Sfruttamento del lavoratore migrante: vulnerabilità e rischio rimpatrio da valorizzare

La Prima Sezione civile della Cassazione torna a definire i confini della protezione speciale – nel regime anteriore al d.l. n. 20/2023 (cd. “Decreto Cutro”) – in relazione ai casi di grave sfruttamento lavorativo del migrante irregolare.

Il caso riguarda un cittadino pakistano, originario del Punjab, emigrato dapprima in Grecia e poi in Italia, spinto da povertà estrema e da un debito contratto per l'espatrio. Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze erano emersi, anche tramite relazione dello sportello SOLEIL (struttura dedicata al contrasto dello sfruttamento lavorativo presso il Tribunale), elementi chiari di sfruttamento lavorativo attuale e pregresso . Nonostante ciò, il Tribunale aveva negato la protezione speciale , ritenendo insussistente una condizione di vulnerabilità e inesistente una vita privata e familiare tutelabile in Italia. La Cassazione qualifica la protezione ex articolo 5, comma 6, e 19 T.U.I. come misura “di chiusura” del sistema, funzionale ad evitare che il rimpatrio determini una compromissione significativa e attuale dei diritti fondamentali dello straniero, in attuazione del diritto d'asilo costituzionale e degli obblighi internazionali. La Corte afferma che lo sfruttamento lavorativo connesso a migrazione irregolare per miseria, soprattutto se accompagnato da un vincolo debitorio, integra una condizione di vulnerabilità e costituisce indice di possibile tratta di esseri umani . In tale scenario, se non ricorrono i presupposti (o manca la collaborazione) per il permesso tipico ex articolo 18‑ter T.U.I., deve essere attivata la protezione speciale quale misura atipica di garanzia dei medesimi diritti fondamentali. Nel caso di specie, il Tribunale è censurato per non aver valutato in concreto la vulnerabilità derivante dallo sfruttamento, per aver letto il lavoro “in nero” come scelta e non come esito della mancanza di titolo di soggiorno, e per non aver effettuato la comparazione tra condizioni di vita in Italia e in Pakistan, anche alla luce del rischio di nuove migrazioni forzate e condizioni non dignitose. Accolto il ricorso, il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Presidente Acierno – Relatore Russo Fatti di causa Il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale esponendo di essere musulmano di etnia (Omissis), nato il 9 settembre 1997 nella regione di G (Omissis) in Pakistan, dove è sempre vissuto; che appena terminati gli studi, nel 2016, ha raggiunto il padre in Grecia per lavorare con lui, e li è rimasto fino al 2018 andando poi a vivere per conto proprio, a seguito di un litigio con il padre e di percosse ricevute dal genitore in quanto lo stesso non inviava alla moglie (madre del ricorrente), rimasta in Pakistan, il denaro che il figlio guadagnava e che voleva farle avere per le cure. Nel 2020 è morta la madre, ed egli all'inizio del 2022 ha lasciato la Grecia e raggiunto l'Italia per lavorare e mantenere sé stesso e la sorella rimasta in Pakistan. La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Firenze. Nel corso del giudizio, a seguito dell'audizione personale nell'ambito della quale emergevano elementi di sfruttamento lavorativo, il ricorrente era ascoltato dagli operatori dello sportello SOLEIL esistente presso il Tribunale, che si occupa del contrasto allo sfruttamento lavorativo. Gli incaricati dello sportello SOLEIL hanno quindi trasmesso al giudicante una relazione dando atto dell'esistenza di condizione di sfruttamento lavorativo attuale e passata . Il Tribunale di Firenze, dando atto che al caso si applica l'articolo 19 del T.U.I. nella formulazione previgente al D.L. n. 20/2023 , convertito in legge n. 50/2023 , ha respinto la domanda di protezione speciale rilevando che dalla relazione dell'ente SOLEIL in atti emerge come per il ricorrente si possa identificare una condizione di sfruttamento lavorativo attuale e passata. Il Tribunale rileva che, seppure emerso dalla relazione dell'ente SOLEIL in atti lo stato di bisogno del ricorrente, connesso alle necessità economiche disagiate in Pakistan e alla necessità di restituzione del prestito contratto per l'espatrio, tale situazione di bisogno economico non implica automaticamente una vulnerabilità, viste le condizioni di salute del ricorrente, l'età anagrafica, la rete familiare nel Paese di origine, e, inoltre, non necessariamente giustifica una protratta condizione di lavoro irregolare, se non provvisoriamente; osserva inoltre che il richiedente non ha creato in Italia una vita privata e familiare tutelabile. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. L'Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per l'amministrazione intimata ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta, ex articolo 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. e in relazione al diniego della protezione speciale, la violazione di norme di diritto. Il ricorrente deduce che il Tribunale di Firenze è incorso in violazione dell' articolo 5, comma 6, e dell'articolo 19, comma 1.1, 1.2, D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), nonché dell' articolo 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 , con particolare riferimento alla condizione complessiva personale del ricorrente e al suo percorso di integrazione e inclusione nel nostro Paese, non essendo stata valutata la sussistenza della violazione dei diritti, nel Paese di provenienza, tutelati in conseguenza agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, oltre alla violazione al proprio diritto alla vita privata e per l'omesso o deficitario esame della relazione dell'ente antisfruttamento SOLEIL. Lamenta l'omesso esame della condizione di sfruttamento lavorativo e della sua condizione di vulnerabilità nonché del totale sradicamento dal Paese di origine. Osserva che la domanda di protezione speciale è stata formulata ben prima della promulgazione del D.L. n. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), convertito nella L. n. 50 / 2023 e, pertanto, al caso di specie, si deve applicare la previgente normativa, così come anche prevista e modificata dal D.L. n. 130/2020 . Il ricorrente deduce che manca, nella motivazione del provvedimento del Tribunale di Firenze, l'effettiva valutazione comparativa tra l'odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, nonché della vita privata, in caso di rientro in Pakistan ed espone la situazione di insicurezza e di violazione dei diritti umani. Deduce che non è addebitabile a sua colpa la circostanza che egli abbia lavorato per lo più irregolarmente ma che comunque ha costituito una vita privata qui in Italia. 2.- Il motivo è fondato. 2.1- La protezione speciale (o complementare) ex articolo 5 comma 6 e 19 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), costituisce una misura atipica, di chiusura del sistema, finalizzata a proteggere lo straniero privo di permesso di soggiorno dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili; rischio che può essere collegato a una particolare condizione di vulnerabilità soggettiva ma anche alla situazione oggettiva del paese di origine, dovendosi tenere conto del livello di protezione dei diritti fondamentali ivi assicurato. Pur nella sua evoluzione normativa, avendo il legislatore di volta in volta modificato i paramenti di valutazione, talora attribuendo rilevanza diretta ad alcuni di essi, talaltra lasciando maggiore spazio alla discrezionalità del giudice, questa misura ha sempre mantenuto la sua configurazione di strumento volto ad assicurare il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali da parte dello Stato, dal momento che il legislatore ordinario non può sopprimere i diritti fondamentali e resta doverosa, anche quando la legge non lo espliciti, l'applicazione del dato legislativo in conformità agli obblighi costituzionali e internazionali ( Corte Cost. n.194/2019 ). La predetta misura di protezione (di volta in volta denominata umanitaria, speciale, complementare o nazionale) costituisce il necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale, che scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è costruito, nel nostro ordinamento, come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale. La normativa europea, nel disciplinare la protezione internazionale intesa in senso stretto (status di rifugiato e protezione sussidiaria) consente agli Stati membri di riconoscere il permesso di soggiorno anche per motivi umanitari o caritatevoli alle persone che non possono rivendicare lo status di rifugiato e neppure beneficiare della protezione sussidiaria (articolo 6 comma 4 Direttiva 2008/115/CE). Il diritto d'asilo costituzionale contenuto nell' articolo 10, terzo comma, Cost. è quindi attuato dal sistema euro-unitario della protezione internazionale (CEASCommon European Asylum System), unitamente alle misure di protezione nazionale e le situazioni giuridiche soggettive che sostanziano il diritto alla protezione internazionale e nazionale hanno natura di diritti autodeterminati ( Corte Cost. n.194/2019 ; Cass. sez. un. n. 32177/2018 ; Cass. n. 28996/2018 ; Cass. n. 29459/2019 ; Cass. 8400/2023Cass., sez. un., n. 24413/2021; Cass. sez. un. 935/2025). 