Nell’azione volta all’accertamento giudiziale della perdita di possesso di un autoveicolo, l’Automobile Club d’Italia non è legittimato passivamente, in quanto l’ente, pur essendo incaricato ex lege della tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, non dispone del potere di attestare o certificare il fatto giuridico della perdita di possesso, né trae alcuna utilità dalla persistenza dell’intestazione del veicolo. La sua evocazione in giudizio integra, pertanto, una chiamata in causa di soggetto estraneo alla materia del contendere.
Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce una concezione tradizionale della legittimazione ad agire e a contraddire, ancorata alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e refrattaria a improprie estensioni fondate su meri obblighi formali. Il caso Veniva instaurato, innanzi al Giudice di Pace, un giudizio volto all' accertamento della perdita di possesso di un'autovettura , con conseguente richiesta di annotazione del relativo provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico. A tal fine venivano convenuti in giudizio gli eredi dell'intestatario del veicolo, nonché l'Automobile Club d'Italia, quale ente incaricato ex lege della tenuta del P.R.A. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, dichiarando la perdita di possesso del veicolo e ordinando l'annotazione presso il registro , con condanna dell'ACI al pagamento delle spese di lite. La decisione veniva integralmente confermata in sede di appello dal Tribunale di Torre Annunziata. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l'Automobile Club d'Italia, deducendo, da un lato, la nullità delle notificazioni effettuate nel giudizio di primo grado e, dall'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. Notificazioni agli enti pubblici e sanatoria dei vizi processuali Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte riafferma il principio, già da tempo consolidato, secondo cui le notificazioni agli enti pubblici non economici devono avvenire, ai sensi dell' articolo 145 c.p.c. , presso la sede legale dell'ente , non potendo ritenersi valide quelle eseguite presso mere articolazioni territoriali prive di autonoma soggettività giuridica. La Corte riconosce, tuttavia, che il giudice di appello, pur muovendo da un'erronea qualificazione della notificazione, ha correttamente deciso nel merito, in applicazione dei principi di sanatoria ex articolo 156 c.p.c. e di effettività del contraddittorio, escludendo la necessità di una rimessione al primo giudice. Ne risulta una linea di continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia, così confermando l'impostazione, ormai pacifica nella giurisprudenza, per la quale l'impugnazione (e la relativa notificazione) deve essere valutazione sul piano funzionale e rifuggendo, del pari, ogni valutazione meramente formalistica. Legittimazione passiva e funzione del Pubblico Registro Automobilistico Il cuore della decisione risiede, tuttavia, nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso. La Corte afferma con nettezza che l'ACI non è il soggetto legittimato a contraddire nell'azione di accertamento della perdita di possesso di un autoveicolo. La funzione dell'ente, come delineata dal r.d.l. n. 436/1927 e dal r.d. n. 1814/1927, è infatti limitata alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico e alla materiale esecuzione delle iscrizioni e annotazioni richieste, senza alcun potere di verifica o certificazione autonoma dei fatti giuridici sottostanti. L'annotazione della perdita di possesso presuppone un accertamento giudiziale che riguarda esclusivamente i rapporti sostanziali tra i soggetti che dal possesso – o dall'apparenza del possesso – traggono utilità o pregiudizio . L'ACI rimane del tutto estranea a tale rapporto, non essendo titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante né disponendo del “bene della vita” oggetto della domanda. La legittimazione come “criterio” di ordine del processo L'ordinanza riafferma, in chiave coerente con la tradizione civilistica, che la legittimazione ad agire e a contraddire non può essere sganciata dalla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio . La mera attribuzione di funzioni pubblicistiche o di obblighi formali di registrazione non è sufficiente a fondare la partecipazione necessaria al processo, pena una indebita dilatazione del contraddittorio e una distorsione della funzione del giudizio di cognizione. In questa prospettiva, la Corte esclude recisamente che l'ACI possa essere considerata responsabile “ ex lege ” dell'apparenza giuridica risultante dal P.R.A., ribadendo che il registro ha funzione di pubblicità dichiarativa e non costitutiva del possesso o della proprietà.
