Dalla tutela all’abuso: amministratrice di sostegno condannata per peculato

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato ex articolo 314 c.p. di un’amministratrice di sostegno che, nella gestione del patrimonio della madre, aveva disposto il sistematico trasferimento dei ratei di pensione dal conto corrente intestato all’assistita a un conto corrente nella titolarità del proprio marito, interrompendo nel contempo il pagamento delle rette dovute alla casa di riposo ove l'anziana era ricoverata.

La vicenda in esame ruota attorno al tema del peculato dell'amministratore di sostegno quale pubblico ufficiale e alla corretta individuazione dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie nel contesto della gestione di somme fungibili appartenenti al soggetto protetto, alla luce del rapporto fiduciario e familiare che lega le parti. La difesa della ricorrente aveva articolato una pluralità di censure, in primo luogo insistendo sull' assenza di dolo di appropriazione , sostenendo che l'imputata, soggetto privo di specifiche competenze contabili e inserita in un contesto familiare improntato a solidarietà, avrebbe agito con un duplice intento ritenuto legittimo: da un lato, rimborsare il marito per le spese da lui anticipate in favore della madre ricoverata, spese che sarebbero state solo parzialmente coperte dalla pensione dell'assistita; dall'altro, mettere al riparo le somme da eventuali azioni esecutive della struttura assistenziale, con la quale era insorto contenzioso sull'ammontare delle rette. Secondo tale impostazione, il trasferimento dei ratei di pensione sul conto del coniuge avrebbe rappresentato una forma di gestione prudenziale delle risorse e di regolazione interna di crediti e debiti all'interno del nucleo familiare, con la prospettiva che la ricorrente, unica erede, avrebbe comunque acquisito quelle somme alla morte della madre .   Il Collegio, aderendo alla motivazione della Corte di appello di Venezia, ha tuttavia ritenuto che il prelievo di liquidità dal conto dell'assistita e il successivo riversamento sul conto corrente altrui, sottratto al controllo del titolare originario e nella disponibilità esclusiva del terzo, integri una tipica ipotesi di interversio possessionis , pienamente idonea a configurare l'elemento oggettivo del peculato. La condotta è considerata univocamente sintomatica dell'appropriazione, in quanto consente al titolare del conto di destinazione di disporre delle somme uti dominus , al di fuori di qualsivoglia controllo da parte dell'assistita e fuori dalle finalità per le quali l'amministratore di sostegno ne aveva la disponibilità.  Viene sottolineato che, trattandosi di reato a dolo generico , è sufficiente che l'agente agisca con la consapevolezza dell'altruità delle somme e con la volontà di destinarle a uno scopo diverso da quello che ne giustificava il possesso, a nulla rilevando eventuali finalità mediate che si assumano coerenti con l'interesse del soggetto assistito. Viene inoltre ribadito il ruolo dell'amministratore di sostegno , il quale è tenuto ad agire “nell'interesse della legge” , non potendo estendere la tutela del patrimonio dell'assistito oltre i limiti consentiti dall'ordinamento.  Nel caso concreto , la Corte ha escluso, con motivazione ritenuta ampia e persuasiva, che potesse configurarsi una legittima compensazione tra il presunto credito del marito della ricorrente, per anticipazioni in favore dell'assistita, e i ratei di pensione da questa percepiti: il preteso credito non era stato reso né certo, né liquido, né esigibile, né risultava analiticamente indicato per ammontare, causali ed estremi nel rendiconto al giudice tutelare. Di qui il rigetto della tesi difensiva che invocava, sul piano oggettivo, la natura di atti dispositivi non esclusivamente egoistici, ma finalizzati a evitare l'aggressione patrimoniale da parte della casa di riposo e, sul piano soggettivo, l'intenzione di restituzione delle somme.

