione orale del giudizio di appello ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, d.l. citato, della celebrazione del detto giudizio in forma partecipata, era scissa dall'adempimento di qualsivoglia obbligo informativo da parte della cancelleria del giudice di appello e dipendeva unicamente dall'assolvimento, meramente eventuale, di un onere informativo da parte del difensore: ciò, sebbene la trasformazione del rito da cartolare a partecipato, comportasse il necessario intervento del difensore di fiducia dell'imputato. 3. Di tanto dato atto in ordine ai fatti processuali, rileva il Collegio come, ancorché il citato comma 4 dell' articolo 23-bis d.l. n. 137 del 2020 , conv. dalla legge n. 176 del 2020 dedicato alla disciplina della trattazione orale a richiesta di parte, non prevedesse che il provvedimento che la disponeva dovesse essere notificato alle parti processuali, questa Corte si sia ormai unanimemente espressa nel senso che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, dovesse essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che disponeva la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Rv. 287828 – 01; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01). Questo perché - ha osservato il giudice di legittimità - «essendo stato legislativamente stabilito che i giudizi di appello si sarebbero svolti normalmente nella forma cartolare, ma che il rito sarebbe potuto mutare per effetto della mera presentazione, presso la cancelleria della corte di appello, anche di una singola richiesta di trattazione orale, ciascuna delle altre parti ben avrebbe potuto maturare una legittima aspettativa che, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, le modalità di trattazione dell'impugnazione sarebbero state quelle indicate, in generale, dalla norma di legge»: donde, l'omessa previsione di una «particolare formalità per notiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale costituiva una palese lacuna normativa» (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, in motivazione), cui era necessario ovviare in via interpretativa. Lacuna cui, non per niente, si è posto rimedio, prevedendo nell' articolo 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. [introdotto dall'articolo 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31] che «La parte privata può presentare la richiesta (di partecipazione all'udienza) esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori» Orbene, anche alla luce del tenore della riportata novella, la conclusione secondo la quale, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, le parti processuali avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi che il giudizio di appello si sarebbe svolto in forma cartolare, non può che valere anche per il difensore della parte che aveva avanzato richiesta di discussione orale del gravame, vieppiù se difensore dell'imputato, come nel caso di specie. Infatti, a prescindere dal silenzio del legislatore emergenziale circa la necessità che il professionista fosse avvertito che il giudizio si sarebbe celebrato non già il con rito cartolare generalmente previsto, ma nel contraddittorio orale tra le parti, il mancato avviso «lascia(va) il difensore ignaro della trasformazione subita dal rito e rende(va) l'imputato privo dell'assistenza del proprio difensore nella fase cruciale del contraddittorio orale» (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025,in motivazione), senza che rilevasse la circostanza che nel corso del giudizio di appello la Corte territoriale avesse designato all'imputato un difensore in sostituzione del difensore di fiducia assente. Vige, infatti, il principio secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, quando di esso è obbligatoria la presenza, determina un'invalidità processuale, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Il mancato avviso al difensore di fiducia di K.X. della celebrazione del giudizio di appello a suo carico nella forma della discussione orale ha, dunque, determinato l'invalidità del giudizio medesimo e della sentenza emessa in esito ad esso; invalidità che è stata, comunque, tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. 4. Vanno disposti, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Sulle spese di parte civile si provvederà al definitivo. In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell' articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 –, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.