Presidente Mocci – Relatore Grasso Osserva Ru.Co. convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace di Sorrento Le.Ro., Po.Fr., Po.Ro. e Po.Se., eredi di Po.Br., nonché l'ACI Automobile Club d'Italia Area metropolitana di Napoli, per sentir accertare la perdita di possesso dell'autovettura Fiat, modello Panda tg. (OMISSIS), telaio n. d a far data dal 28/05/1993 o in subordine con decorrenza dalla proposizione della domanda, ordinando ai competenti uffici dell'ACI la relativa annotazione nel P.R.A. Si costituirono in giudizio gli eredi di Po.Br., spiegando a loro volta domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento giudiziale della perdita del possesso dell'autovettura. Rimase contumace l'ACI. Il Giudice di pace accolse sia la domanda principale, che quella avanzata dagli eredi di Po.Br., nei termini seguenti, siccome riportati dalla sentenza d'appello accoglie la domanda proposta da Ru.Co. ed accertata la perdita di possesso, da parte di essa attrice, a far data dal 30/12/2013, dell'auto (...), dichiarando la sentenza opponibile all'ACI (...), quale responsabile ex lege, del Pubblico Registro Automobilistico (...), per effetto ordina al Conservatore P.R.A. competente di effettuare la relativa annotazione con esonero dello stesso da ogni responsabilità; il tutto con condanna della convenuta ACI (...) al rimborso delle spese e competenze di giudizio (...) ; nonché, negli stessi termini, quella avanzata da Le.Ro., Po.Fr., Po.Ro. e Po.Se. e anche in questo caso con condanna dell'A.C.I. al pagamento delle spese. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza oggi gravata, rigettò l'appello proposto dall'A.C.I. e confermò la decisione del giudice di prime cure, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese. Secondo il Giudice di secondo grado doveva ritenersi infondata la doglianza dell'appellante relativa alla nullità della notifica dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, effettuata presso una mera articolazione territoriale dell'A.C.I. e non presso la sede legale sita in R, ove è domiciliato per la carica il rappresentante legale, cui era conseguita rituale dichiarazione di contumacia dell'anzidetta convenuta, poiché, secondo il Giudice ai sensi dell' articolo 144 c.p.c. , comma 2, le notificazioni nei confronti degli enti pubblici si fanno direttamente presso l'amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede e si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente (...) . Sotto altro profilo, escluse il difetto di legittimazione passiva dell'A.C.I., giacché la stessa era obbligata ex lege alla tenuta del P.R.A. di Napoli e, dunque, legittimata a stare in giudizio per l'accertamento della perdita di possesso di un autoveicolo, al quale conseguiva l'ordine al competente conservatore P.R.A. della relativa annotazione. l'Automobile Club d'Italia-A.C.I. propone ricorso fondato su due motivi. Sono rimasti intimati Ru.Co., Le.Ro., Po.Fr., Po.Ro. e Po.Se. 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 144,145 e 291 cod. proc. civ. Secondo l'assunto non troverebbe applicazione la disciplina prevista dall' articolo 144 cod. proc. civ. , bensì quella dettata dall' articolo 145 cod. proc. civ. poiché, secondo l'orientamento costante della Cassazione, la notifica degli atti giudiziari agli enti pubblici non economici, come l'A.C.I., deve avvenire ai sensi di quest'ultima norma. A tutto voler concedere, e contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di seconde cure, l'Ufficio A.C.I. dell'Area metropolitana di Napoli sarebbe una mera articolazione territoriale dell'ente, priva di soggettività e personalità giuridica. Infine, si soggiunge, il Tribunale aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo d'appello con cui era stata lamentata la violazione dell' articolo 292 cod. proc. civ. , a fronte della mancata notifica della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale degli eredi di Po.Br. 2. Con il secondo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell' articolo 91 cod. proc. civ. , dell'articolo 39 r.d. n. 1814/1927, dell'articolo 94 D.L. n. 285/1992 ( Codice della strada ) e dell'articolo 2686 cod. civ., avendo il Tribunale ritenuto erroneamente legittimata l'A.C.I. per il solo fatto di gestire ex lege il P.R.A. e per aver, di conseguenza, fatto mal governo delle regole di diritto sulla condanna alle spese secondo il principio della soccombenza. L'A.C.I., a dire della ricorrente, assume solamente l'obbligo della regolare tenuta del P.R.A., non dovendo neppure procedere ad indagini relative allo stato giuridico o di fatto delle vetture . Inoltre, il potere sulla gestione del P.R.A. risulta rimesso alla Procura della Repubblica e qualunque ricorso in caso di illegittimo rifiuto da parte dei funzionari addetti al P.R.A. di dar corso a un'istanza di trascrizione può essere proposto soltanto innanzi al presidente del Tribunale competente, in sede di volontaria giurisdizione, ex articolo 40 r.d. 1814/1927. Da quanto detto conseguiva la violazione dell' articolo 91 cod. proc. civ. in tema di spese. 