Presidente Di Stefano - Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna dì U.F. per il delitto di peculato ( articolo 314, cod. pen. ), perché, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della propria madre M.N.C., si è appropriata delle somme mensilmente accreditate sul conto corrente bancario di quest'ultima quali ratei di pensione, trasferendole su un conto corrente bancario nella titolarità del proprio marito. 2. Il ricorso, per lei proposto dal suo difensore, rassegna quattro doglianze. 2.1. La prima consiste nel difetto di dolo. Premesso che, da un lato, l'imputata, al di là dell'indiscussa qualifica pubblica, era un soggetto privato, sprovvisto delle necessarie competenze contabili, e che, dall'altro, all'interno di un rapporto familiare, ispirato a criteri di buon senso e solidarietà, meno evidente è la distinzione tra i patrimoni dei diversi soggetti e più rigorosa, quindi, dev'essere la prova di eventuali intenzioni predatorie, deduce la difesa che l'imputata abbia agito senza la volontà di appropriarsi di tali somme e con un duplice e legittimo intento: quello, cioè, di rimborsare il marito delle spese anticipate per il mantenimento della madre di lei presso la struttura assistenziale ov'era collocata, non coperte dalla pensione da costei percepita; e, per altro verso, quello di mettere al riparo tali somme da eventuali azioni esecutive della casa di riposo, con la quale era insorto un contenzioso sull'ammontare delle rette dovute. Evidenza la difesa, a tal proposito: che le notevoli anticipazioni di somme da parte della ricorrente e del proprio marito sono state provate documentalmente; che ella non avrebbe avuto ragione di appropriarsene, dal momento che era l'unica erede della madre e, quindi, al decesso di quest'ultima, le avrebbe ereditate; che è stato dimostrato come le somme riversate sul conto del marito fossero rimaste lì in giacenza, a disposizione delle eventuali necessità della madre, come da lei affermato, in tempi non sospetti, nelle giustificazioni rassegnate al giudice tutelare, da lei consegnate al proprio difensore, ma da quest'ultimo non consegnate al giudice; che ella ha agito sempre di concerto con tale legale. Dunque - conclude la difesa - l'intenzione di restituire la cosa al momento dovuto esclude il dolo di appropriazione. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, sulla base di tre considerazioni, ovvero: a) l'appropriazione del denaro in compensazione di un credito esclude il reato, qualora detto credito - com'era quello del marito della ricorrente - sia certo, liquido ed esigibile; b) si è trattato di atti di disposizione patrimoniale non compiuti nell'esclusivo interesse del disponente, bensì in quello dell'assistita a non veder aggredite delle proprie somme di denaro per la soddisfazione di un suo debito fortemente controverso; c) l'uso di cose fungibili, come il denaro, non integra il reato se il possessore può e vuole renderne altre della stessa specie, avendo egli soltanto l'obbligo di restituire il tantundem. 2.3.  Con il terzo motivo, la difesa ricorrente si duole della negata qualificazione del fatto come peculato d'uso , a norma del secondo comma dell' articolo 314, cod. pen. . Per uso momentaneo della cosa, previsto da questa disposizione, deve intendersi quello temporaneo, non necessariamente quello istantaneo. Esso può ravvisarsi, dunque, anche qualora, come nel caso in esame, sia reiterato e si protragga per un significativo lasso temporale, purché si accerti quella reale intenzione dell'agente. Nello specifico, depone in tal senso la pendenza del contenzioso con l'ente assistenziale e la necessità di preservare le somme dell'assistita da un'eventuale esecuzione forzata. Né, infine, la qualificazione giuridica del fatto può mutare, se - com'è avvenuto nella vicenda in esame, con la morte dell'assistita - la restituzione divenga impossibile per caso fortuito o forza maggiore. 2.4. L'ultima censura riguarda l'ammontare della confisca per equivalente, disposta in misura corrispondente alle somme sottratte dal conto dell'assistita nel periodo (marzo 2018 - settembre 2020) in cui l'imputata ha interrotto i pagamenti delle rette alla casa di riposo. Tale determinazione non terrebbe conto delle somme anticipate dall'imputata e dal proprio marito per spese in favore della madre di lei e di gran lunga superiori a quelle prelevate dal conto di costei: il cui riversamento da parte dell'imputata sul conto del marito costituirebbe pagamento di un debito dell'assistita, non integrando, perciò, alcuna appropriazione in danno della stessa. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, perché puramente reiterativo dei motivi d'appello. 4. Ha depositato memoria di replica la difesa, rilevando di essere stata costretta a reiterare le doglianze d'appello a causa della mancanza di motivazione sulle stesse da parte dei giudici del gravame, quindi ribadendo quanto dedotto in ricorso ed evidenziando, in particolare, come l'imputata si sia limitata, in presenza di più creditori dell'amministrata (ovvero la casa di cura ed il proprio marito, che aveva anticipato delle spese), a rimborsarne uno a preferenza di un altro, senza quindi impossessarsi del denaro. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e dev'essere respinto. 