L’articolo, dopo aver tratteggiato la nozione e le caratteristiche del contratto di sequestro convenzionale, si sofferma ad analizzare la sua funzione pratica, l’oggetto, i relativi presupposti, i diritti e le obbligazioni delle parti, facendo anche emergere le affinità e le differenze dell’istituto rispetto al trust di garanzia e all’ escrow agreement .
Il contratto di sequestro: nozione e caratteristiche principali Il sequestro convenzionale , disciplinato dagli articolo 1798-1802 c.c. , è un contratto con cui due o più persone (c.d. sequestranti) stabiliscono di affidare in custodia a un altro soggetto (c.d. sequestratario) una singola cosa o una pluralità di cose oggetto di controversia tra esse (sequestranti), sino all'esito della stessa, di modo che il sequestratario la custodisca e la consegni a chi venga riconosciuto come il titolare di un diritto sul bene. Si tratta di un contratto : tipico (in quanto regolato dagli articolo 1798 e ss. c.c. ); reale (in quanto la consegna del bene attiene alla fase genetica del contratto); di regola, a titolo oneroso (in quanto, se non è pattuito diversamente, il sequestratario ha diritto al compenso per l'attività di custodia, conservazione ed eventuale amministrazione del bene); a forma libera , anche quando abbia ad oggetto un bene immobile; ad effetti meramente obbligatori , in quanto attributivo di una mera situazione di fatto qualificabile in termini di detenzione (e non in termini di possesso, posto che l' articolo 1800 c.c. assoggetta il sequestratario alla disciplina del deposito); “ intuitu personae ”, atteso che le qualità personali, le competenze o l'identità del sequestratario sono determinanti o comunque essenziali per la stipulazione e per l'esecuzione del contratto. Oggetto, funzione pratica e presupposti del contratto di sequestro Il contratto di sequestro convenzionale può avere ad oggetto beni mobili o immobili, cose semplici o universalità di cose, nonché, secondo la giurisprudenza (Cass. 1° gennaio 1971, n. 1), crediti. Il contratto di sequestro convenzionale attua una forma di autotutela convenzionale e ha una funzione cautelare , essendo volto ad assicurare efficienza all'esito di una controversia mediante la conservazione dello stato della cosa o del bene, in attesa, appunto, della definizione della controversia. Il primo presupposto del contratto è la sussistenza di una controversia tra i sequestranti che investa direttamente il bene affidato in custodia al sequestratario (sul punto, v. Cass. 31 luglio 1957, n. 3252). Per controversia deve intendersi non la semplice incertezza sulla situazione del bene, ma un contrasto o conflitto reale tra i sequestranti, anche se non sfociato in una lite giudiziaria, circa la proprietà o il possesso del bene oggetto del contratto. Tale presupposto consente di differenziare il sequestro convenzionale dall' escrow agreement , che può prevenire una controversia, ma non la presuppone necessariamente. Altro presupposto è il possesso del bene da parte di uno dei sequestranti, che costituisce l'elemento minimo perché possa essere stipulato il contratto. Fonti di regolamentazione del rapporto contrattuale di sequestro La principale fonte di regolamentazione del sequestro convenzionale è il contratto ( articolo 1799 c.c. ), che è volto a determinare diritti, facoltà, obblighi e oneri del sequestratario. Soltanto in assenza di determinazione contrattuale, si applicheranno le norme sul deposito (non essendo, tuttavia, il sequestro convenzionale assimilabile alla figura del deposito con pluralità di depositanti, prevista dall' articolo 1772, comma 1, c.c. ) e, nel caso in cui la natura dell'oggetto del contratto ne richieda anche l'amministrazione, le norme sul mandato (v. articolo 1800 c.c. ). L'autonomia contrattuale non consente, peraltro, di alterare le funzioni tipiche dell'istituto, ad esempio attribuendo al sequestratario il potere di alienare il bene, che può essere esercitato solo quando lo richiedano circostanze urgenti, fermo restando l'obbligo di darne prontamente avviso ai sequestranti ( arg. ex articolo 1800, comma 2, c.c. ). La carenza della titolarità di una situazione reale in capo al sequestratario rende lo strumento diverso dal (e meno appetibile rispetto al) trust di garanzia . Diritti del sequestratario Come accennato, il sequestro convenzionale si presume a titolo oneroso ( articolo 1802 c.c. ); pertanto, salva diversa determinazione delle parti, il sequestratario avrà diritto al compenso , rispetto al quale i sequestranti sono obbligati in solido. In ogni caso, al sequestratario sarà dovuto il rimborso delle spese e di ogni altra erogazione sostenuta per la custodia e per la conservazione, nonché, qualora vi fosse tenuto, per l'amministrazione del bene. Il credito del sequestratario relativo al compenso e al rimborso delle spese è assistito da privilegio speciale sui beni mobili ( articolo 2761, comma 4, c.c. ) e da un diritto di ritenzione sulle cose detenute per effetto del sequestro ( arg. ex articolo 2756, comma 3, c.c. ). Rapporti con il sequestro giudiziario Per evitare un'ingiustificata duplicazione di tutela, è stata generalmente esclusa la compatibilità tra sequestro convenzionale e sequestro giudiziario rispetto al medesimo bene, sicché l a stipulazione di un sequestro convenzionale determina il venir meno dei presupposti necessari per avvalersi di ulteriori forme di sequestro . In un'occasione, infatti, la giurisprudenza, pur affermando in astratto il principio della compatibilità tra i due sequestri sulla stessa cosa e per il medesimo titolo, ha tuttavia precisato che è illegittimo il ricorso a tali mezzi di tutela fin quando il sequestro convenzionale sia operante (Pret. Pontremoli, 29 maggio 1958). Estinzione del rapporto contrattuale di sequestro La causa principale di estinzione del rapporto di sequestro convenzionale è la definizione della controversia , che può avvenire in via giudiziale (ma occorre comunque che la relativa decisione diventi definitiva o che la sentenza passi in giudicato: Trib. Lecce, 20 marzo 1956) ovvero in via stragiudiziale (ad es. transazione o riconoscimento unilaterale della pretesa avversaria). Diversamente rispetto al deposito, per il quale il recesso è consentito sia al depositante sia al depositario, l' articolo 1801 c.c. considera eccezionale la fattispecie della liberazione del sequestratario dalle sue obbligazioni prima della definizione della controversia, prevedendo in tal caso che l'estinzione è subordinata all'accordo delle parti o alla sussistenza di giusti motivi (ad esempio, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta). Non rientra in tale ipotesi la sostituzione del sequestratario, in quanto sarebbe in contrasto con la rilevanza dell' intuitus personae .