Nell’ambito dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, il fatto che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga dell’assistenza di un collega, pur potendo stare in giudizio personalmente, non giustifica, in caso di soccombenza della Pubblica Amministrazione, la compensazione delle spese di lite.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1470, depositata il 22 gennaio 2026. Nel caso in esame, il ricorrente aveva patrocinato una donna, persona offesa costituitasi parte civile e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato l'imputato, liquidando le spese di lite in euro 1.000. A seguito di opposizione, il Tribunale aveva rideterminato il compenso in euro 1.140,00, omettendo tuttavia di riconoscere alcun importo a titolo di onorario per la fase dell'opposizione. L'avvocato ricorrente, oltre a segnalare un errore di 57 euro nella liquidazione del compenso, impugnava la statuizione di compensazione dei cosiddetti “ ulteriori importi ”. Secondo la Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio in base al principio di soccombenza , atteso che la Pubblica Amministrazione aveva costretto il professionista a proporre ricorso per conseguire quanto dovuto. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articolo 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, propone opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce infatti sulla base di una propria autonoma legittimazione , a tutela di un diritto soggettivo di natura patrimoniale. Ne deriva che il diritto alla liquidazione degli onorari relativi a tale procedimento, così come il possibile obbligo di rifusione delle spese, sono disciplinati dalle norme di cui agli articolo 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. , in tema di responsabilità delle parti per le spese di lite . Mentre è irrilevante che nei procedimenti di opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia le parti siano abilitate a stare in giudizio personalmente . La relativa disposizione, infatti, non impedisce all'interessato di nominare un difensore, “il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione”. Ciò posto, la Corte accoglie il ricorso formulando i seguenti principi di diritto : «il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articolo 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli articolo 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. , relative alla responsabilità delle parti per le spese»; «la circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex articolo 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite, ai sensi dell' articolo 92 c.p.c. , in ipotesi di soccombenza della P.A.». In tale formula, peraltro, il riferimento testuale alla “persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato” deve evidentemente intendersi come riferito al “difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Presidente Grasso – Relatore Cavallari Svolgimento del processo Il ricorrente ha esposto che aveva assistito tale Mi.Fr., persona offesa costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, con sentenza n. 1150, il cui dispositivo era stato letto l'11 novembre 2022, aveva condannato l'imputato, disponendo che pagasse le spese di lite in favore della parte civile, liquidate in Euro 1.000,00; in seguito a successiva istanza, il medesimo Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione datato 27 gennaio 2023, liquidando Euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; aveva proposto opposizione e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rideterminato, con ordinanza del 9 maggio 2023, il compenso spettante in Euro 1.140,00, non riconoscendo alcun importo a titolo di onorario per la fase dell'opposizione. Pi.Pa. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La P.A. intimata non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell' articolo 12 D.M. n. 55 del 2014 , come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 , in quanto il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto avrebbe erroneamente liquidato in suo favore la somma di Euro 1.140,00 in luogo di quella di Euro 1.197,00, a lui spettante ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificate dal D.M. n. 147 del 2022 , entrato in vigore il 23 ottobre 2022, a fronte di una decisione della controversia nella specie rilevante datata 11 novembre 2022. La censura è fondata. In effetti, l'11 novembre 2022 erano applicabili le tariffe ex D.M. n. 55 del 2014, nella versione integrata dal D.M. n. 147 del 2022 . Applicando i minimi previsti e tenendo conto delle voci riconosciute dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e della riduzione ex articolo 106 bis D.P.R. n. 115 del 2002 (pure applicata in sede di opposizione e qui non contestata), al ricorrente sarebbe spettata una somma di Euro 1.198,00, ridotti a Euro 1.197,00 in ragione dell'esplicita richiesta dell'istante. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice dell'opposizione avrebbe errato nel dichiarare non dovuto e, comunque, compensati, ulteriori importi (oltre alle spese vive) in suo favore. La censura è fondata. Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio e in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte - riuscita vittoriosa - a adire il giudice per l'affermazione delle proprie ragioni ha portata generale. Pertanto, ai sensi della normativa invocata, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all'obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass., Sez. 2, n. 4082 del 14 febbraio 2024 ), il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articolo 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 , proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli articolo 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese . Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudizio personalmente nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, ai sensi dell' articolo 15 D.Lgs. n. 150 del 2011 . Questa disposizione non vieta all'interessato di avvalersi di un difensore il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione. Detta prescrizione, pertanto, non costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite ex articolo 92 c.p.c. 3) Il ricorso è accolto e l'ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto o ad altro Magistrato delegato, che deciderà la controversia nel merito e in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articolo 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 , proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli articolo 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese ; La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex articolo 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell' articolo 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza della P.A. . P.Q.M. La Corte, - accoglie il ricorso; - cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto o ad altro magistrato delegato, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.