Sanzionato il vicino curioso e troppo invadente

Per evitare guai con la privacy è opportuno non eccedere con le riprese di aree pubbliche e condominiali da parte di soggetti privati, neppure quando si invochino generiche esigenze di sicurezza o di prevenzione dei reati. Non basta, infatti, il timore del degrado urbano per giustificare l’installazione di telecamere orientate verso spazi comuni o aperti al pubblico al di fuori della propria abitazione. Il rischio di incorrere in sanzioni per violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali resta concreto e attuale.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 727 del 23 ottobre 2025, intervenendo su un caso di videosorveglianza privata protrattosi per anni e caratterizzato da riprese sistematiche del cortile condominiale e della pubblica via. Il procedimento trae origine da un reclamo presentato nel maggio 2024 da un condomino di un edificio che lamentava l'installazione, sin dal 2018, di un impianto di videosorveglianza composto da quattro telecamere da parte di un altro residente. Secondo quanto denunciato, gli apparati risultavano posizionati in modo tale da riprendere stabilmente il cortile condominiale , l'area di accesso all'immobile e ampie porzioni della strada pubblica prospiciente la palazzina, senza autorizzazione assembleare, senza il consenso degli altri condomini e in assenza di concrete e documentate esigenze di sicurezza. A ciò si aggiungeva la presenza di un cartello informativo minimale , recante il solo pittogramma della telecamera ma privo dell'indicazione del titolare del trattamento, nonché la circostanza che le immagini venissero registrate e, in alcuni casi, trasmesse ad altri condomini con toni assimilabili a veri e propri avvertimenti. A seguito delle richieste istruttorie dell'Autorità, il titolare del trattamento ha confermato la registrazione delle immagini e ha giustificato l'installazione dell'impianto con la vicinanza dell'abitazione ad una zona ritenuta degradata e con il verificarsi, in passato, di un tentativo di furto ai propri danni. Nel corso del procedimento ha inoltre dichiarato di avere successivamente ridotto l'angolo di ripresa delle telecamere, limitandolo agli spazi di propria pertinenza. Dalla documentazione acquisita è tuttavia emerso che, per un lungo periodo, le telecamere avevano effettivamente consentito la ripresa identificabile di persone che transitavano nelle parti comuni e sulla strada pubblica , con possibilità di visualizzazione in tempo reale e conservazione delle immagini. Sotto il profilo giuridico , il Garante ha innanzitutto escluso che il trattamento potesse rientrare nell'eccezione per attività a carattere esclusivamente personale o domestico, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, poiché le riprese non erano limitate agli spazi privati ma si estendevano a luoghi condominiali e pubblici. Ne è conseguita la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento in particolare ai principi di liceità del trattamento, minimizzazione e non eccedenza dei dati, nonché trasparenza e corretta informazione degli interessati. In particolare, per quanto riguarda il cortile condominiale , non è stata ritenuta dimostrata la sussistenza di un legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. f), GDPR , essendo il pericolo di condotte illecite rappresentato dal titolare rimasto sul piano meramente ipotetico. L'Autorità ha invece riconosciuto che, in astratto, un interesse legittimo avrebbe potuto sussistere per una ripresa strettamente circoscritta dell'area immediatamente prospiciente le finestre dell'abitazione al piano terra, in un contesto urbano problematico. Tuttavia, tale interesse non poteva giustificare la precedente configurazione dell'impianto, che consentiva la sorveglianza estesa di ampie porzioni della pubblica via e delle parti comuni, senza l'adozione di tecniche di mascheramento o oscuramento delle zone eccedenti. Parimenti carente è stata ritenuta l'informativa agli interessati, in quanto il cartello apposto non consentiva di individuare il titolare del trattamento né forniva le informazioni minime richieste dall' articolo 13 GDPR . Alla luce di tali elementi, il Garante ha qualificato il trattamento come illecito per violazione degli articolo 5, 6 e 13 del Regolamento. Quanto alla sanzione , l'Autorità ha tenuto conto, da un lato, della durata pluriennale della condotta e dell'elevato numero potenziale di soggetti coinvolti, trattandosi di aree pubbliche e condominiali, e, dall'altro, dell'assenza di precedenti specifici e delle modifiche successivamente apportate all'impianto. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 500, con ordine di pagamento entro trenta giorni e con contestuale ingiunzione a limitare la conservazione delle immagini a un massimo di 72 ore, preferibilmente mediante cancellazione automatica. È stata infine disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, in considerazione della durata delle violazioni e del consolidato orientamento dell'Autorità in materia di videosorveglianza privata. Ma probabilmente per un refuso è stato lasciato indicato in chiaro il nominativo del trasgressore.

Garante Privacy_provvedimento n. 727 del 23 ottobre 2025