2. La tesi dell'imputata, esposta con i primi due motivi, è essenzialmente quella di non essersi appropriata delle somme percepite a titolo di pensione dalla propria madre, di cui ella era amministratrice di sostegno, ma soltanto di averle distolte dal conto di costei, non si capisce bene se per metterle al riparo dalle controverse pretese economiche della casa di riposo o se per rimborsare il proprio marito delle spese anticipate per l'assistenza di tale congiunta, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Quale che questa fosse, però, non vale ad escludere la configurabilità del reato e la consapevole volontà dell'imputata di commetterlo. Il prelievo di liquidità da un conto bancario ed il riversamento su un diverso conto corrente nell'esclusiva disponibilità altrui consentono al titolare di quest'ultimo di disporre delle stesse uti dominus ed al di fuori del controllo dell'originario avente diritto, trattandosi, dunque, di operazione che ben può reputarsi univocamente sintomatica - come hanno fatto i giudici di merito - dell'avvenuta interversio possessionis. Non vale, infatti, ad escludere il reato l'eventuale finalità ulteriore e mediata dell'operazione, ancorché, in ipotesi, congruente con il munus publicum dell'agente, poiché si tratta di reato a dolo generico, per il quale, dunque, è sufficiente che quegli abbia agito con la consapevolezza dell'altruità della cosa e con la volontà di disporne per uno scopo diverso da quello che ne giustificava il possesso da parte sua. 3. Tanto premesso in linea di principio, e tenendosi altresì a mente che l'amministratore di sostegno deve agire pur sempre nell'interesse della legge, non potendo tutelare quello patrimoniale dell'assistito al di là di quanto questa gli consenta, nello specifico la sentenza impugnata ha disatteso con motivazione ampiamente persuasiva l'anzidetta tesi difensiva. Ha escluso, infatti, l'ipotesi di una legittima compensazione del credito altrui, ovvero quello del marito dell'imputata, non essendo tale diritto certo nel suo ammontare, liquido né esigibile, e non essendosene nemmeno mai precisati ammontare, causali ed estremi nel rendiconto rassegnato al giudice tutelare. Così come ha considerato una semplice asserzione quella per cui la ricorrente avrebbe agito nell'esclusivo interesse dell'assistita e le somme sarebbero state lasciate in giacenza sul conto del proprio marito per le eventuali necessità della madre. Evidenzia la sentenza impugnata, infatti, senza riceverne smentita, che non soltanto di quei trasferimenti di somme sul conto del marito l'imputata non ha fatto menzione nel rendiconto al giudice, ma anzi che, in tale documento, ella ha affermato di aver destinato i ratei di pensione della propria madre al pagamento delle rette dell'istituto, quando invece lo aveva da tempo interrotto (ovvero da marzo del 2018 ad ottobre del 2020, allorché è stata rimossa dall'incarico). Peraltro, è agevole osservare che, se l'imputata avesse effettivamente agito in buona fede, allo scopo, cioè, di tutelare la madre dalle indebite pretese della struttura assistenziale, ben si sarebbe potuta limitare, in ipotesi, a non pagare le rette, ma non avrebbe avuto alcuna necessità di svuotarle il conto corrente bancario della relativa provvista, non potendo quell'ente attingervi se non per effetto di un provvedimento giudiziario, anche soltanto di natura cautelare, ma comunque, in ragione della sua fonte, legittimo. Avrebbe, cioè, potuto lasciare le somme sul conto della madre od anche, in alternativa, su un altro specificamente dedicato, dal quale sarebbero state prelevate - legittimamente - solamente all'esito dell'eventuale contenzioso con la casa di riposo, in caso di soccombenza. Sostanzialmente in questi termini si è espressa la Corte d'appello e, nel ricorso, non si rinviene alcuna replica persuasiva a tale lineare argomentare. 4. Il terzo motivo, con cui s'invoca la riqualificazione del fatto come peculato d'uso , è manifestamente infondato. Basti rilevare che il peculato d'uso, nei casi - come quello in esame - in cui la cosa non sia stata restituita, presuppone che la mancata restituzione sia divenuta impossibile per il venir meno della res: ciò che non è configurabile nel caso del denaro, con riferimento al quale, per tale motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo e costantemente escluso la configurabilità di tale fattispecie di reato meno grave (per tutte, Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242). D'altronde, essendo la propria madre in vita allorché la ricorrente è stata sollevata dall'incarico di amministratrice, nulla avrebbe impedito a quest'ultima, se effettivamente avesse agito in buona fede, di dar atto delle somme prelevate e di metterle a disposizione dell'amministrazione. 5. Manifestamente infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso, in tema di ammontare della confisca. Il profitto del reato è rappresentato dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla condotta illecita, presupponendo, dunque, l'accertamento della diretta derivazione causale da questa: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo (per tutte: Sez., U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700). Ciò premesso, correttamente la sentenza impugnata lo ha individuato nelle somme di denaro di cui l'imputata si è appropriata, prelevandole dal conto della madre senza destinarle al pagamento delle relative rette dell'istituto o ad altre esigenze di costei. E, una volta indimostrata - per le ragioni anzidette - l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del proprio marito, corretta si presenta anche la determinazione del quantum nell'intero ammontare di tali prelievi. 6. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge l'obbligo per il proponente di farsi carico delle relative spese ( articolo 616, cod. proc. pen. ). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.