In applicazione del principio di giudicato esterno e del ne bis in idem processuale, il Supremo Collegio afferma che, pur potendo il datore intimare più licenziamenti fondati su cause diverse, il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la legittimità del primo recesso preclude qualsivoglia effetto al secondo.
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, interviene nuovamente sul tema del concorso di plurimi licenziamenti e degli effetti del giudicato esterno nel rapporto di lavoro. Il caso riguarda un dipendente licenziato una prima volta e, successivamente, destinatario di un secondo licenziamento disciplinare, in data 26 marzo 2018, per condanne penali per usura ed estorsione. Il lavoratore, impugnato il secondo recesso con rito Fornero, aveva dedotto – tra l'altro – tardività del provvedimento, violazione del principio di ne bis in idem , carenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, nonché la mancata osservanza della procedura disciplinare speciale degli autoferrotranvieri ex R.D. n. 148/1931. Tribunale e Corte d'appello di Bari rigettavano le sue doglianze. Avverso la decisione di secondo grado il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: violazione della procedura disciplinare “protetta”; errata applicazione delle regole del rito Fornero in punto di preclusioni e mutatio libelli ; falsa applicazione dell' articolo 53 R.D. 148/1931 in relazione alle fasi procedimentali quando il dipendente non presenta giustificazioni. 2 La Cassazione prende atto che, con precedente sentenza n. 1157/2026 , è già stato definitivamente rigettato il ricorso del medesimo lavoratore avverso il primo licenziamento , con accertamento della legittima risoluzione del rapporto . Richiamando il consolidato orientamento sul giudicato esterno e sul ne bis in idem processuale, la Corte ribadisce che tra i due giudizi non sussiste rapporto di pregiudizialità, ma che il passaggio in giudicato della decisione sul primo recesso “consacra” l' effetto estintivo del rapporto e preclude qualsiasi efficacia al secondo licenziamento, pur astrattamente idoneo allo scopo. Da ciò discende il rigetto del ricorso relativo al secondo licenziamento, con condanna del ricorrente alle spese (5.500 euro più accessori) e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex articolo 13, comma 1‑ quater , d.P.R. 115/2002 .
Presidente Manna – Relatore Amendola Fatti di causa 1. Con ricorso al Tribunale di Bari, S.N. impugnò con il rito ex lege n. 92 del 2012 un secondo licenziamento a lui intimato il 26 marzo 2018 dall'( omissis ) S.p.A. - dopo essere stato destinatario di altro recesso sub iudice - per condanne a pena detentiva per reati di usura ed estorsione, deducendo la tardività del provvedimento espulsivo, la violazione del principio del ne bis in idem, la carenza di giusta causa e di giustificato motivo e, comunque, il difetto di proporzionalità della sanzione. 2. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito rigettò il ricorso e, in seguito all'opposizione, confermò l'ordinanza resa in fase sommaria con sentenza. 3. La Corte di Appello di Bari, con la pronuncia qui gravata, ha respinto il reclamo del lavoratore. 4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l'intimata società. L'Ufficio della Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito. 1.1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell' articolo 53 commi 7 e 8 RD n. 148/1931 per non avere la Corte territoriale “considerato che la violazione della procedura disciplinare degli Autoferrotramvieri determina una nullità di protezione rilevabile d'ufficio”. 1.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 51, L. n. 604 del 1966, articolo 6 novellato; degli articolo 414,167 e 183 c.p.c. , in relazione al regime di decadenze relative alla fase sommaria e del divieto di “mutatio libelli”, tenuto conto “della natura sommaria, senza preclusioni, del giudizio di primo grado nel rito Fornero”. 1.3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 commi 7 e 8 R.D. n. 148/1931 in quanto la Corte territoriale, decidendo anche nel merito su tale censura, non ha ritenuto necessarie le fasi procedimentali della speciale disciplina di cui all'Allegato A del R.D. n. 148/1931 nell'ipotesi in cui il dipendente non renda le proprie giustificazioni all'esito dell'avvio della contestazione disciplinare. 2. Preliminarmente occorre prendere atto che, con sentenza n. 1157/2026, all'esito della pubblica udienza del 3 dicembre 2025, è stato rigettato da questa Corte il ricorso per cassazione proposto da S.N. nei confronti della datrice di lavoro odierna controricorrente, avente ad oggetto l'impugnativa del primo licenziamento, rendendo così definitiva la statuizione in ordine alla legittima risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza del primo recesso. Giova in proposito richiamare il consolidato insegnamento di legittimità (su cui v., tra le altre, Cass. n. 16847/2018 ), secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno sia, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione ( Cass., Sez. Un., n. 13916/2006 ; Cass. n. 26041/2010 ; Cass. n. 8379/2009 ); inoltre è noto il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, finanche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo ( Cass. n. 8650/2010 ; Cass. n. 15339/2016 ; Cass. n. 25269/2016 ). Ciò posto, occorre rammentare che, dopo l'intimazione di un primo licenziamento, può sopravvenire un altro licenziamento, anche prima della definizione dell'eventuale giudizio di impugnazione del precedente (tra altre v. Cass. n. 13980/2002 , con la giurisprudenza ivi citata). Invero, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente ( Cass. n. 1244/2011 ; v. pure Cass. n. 19770/2009 ; Cass. n. 19809/2018 ). I giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice che ha accertato la legittimità del primo licenziamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro, precludendo ogni effetto al secondo atto risolutorio (cfr. Cass. n. 18497/2005 ; Cass. n. 6229/2007 ). 3. Pertanto, il ricorso per cassazione con cui si controverte del secondo licenziamento deve essere respinto e le spese gravano sul soccombente che ha dato causa al giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.