In materia di opere in zona sismica, il deposito postumo degli elaborati e la sanatoria edilizia non estinguono il reato antisismico né rendono applicabile la particolare tenuità del fatto.
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli articolo 110 c.p. e 95 d.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380, in relazione all'articolo 93, ribadendo in modo netto i confini tra illeciti antisismici e disciplina della sanatoria edilizia. L' imputato era stato ritenuto responsabile per avere eseguito, in zona sismica, interventi consistenti nella posa in opera di una scala in cemento armato, nella demolizione non minimale di parte muraria con riposizionamento abusivo di porta e finestre, nonché nella ricostruzione di una porzione di solaio e nella realizzazione di una parete, il tutto in assenza del preventivo deposito degli elaborati progettuali, come richiesto dall' articolo 93 d.P.R. 380/2001 . In parallelo, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per il reato edilizio ex articolo 110 c.p. e 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 , ritenendo intervenuta sanatoria ai sensi degli articolo 36 e 45 del medesimo testo unico, statuizione che però la Suprema Corte qualifica espressamente come contra legem , in quanto resa in contesto di violazione della disciplina antisismica. Il primo nucleo motivazionale della decisione è incentrato sulla natura e sugli effetti del deposito postumo della comunicazione ex articolo 93 d.P.R. 380/2001 e degli elaborati progettuali presso lo sportello unico. La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui il deposito a sanatoria, effettuato dopo la realizzazione delle opere, non determina l'estinzione della contravvenzione antisismica , il cui oggetto di tutela è l'omesso deposito preventivo, e non la mera irregolarità formale dell'atto. Viene ribadito che l'effetto estintivo connesso alla regolarizzazione postuma , previsto dall'articolo 45 d.P.R. 380/2001, è limitato alle sole contravvenzioni urbanistiche , non potendo essere esteso alla disciplina antisismica , che non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza il preventivo titolo abilitativo strutturale. In questo quadro sistematico, richiamando precedenti conformi, la Corte sottolinea che per le opere in zona sismica l'ordinamento consente soltanto la riconduzione a conformità , come emerge dall'articolo 98, comma 3, d.P.R. 380/2001, che impone al giudice, in caso di condanna, di ordinare la demolizione delle opere o di impartire prescrizioni tecniche per renderle conformi, fissando un termine, ma senza alcun automatismo estintivo dell'illecito. 3 L'argomentazione prosegue chiarendo che neppure il rilascio postumo dell'autorizzazione sismica da parte dell'autorità amministrativa produce effetti estintivi sulla contravvenzione ex articolo 94 d.P.R. 380/2001, essendo irrilevante sotto il profilo penale l'eventuale valutazione ex post di conformità strutturale. Ne consegue che la mancanza del deposito preventivo degli elaborati antisismici non solo non è suscettibile di sanatoria penale, ma impedisce anche la sanatoria edilizia, perché fa venir meno a monte l'originaria doppia conformità del progetto edilizio, che avrebbe potuto dirsi tale solo se corredato dei pareri antisismici favorevoli sin dall'origine. Il secondo asse argomentativo della pronuncia riguarda la non applicabilità , nel caso concreto, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all' articolo 131‑ bis c.p. , sollecitata dalla difesa in ragione della presunta assenza di pericolo per la pubblica incolumità e dell'intervenuto rilascio della sanatoria edilizia. La Corte ricostruisce innanzitutto la struttura bifasica dell'istituto, ricordando che la sua configurabilità richiede la concomitanza di due condizioni: da un lato, la particolare tenuità dell'offesa, valutata alla luce delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo secondo i parametri dell' articolo 133 c.p. ; dall'altro, la non abitualità del comportamento, esclusa in presenza di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, di commissione di più reati della stessa indole, ovvero di reati caratterizzati da condotte plurime, abituali o reiterate. Richiamando, quindi, orientamenti precedenti, la Cassazione reputa immune da censure la decisione del Tribunale che ha escluso la particolare tenuità dell'offesa. In sintesi , la sentenza assume rilievo sistematico per gli operatori del diritto penale dell'edilizia e dell'urbanistica, poiché: conferma la netta separazione tra il regime delle contravvenzioni antisismiche e quello delle contravvenzioni urbanistiche ai fini degli effetti estintivi della sanatoria; chiarisce l' insanabilità , anche sul piano edilizio, di interventi privi del preventivo deposito e dei pareri antisismici , con conseguente esclusione della doppia conformità; delimita gli spazi applicativi dell' articolo 131‑ bis c.p. nelle ipotesi di abusi edilizi e antisismici connotati da rilevante impatto sulla sicurezza strutturale di immobili destinati a uso collettivo.
Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Prato ha condannato N.P. alla pena di 600 euro di ammenda in relazione al reato di cui agli articolo 110 cod. pen. , 95 d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'articolo 93, contestato al capo B), mentre ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di agli articolo 110 cod. pen. , 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, di cui al capo A), per intervenuta sanatoria. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, che deducono: 2.1. l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'intervenuta verifica positiva postuma, da parte del Genio civile, della conformità dell'opera alle norme tecniche in materia antisismica, che ha escluso profili di pericolo strutturale; 2.2. l'omesso esame della relazione favorevole del Genio civile, ciò che ha inciso sulla motivazione; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, atteso che la valutazione del Tribunale è smentita dalla relazione del Genio civile, dall'avvenuto rilascio della sanatoria per i lavori di cui al capo A), dalla documentazione in atti, attestante il rispetto delle condizioni di sicurezza e l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili per manifesta infondatezza. 2.1. Invero, il ricorrente oblitera il consolidato orientamento di questa Sezione – e qui da confermare – secondo cui il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, a sanatoria , della comunicazione richiesta dall'articolo 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'articolo 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757 – 01; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462 – 01; Sez. 3, n. 20275 del 14/03/2008, P.g. in proc. Terracciano, Rv. 239871 - 01). Infatti, diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell'articolo 98 d.P.R. 380 del 2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine. Non vi sono, dunque, effetti estintivi conseguenti alla regolarizzazione postuma delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica, ma neppure effetti propriamente sananti, posto che manca una procedura che consenta all'interessato di richiedere una autorizzazione postuma Di conseguenza, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell'autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall'articolo 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 18267 del 13/04/2023, Pepe, Rv. 284612 - 01). 2.2. Alla luce dei principi ora richiamati, è del tutto evidente che il Tribunale non aveva alcun obbligo di valutare il parere positivo del genio civile, documento che non poteva incidere in alcun modo sulla sussistenza del reato. 2.3. Si osserva, peraltro, che, nel caso di specie, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale – ma la statuizione di non doversi procedere in relazione al reato edilizio di cui al capo A) per intervenuta sanatoria non è stata oggetto di impugnazione da parte della pubblica accusa - la sanatoria è stata rilasciata contra legem perché impedita dalla violazione della disciplina antisismica La carenza del deposito preventivo degli elaborati progettuali, infatti, ha reso non sanabile anche il profilo edilizio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, mancando l'originaria doppia conformità, posto che il progetto edilizio poteva essere originariamente conforme solo se corredato dei preventivi pareri positivi in materia antisismica. Si rammenta, infatti, che, in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. doppia conformità ), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex articolo 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. La speciale causa di non punibilità prevista dall' articolo 131-bis cod. pen. è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall' articolo 133 cod. pen. , cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Con specifico riferimento alle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, si è condivisibilmente affermato che la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autorizzativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01). 3.2. Nel caso di specie, attenendosi ai principi ora indicati, il Tribunale ha escluso i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell' articolo 131-bis cod. pen. , facendo leva su un duplice ordine di argomenti: da un lato, la non tenuità dell'offesa, in considerazione del tipo di lavori effettuati (posa in opera di una scala di cemento armento, demolizione di una parte muraria non minimale con riposizionamento abusivo di porta e finestre, ricostruzione della porzione di un solaio e realizzazione di una parete), e del fatto che i lavori in assenza di progetto di variante sono stati realizzati su un teatro, ossia su edificio destinato a pubblico ritrovo, con conseguente pericolo non minimale per l'incolumità pubblica; dall'altro, la pluralità degli illeciti realizzati in tempi diversi, ciò che è stato ritenuto indicativo della non occasionalità della condotta illecita. 3.3. Si tratta di una motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritti, che supera il vaglio di legittimità, a fronte della quale, peraltro, il ricorrente deduce, in modo non consentito in sede di legittimità, censure di contenuto fattuale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 ), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.