3.- Di conseguenza, acquistano rilievo tutte quelle condizioni di vulnerabilità che, valutate in comparazione con le condizioni del paese di origine, portino il giudice a ritenere che il rimpatrio dello straniero comporterebbe compromissione dei suoi diritti fondamentali ( Cass. n. 4369/2023 ; Cass. n. 3242/2023 ; Cass. n. 17204/2021 ; Cass. n. 27544/2022 ; Cass. n. 13765/2020 ) 3.1.- L'essere stati sottoposti a sfruttamento lavorativo, in conseguenza di migrazione irregolare causata da estrema povertà nel paese di origine, a maggior ragione se è stato contratto un prestito per migrare, costituisce una condizione di vulnerabilità, nonché un indicatore di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo; con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subìti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità ( Cass. n. 11027/2024 ). Tutelare adeguatamente la persona umana senza discriminazioni -e quindi anche se è un migrante irregolaredal rischio di sfruttamento lavorativo e dalla possibilità che in esito al rimpatrio si ripropongano quelle stesse condizioni che hanno condotto ad uno sfruttamento già accertato per il passato, costituisce uno degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. 3.2.- In particolare, deve osservarsi che l' articolo 2 della nostra Costituzione , catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutela l'integrità della persona e la protegge nella sua dimensione inalienabile ed incomprimibile della dignità. L' articolo 36 Cost. protegge poi specificamente il diritto del lavoratore ad una esistenza libera e dignitosa. L' articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose per tutti, vietando all'articolo 5 forme di schiavitù. Parimenti l'articolo 4 della CEDU afferma che Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio . In applicazione dei suddetti principi è stata siglata a Palermo nel dicembre del 2000 la Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico dei migranti, in attuazione della quale nasce la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 52 del 18 giugno 2009 (recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).Tale direttiva prevede che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali misure sanzionatorie di carattere penale adeguate, proporzionate e dissuasive contro i fenomeni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento delle prestazioni lavorative dei migranti. 4.- Nel nostro ordinamento per i casi di sfruttamenti lavorativo sono previste sanzioni a carico dei responsabili, ma anche una misura speciale di tutela per lo straniero che ne è vittima, costituita dall'art.18 ter (già articolo 22, comma 12 quater) del T.U.I. la cui introduzione, tuttavia, non esaurisce gli obblighi dello Stato italiano in materia. In tema, questa Corte ha già affermato che lo speciale permesso di soggiorno ex articolo 22 comma 12 quater del T.U.I. (nel regime normativo previgente) richiede la sussistenza di due requisiti (la denuncia contro il proprio datore di lavoro e la cooperazione nel processo penale a suo carico) da considerarsi alternativi, e non cumulativi, e ciò in base all'interpretazione logica delle disposizioni in esame, nonché conforme alla sua ratio, finalizzata ad assicurare un regime protettivo allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo, in quanto soggetto di particolare vulnerabilità ( Cass. n. 3393/2023 ). Si tratta di un permesso di soggiorno tipico, con requisiti e disciplina specifica. L'articolo 18 ter del T.U.I. chiarisce che il permesso di soggiorno che può rilasciarsi quando sono in corso indagini penali e sono accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili è finalizzato a consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento . È questa dunque, anche per espressa affermazione del legislatore, la finalità umanitaria