1. a riguardo del primo motivo il Collegio osserva quanto segue. La notifica della citazione di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di pace. Questa Corte ha più volte chiarito che l' articolo 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (Sez. 1, n. 9813, 05/07/2002, Rv. 555568 – 01; nello stesso senso già Cass. n. 2992/1990 ). Si è, inoltre, affermato che le notificazioni degli atti agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell' articolo 145 cod. proc. civ. , presso la sede legale. Pertanto, è nulla la notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della U.S.L. n. 58 di Palermo effettuata presso l'ufficio delle gestioni stralcio, trattandosi di ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinte, a nulla rilevando che gli organi preposti a detto ufficio siano muniti del potere di rappresentanza processuale nei limiti delle loro attribuzioni (Sez. 1, n. 12215, 25/11/1995, Rv. 494817 – 01; conf., Cass. nn. 10691/2001, 9813/2002 ). Tuttavia, si è avuto altresì modo di spiegare che la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla vocatio in ius , non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli articolo 353 e 354 cod. proc. civ. , ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, giacché l'effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell' articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ. , dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc , poiché, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (Sez. 3, n. 11317, 15/05/2009, Rv. 608269 – 01). Ed ancora, la citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli articolo 163, comma 3, n. 2 e 164 cod. proc. civ. , la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall' articolo 182 cod. proc. civ. , ma dagli articolo 164, comma 2, e 156, comma 3, cod. proc. civ. ; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell'appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell' articolo 354 cod. proc. civ. , è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell' articolo 162 cod. proc. civ. (Sez. U., n. 9217, 19/4/2010, Rv. 612564 – 01). In effetti, nel caso in esame il Giudice dell'appello, pur avendo errato a giudicare valida la notificazione dell'atto di citazione in primo grado, ha deciso la causa nel merito, confermando la statuizione di primo grado. È gioco forza, quindi, previa correzione dell'errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale di Napoli, rigettata la doglianza, procedere al vaglio del secondo motivo 2. Il secondo motivo è fondato. L'evocazione in giudizio dell'A.C.I. è ingiustificata, in quanto la convenuta non è contraddittore in relazione alla pretesa fatta valere. L'attrice non muove all'A.C.I. alcun rimprovero giuridicamente apprezzabile. Si tratta, in definitiva della citazione di soggetto estraneo alla materia del contendere, che non ha alcun potere di certificare o attestare la perdita di possesso dell'autovettura, senza necessità d'indugiare più di tanto sulle specifiche attribuzioni assegnate all'ente pubblico dalla legge, basti quanto di seguito. Il regio D.L. 15 marzo 1927, n. 436, istitutivo del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia, riserva all'A.C.I. il compito di registrare trasferimenti e costituzione di diritti reali concernenti autoveicoli. Significativamente dispone l'articolo 6, co. 1 I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge e l'articolo 22 La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riporta nel registro pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui è collocato il titolo stesso . Il r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, contenente le disposizioni di attuazione e transitorie del regio D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia, all'articolo 39, recita I funzionari dell'A. C. I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, né di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario. . Così individuando ipotesi di responsabilità, peraltro dei funzionari e non certo dell'ente, nel caso d'ingiusta ricusazione o ritardo di atti dovuti, del tutto estranea alla pretesa azionata. Invero, l'accertamento della perdita di possesso dell'autoveicolo impone l'evocazione in giudizio del contraddittore, identificabile nel soggetto che dalla persistenza dell'apparenza di possesso in capo all'intestatario del mezzo tragga vantaggio a discapito di quest'ultimo (come si potrebbe ipotizzare per l'ente che ne ricavi vantaggio fiscale o esiga riscossione a titolo di sanzione). Tale non è certamente l'A.C.I., chiamata sì ad annotare la sentenza che accerti una tale perdita (ove ciò le venga ritualmente richiesto), ma che in alcun modo potrebbe certificare ex se un tal fatto. Né, ovviamente, si versa nel caso di rifiuto di annotare la statuizione che abbia accertato la perdita di possesso . 3. Il difetto di legittimazione dell'A.C.I. importa il rigetto della domanda, unico soggetto contro il quale l'attrice, ma anche i convenuti eredi di Po.Br., hanno avanzato la pretesa rimasta infondata, non disponendo l'anzidetto ente del bene della vita agognato dalle controparti. Nei confronti di quest'ultimi, va soggiunto, l'originaria attrice ha implicitamente, ma, tuttavia, inequivocamente, rinunciato a ogni pretesa, avendo concluso in sede d'appello per la condanna esclusiva dell'A.C.I. (cfr. la sentenza a pag. 4 – non numerata –). 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa viene decisa nel merito con rigetto della domanda. 5. il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della ricorrente. P.Q.M. accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di primo grado. Condanna Ru.Co., Po.Fr., Po.Ro. e Po.Se., nonché Le.Ro., in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado d'appello e del giudizio di cassazione in favore dell'Automobile Club d'Italia – A.C.I. Spese che si liquidano, quanto al grado d'appello in Euro 1.701,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.