Corte EDU: la mancata prospettiva di genere non implica sempre pregiudizio discriminatorio

La Corte EDU ha ritenuto che la mancata analisi, da parte dei giudici nazionali, di un caso di violenza domestica dalla prospettiva della violenza di genere comporta una violazione dei c.d. obblighi positivi imposti dall'articolo 3 CEDU, ma non prova automaticamente la presenza di una discriminazione sistemica basata sul sesso.

La ricorrente aveva intentato un procedimento penale contro l'ex marito innanzi al giudice del proprio Paese (Slovacchia) per le aggressioni e le minacce di morte subite per molti anni e tanto gravi che, come rilevato da perizia psicologica, aveva sviluppato la c.d. sindrome della donna maltrattata. Il processo era stato caratterizzato da numerosi rinvii causati dall'assenza dei difensori, dalle notifiche difettose e dalla mancata comparizione dei testimoni, oltre che dalla pandemia da Covid-19. Al termine del processo, l'imputato veniva assolto per insufficienza di prove, tanto in primo grado quanto in appello. La ricorrente si rivolgeva, allora, alla Corte di cassazione e, in seguito, alla Corte EDU, affermando che le indagini erano state poco diligenti, oltre che eccessivamente rapide, a causa di un  pregiudizio discriminatorio  sulle donne vittime di maltrattamenti, sistematicamente presente in Slovacchia. La Corte EDU, investita della questione alla luce dell'articolo 3 CEDU, ha ritenuto che il tribunale slovacco avesse effettivamente adottato un approccio eccessivamente formalistico della causa, in particolare nell'ascolto delle testimonianze, dimostrando scarsa consapevolezza delle peculiarità dei casi di violenza domestica e trascurando di analizzare i fatti dalla  prospettiva della violenza di genere . In particolare, il mancato inserimento dei singoli episodi di violenza in uno schema ricorrente ha equivalso a disattendere l'obbligo, imposto dalla Convenzione, di sottoporre ogni caso a un idoneo scrutinio da parte dei giudici nazionali e gli immotivati ritardi processuali hanno rafforzato lo stato di ansia in cui si trovava la ricorrente e che sarebbe stato facilmente evitabile intervenendo in maniera tempestiva. Tuttavia, pur essendo riscontrabile la violazione dei c.d. obblighi positivi imposti dall'articolo 3 CEDU, sono mancati elementi di prova atti a dimostrare la condotta  sistematicamente discriminatoria  da parte delle autorità slovacche nei confronti delle donne vittime di maltrattamenti.  Infatti, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, non c'era stato, da parte delle autorità, nessun tentativo di dissuaderla dal testimoniare contro l'ex marito, né erano stati frapposti ostacoli al suo tentativo di ottenere protezione.   Di conseguenza, non è riscontrabile la riconducibilità della condotta illegittima a una situazione di pregiudizio sistemico e il ricorso è parzialmente respinto. Fonte: IUS/UE e Internazionale

Corte EDU, 21 gennaio 2026, n. 35767