La riduzione di pena per la rinuncia all’impugnazione non si applica alle pene accessorie dipendenti dal tipo di reato commesso

L’articolo 442 c.p.p. stabilisce, al comma 2- bis, che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione».

La già operata riduzione di un sesto della pena principale inflitta non si estende alle pene accessorie, da un lato perché tale riduzione non riguarda direttamente le pene accessorie , dall'altro lato perché le pene accessorie non dipendono dalla misura della pena principale inflitta: infatti, l'ultimo comma dell' articolo 216 della legge fallimentare ne prevede l'applicazione — per una durata che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222 , è determinata discrezionalmente dal giudice della cognizione con il limite della durata massima di dieci anni — quale automatica conseguenza per la condanna — a qualsiasi pena — per uno dei fatti previsti dal medesimo articolo 216. L'inserimento nell' articolo 442 c.p.p. di un comma: il 2- bis (cfr. articolo 24, comma 1, lettera c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ) che prevede la riduzione di pena di un sesto (che si aggiunge a quella di un terzo prevista dal medesimo articolo al comma 2) nell'ipotesi in cui l'imputato e il difensore non impugnino la decisione costituisce un ulteriore effetto premiale volto a potenziare, in linea con lo spirito della Riforma Cartabia, l'efficacia deflattiva del giudizio abbreviato. Il problema che sin da subito si è affacciato e che è affrontato nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione di Treviso ( ord. 21 novembre 2025 ) riguarda la possibilità che anche le eventuali pene accessorie legate alla pronuncia della sentenza di condanna possano fruire della riduzione di pena di un sesto. Questa ulteriore riduzione contemplata dell'articolo 442, co. 2- bis c.p.p. presenta la peculiarità che alla rideterminazione della pena è chiamato il giudice dell'esecuzione anziché il giudice della cognizione; conseguenza –questainevitabile del meccanismo normativo predisposto che presuppone la rinuncia all'impugnazione nei termini di legge da parte del condannato e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Tale peculiarità ha fatto insorgere alcuni interrogativi. Limitandoci a quelli affrontati dall'ordinanza in esame, ci si chiede se il giudice dell'esecuzione abbia il potere (o il dovere) di rideterminare la durata delle pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una attività commerciale e il divieto di rivestire incarichi direttivi) previste dall' articolo 216, ult. Comma, l. fall . riducendole di un sesto, come pure di non applicare pene accessorie quando per effetto della nuova riduzione ne vengano a mancare i presupposti. A questi interrogativi ha dato una risposta il giudice dell'esecuzione di Treviso che ha respinto la richiesta del Pubblico ministero di operare la riduzione di un sesto anche sulle pene accessorie previste dall' articolo 216, ult. Comma, l. fall . puntellando la sua scelta sul dato letterale che compare nell' articolo 442 c.p.p. :  nel comma 2 si fa riferimento a «la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze»; nel comma 2- bis si dispone che «la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione». Secondo il giudice di Treviso l'uso del singolare e, per di più, nel comma 2- bis dell'espressione pena inflitta esclude che possano subire la riduzione di un sesto quelle pene accessorie legate al tipo di reato commesso. Evidente la conseguenza: nell'ordinanza si legge che «…la già operata riduzione di un sesto della pena principale inflitta non si estende alle pene accessorie, da un lato perché tale riduzione non riguarda direttamente le pene accessorie, dall'altro lato perché le pene accessorie non dipendono dalla misura della pena principale inflitta.. ». Questa opzione interpretativa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità formatasi sull' articolo 442 c.p.p. che ha sempre escluso dalla riduzione di un terzo le pene accessorie sia perché l'articolo 442 allude alla «pena» al singolare, sia perché la struttura di alcune pene accessorie è incompatibile con una diminuzione proporzionale, ossia quantitativa (da ultimo Cass., sez. I, 18 maggio-3 giugno 2021 , n. 21906 - 21 ). Chiarito questo punto nodale, il giudice dell'esecuzione di Treviso si esprime anche in relazione alla rideterminazione delle pene accessorie, o, addirittura, alla loro esclusione quando dipendano dal quantum di pena inflitta. La sua posizione è di adesione a quanto espresso da un lato dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, co. 2- bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice della esecuzione possa altresì concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale quando il giudice di cognizione non abbia potuto procedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici ( Corte cost., sentenza 25 novembre-19 dicembre 2024, n. 208 ). Dall'altro lato dalla Corte di Cassazione cha ha escluso che, a séguito della rideterminazione della pena operata dal giudice della esecuzione in misura inferiore a tre anni, possa conseguire la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (Cass. sez. I, 3 ottobre 2025- 24 ottobre 2025, Ced. 288668). Solo in questi casi –precisa il Giudice - la riduzione di un sesto della pena principale incide « indirettamente e di riflesso » sulle pene accessorie. Prescindendo da questi casi, l'opzione interpretativa proposta, aderente forse troppo fedelmente al dettato letterale dell'articolo 442, co. 2- bis c.p.p., presta il fianco ad alcuni rilievi critici . La sentenza della Corte costituzionale del 2018 ( Corte cost., sentenza 25 settembre-5 dicembre 2018 , n. 222 ) contiene e propone un rivoluzionario mutamento di paradigma nella disciplina e, quindi, nella concezione delle pene accessorie. Si è posta, difatti, in rilievo la necessità, costituzionalmente imposta dagli articolo 3, 27, comma 1 e 3, Cost. , di una loro indefettibile individualizzazione condotta secondo i parametri desunti dall' articolo 133 c.p. E la successiva giurisprudenza della Cassazione ha accolto le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale ribadendo nelle sue decisioni la necessità di una individualizzazione delle pene accessorie secondo i parametri offerti in tema di commisurazione della pena (Cass., sez. III, 25 febbraio 2025-8 aprile 2025, Ced 287850 -01; sez.III,17 aprile 2024-14 maggio 2024, Ced 286311 – 01). Se è questa la nuova ‘realtà' delle pene accessorie , il giudice della esecuzione si trova di fronte nel caso in esame all'applicazione di una pena accessoria che è stata irrogata, al pari della pena principale, secondo parametri individualizzanti e che, di conseguenza, potrebbe, in linea teorica, subire la riduzione di un sesto se non ostasse la formulazione letterale dell' articolo 442 c.p.p. che usa il termine pena al singolare. In aggiunta, la persuasività dell'argomentazione letterale può essere ridimensionata facendo leva su considerazioni che si muovono soprattutto su un terreno politico - criminale . Se l'introduzione del comma 2- bis nell' articolo 442 c.p.p. rappresenta un incentivo per contenere i tempi del processo, la mancata riduzione della durata delle pene accessorie per il delitto di bancarotta fraudolenta può disincentivare il ricorso al rito abbreviato. Come si legge nella sentenza della Corte costituzionale (n. 208/2024 , cit.) «…la diminuzione della pena conseguente a scelte processuali individuali non è una graziosa concessione al condannato, ma riflette la precisa logica sinallagmatica […] adottata dal legislatore, che garantisce un minor carico sanzionatorio a chi volontariamente rinunci a esercitare parti integranti del proprio diritto costituzionale di difesa, fornendo così un contributo al più rapido ed efficiente funzionamento del sistema penale nel suo complesso».  E nel carico sanzionatorio sono ricomprese, senza alcun dubbio, le pene accessorie. Spetterà al legislatore o alla Corte costituzionale sanare questa discrasia che si è venuta a creare.