primaria che si persegue rendendo regolare il soggiorno dello straniero sfruttato, che è destinatario di una tutela diretta a lui (e alla sua famiglia), in quanto offeso dall'abuso e dallo sfruttamento, dal quale lo Stato lo aiuta a sottrarsi. Può però aversi il caso della persona che per le più varie ragioni non possa o non voglia presentare denuncia, né cooperare nel processo penale e che ciononostante si trovi esposto ad una possibile violazione degli stessi diritti fondamentali tutelati dal permesso di soggiorno di cui sopra si è detto. In tal caso, non potendosi ricorrere alla misura di protezione tipica, ove si manifesti comunque l'esigenza di protezione degli stessi diritti fondamentali, può farsi ricorso alla misura atipica di chiusura del sistema, prevista dagli articolo 5 comma 6 e 19 del T.U.I. di cui il permesso di soggiorno ex articolo 18 ter (già articolo 22 -12 quater) costituisce una speciale forma di permesso di soggiorno per motivi umanitari ( Cass. n. 3393/2023 cit.); ove manchi l'elemento di specialità e cioè la collaborazione alle indagini penali (o al procedimento penale), torna ad applicarsi la norma generale, dal momento che non è lecito rendersi inadempienti agli obblighi costituzionali e internazionali. 5.- Rese queste premesse, si rendono evidenti gli errori in cui è incorso il Tribunale fiorentino. Non è stata valutata la vulnerabilità del ricorrente derivante dallo sfruttamento lavorativo, pur positivamente accertato dal Tribunale, né compiuto un esame circa le condizioni di vita che egli troverebbe nel paese di origine rispetto al paese nel quale ha comunque costituito una sua vita personale, connotata da lavoro irregolare, ma anche della legittima reazione ad esso, dal momento che egli si è rivolto ad un ente anti sfruttamento lavorativo. Il Tribunale ha fatto riferimento alla circostanza che il lavoro è stato irregolare, come se si trattasse di una scelta volontaria del soggetto, argomentando che con il permesso di soggiorno si tutelerebbe indirettamente la situazione di sfruttamento lavorativo ( egli lavora a nero, per il datore di lavoro di nome Ce.Ni. nella raccolta delle olive; tale situazione protratta di irregolarità non pare poter essere tutelata in questa sede ); mentre, al contrario, è la mancanza di permesso di soggiorno che costringe alla irregolarità e riconoscendolo si offre una occasione di conseguire un lavoro regolare, tanto più che nella disciplina previgente al D.L. 20/2023 qui applicabile, i permessi per protezione speciale sono convertibili in permessi di soggiorno per morivi di lavoro. Sotto questo profilo la motivazione è affetta da insanabile contraddittorietà. Il Tribunale di Firenze incorre anche in errori di diritto, valorizzando la circostanza che il ricorrente non ha una rete familiare in Italia, senza tenere conto che la vita privata non coincide necessariamente con essa ed è suscettibile di autonoma tutela ( Cass. n. 19815/2022 ) e comunque, la vita privata e familiare non è l'unico diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Ancora, il Tribunale non ha considerato che anche essere inserito in una rete anti sfruttamento, in uno con la conoscenza della lingua italiana, il tempo trascorso sul territorio e la acquisita consapevolezza delle regole del mondo del lavoro, può essere indice di integrazione sociale. Inoltre, pur consapevole che le ragioni della migrazione sono legate a una condizione di estrema povertà, che ha portato il ricorrente ad accettare per lungo tempo lo sfruttamento lavorativo e che egli non ha ancora ripagato il debito contratto per migrare, il Tribunale non ha valutato il rischio che egli possa essere esposto ad una nuova migrazione, forzosa e irregolare, o comunque di incorrere, nel suo paese, in condizioni di vita non dignitose. Come sopra si è detto, il divieto di respingimento per violazione degli obblighi internazionali e costituzionali impone di tenere conto di quelle che possono essere le violazioni sistematiche dei diritti umani nel paese di origine e le specifiche condizioni di vulnerabilità che in caso di rimpatrio possono esporre la persona ad una vita non dignitosa ovvero ad abusi, con ciò intendendosi, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 quelle situazioni in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima . Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/200 3.