Processo tributario e gratuito patrocinio: legittimato al pagamento è il Mef

Nel processo tributario, il pagamento degli onorari riconosciuti all’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato grava sul Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia , che era stato inizialmente indicato come soggetto tenuto al pagamento del compenso del legale. Nel caso di specie, l'avvocato aveva chiesto alla Corte di giustizia tributaria di Milano la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di una procedura fallimentare nell'ambito di un giudizio tributario. L'istanza era stata dichiarata inammissibile in quanto la parte assistita non risultava formalmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il professionista aveva quindi proposto opposizione ex articolo 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Milano, convenendo sia il Ministero della Giustizia sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva applicato l'articolo 144 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), secondo cui il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato quando il decreto di autorizzazione del giudice delegato attesta l'assenza di disponibilità liquide sufficienti a sostenere le spese . Le spese di lite erano state tuttavia poste a carico solo del Ministero della Giustizia, ritenuto unico soggetto passivo del rapporto. Contro tale decisione il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso, sostenendo che, per il processo tributario, le aperture di credito destinate alla regolazione e al rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve considerarsi l' unica amministrazione obbligata a sopportare l'onere economico del compenso . La Corte, nell'accogliere il ricorso, richiama l'articolo 185 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua, per ciascun tipo di processo, le amministrazioni competenti alle aperture di credito per il pagamento e il rimborso delle spese di giustizia. Con riferimento al processo tributario, tale disposizione indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze come titolare dell'obbligazione . Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che, solo perché la parte ammessa al patrocinio era un fallimento, la legittimazione passiva dovesse gravare sul Ministero della Giustizia. La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «il  legittimato passivo  nei giudizi di  impugnazione  dei provvedimenti concernenti l'accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione - si legge nella decisione -, dev'essere individuato nel  titolare del rapporto debitorio  oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell'amministrazione sulla quale grava, in concreto, l'onere finanziario derivante dall'ammissione della parte al patrocinio». In tale prospettiva, il riferimento normativo è costituito dall' articolo 185 del d.P.R. n. 115 del 2002 , che elenca le amministrazioni competenti alle aperture di credito per il pagamento e il rimborso delle spese e che, per l'ipotesi in cui l'attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l'amministrazione competente nel Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presidente Mocci – Relatore Cortesi Fatti di causa 1. L'avvocato M.A. chiese alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che gli venisse liquidato, nei limiti previsti dalla disciplina del patrocinio per i non abbienti, il compenso per l'attività che egli aveva prestato in favore del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. di N.F., nell'ambito di un giudizio tributario contro il Comune di (OMISSIS). L'istanza fu dichiarata inammissibile perché la parte assistita non risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. L'avv. M.A. propose opposizione con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano, convenendo in lite il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'esito del giudizio, svoltosi nella contumacia delle amministrazioni resistenti, il Tribunale accolse la domanda, ritenuto applicabile l'articolo 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 ( t.u. spese di giustizia ), a mente del quale il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato se, come nel caso di specie, il decreto di autorizzazione del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese. Così statuito quanto al merito, il Tribunale pose poi le spese di lite a carico del solo Ministero della Giustizia, ritenuto l'unico soggetto passivo del rapporto nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio sia un fallimento. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L'avv. M.A. ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da successiva memoria, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con l'unico mezzo d'impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell' articolo 185, comma 1, del t.u. spese di giustizia . Il Ministero della Giustizia si duole del fatto che il Tribunale di Milano ha ritenuto la sua legittimazione passiva; osserva infatti che, giusta la disposizione evocata, le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte, per il processo tributario, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, che è dunque l'unica amministrazione tenuta a sostenere l'onere economico del compenso. 2. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale ha sostenuto che lo stesso sarebbe «lesivo degli interessi del Ministero dell'Economia e delle Finanze» e perciò significativo dell'esistenza di un conflitto di interessi attuale. Ciò avrebbe imposto la preventiva acquisizione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, della determinazione del Ministro competente, prevista per tali casi dall' articolo 12 della l. n. 103 del 1979 , legittimamente consentendo, altresì, all'amministrazione pregiudicata di farsi assistere da un avvocato del libero foro, poiché, in mancanza di autorizzazione da parte sua, il patrono erariale dovrebbe intendersi sprovvisto dello jus postulandi. 2.1. L'eccezione va disattesa. Il ragionamento del controricorrente muove, infatti, dall'erronea premessa che il valido esercizio dello jus postulandi, da parte dell'Avvocatura dello Stato, necessiti di un provvedimento autorizzatorio da parte dell'amministrazione rappresentata. In proposito, questa Corte ha invece più volte affermato (v. ad es. Cass. 3/9/2018, n. 21557 , Cass. 13/3/2013, n. 6228 ) che nella rappresentanza e difesa delle amministrazioni da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, sia rilasciato uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, essendo ciò escluso dagli articolo 1 e 45 del r.d. n. 1611 del 1933. Nelle stesse decisioni si è precisato che le eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere una lite o di resistervi sono impedite o composte intra moenia dalla previsione dell' articolo 12 della l. n. 103 del 1979 , sicché la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato con riguardo ad altri organi o enti, comporta la presunzione iuris ed de iure di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto, lasciando nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti all'inosservanza di regole di formazione del consenso stesso. 2.2. Peraltro, nessun conflitto di interessi appare configurarsi nei termini denunziati dal controricorrente. Non è infatti contestata la spettanza a quest'ultimo del compenso per l'attività di patrocinio prestata, controvertendosi esclusivamente in punto alla titolarità del corrispondente rapporto di debito; in questi termini, appare certamente giustificato l'interesse di entrambe le amministrazioni coinvolte all'affermazione, da parte di questa Corte, di un principio di diritto destinato a regolare la presente tipologia di contenzioso. 3. Ciò posto, il ricorso è fondato. 3.1. Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l'accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev'essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell'amministrazione sulla quale grava, in concreto, l'onere finanziario derivante dall'ammissione della parte al patrocinio. Il procedimento in questione, infatti, anche se ha ad oggetto l'accertamento di un compenso per attività espletate nei più diversi ambiti processuali, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso inerente a una controversia di natura civile che incide su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, sicché esso ha come parti necessarie soltanto i titolari del medesimo rapporto di credito e debito (si vedano, in questo senso, Cass. 21/2/2023, n. 5318 , Cass. 29/1/2019, n. 2517 , Cass. 17/10/2017, n. 24423 , tutte conformi al principio affermato al riguardo da Cass. sez. U, n. 8516/2012 ). 3.2. In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha ravvisato il referente normativo nell' articolo 185 del t.u. spese di giustizia , nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti (così, fra le altre, Cass. 19/11/2025, n. 30481 , Cass. 6/4/2023, nn. 9466 e 9468 , Cass. 16/11/2021, n. 34602 ). Queste amministrazioni, in quanto gravate definitivamente dagli oneri relativi al patrocinio a spese dello Stato, sono dunque i titolari passivi del rapporto oggetto del procedimento di impugnazione. 3.3. Ed invero, come evidenziato nel ricorso, l'articolo 185 citato individua l'amministrazione competente per il processo tributario nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha pertanto errato il giudice a quo nel ritenere la legittimazione passiva dell'amministrazione ricorrente, sul rilievo del fatto che la parte ammessa al patrocinio è un fallimento. Una tale statuizione, infatti, non tiene conto del criterio di individuazione più sopra ricordato. 4. In conclusione, può affermarsi il seguente principio di diritto: «Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l'accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev'essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell'amministrazione sulla quale grava, in concreto, l'onere finanziario derivante dall'ammissione della parte al patrocinio. Al riguardo, il referente normativo è costituito dall'articolo 185 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l'ipotesi in cui l'attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l'amministrazione competente nel Ministero dell'Economia e delle Finanze». 5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, perché decida uniformandosi all'indicato principio di diritto e provveda, altresì, a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.