«La modifica dell’articolo 372, comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri posti dall’articolo 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e non consente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica ove essa sia avvenuta […]».
«[…] I termini previsti dall' articolo 369 c.p.c. rispondono anche all'esigenza di selezionare tempestivamente i ricorsi improcedibili ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono a garantire la ragionevole durata del processo e la loro perentorietà non consente tardive correzioni o integrazioni, neppure con l'istanza di decisione ex articolo 380- bis , secondo comma, c.p.c.». Il caso M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello di Napoli con cui, in accoglimento del gravame proposto dall'ex coniuge M.M., veniva revocato l'assegno divorzile già riconosciuto in suo favore. La ricorrente ha affidato il ricorso a quattro motivi. A luglio 2024 veniva formulata proposta di definizione anticipata rilevando che, sebbene la parte abbia dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 22 febbraio 2024, ella non aveva depositato entro il termine previsto dall' articolo 369 c.p.c. la relata di notifica . La sentenza risultava in atti ma priva della relata di notifica e, pertanto, nella proposta veniva ritenuto improcedibile. La ricorrente chiedeva la decisione ex articolo 380- bis , comma secondo, c.p.c. allegando la relata di notifica della sentenza e deducendo che la data della avvenuta notifica non era stata contestata dalla controparte , che il deposito sanante era avvenuto nei termini previsti dall' articolo 372 c.p.c. e che, così come è stata ammessa la sanabilità nel caso in cui la sentenza non sia depositata in copia conforme, così doveva essere ammessa anche la sanabilità del vizio del mancato deposito della relata. Con ordinanza interlocutoria di febbraio 2025 la Corte rimetteva la causa alla pubblica udienza rilevando, rispetto alla improcedibilità rilevata nella proposta di definizione anticipata, che è necessario verificare se la modifica dell' articolo 372 c.p.c. effettuata con la Riforma Cartabia (secondo cui il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso può avvenire fino a quindici giorni prima dell'udienza in camera di consiglio) consenta di ritenere tempestivo il deposito della relata entro lo stesso termine . La questione La già ricordata questione giuridica oggetto della sentenza in commento è relativa alla possibilità o meno di ritenere tempestivo il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata se depositato entro i termini previsti dall' articolo 372 c.p.c. come novellato dalla riforma Cartabia. In particolare, il problema si poneva, come rilevato nella proposta di definizione anticipata e confermato dagli atti, perché il ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2024 e depositato il 7 maggio 2024, conteneva la dichiarazione che la sentenza impugnata era stata notificata il 22 febbraio 2024. Tuttavia, la parte ricorrente, come visto, non aveva depositato nel termine ex articolo 369 c.p.c. la copia della sentenza munita di relata di notifica ma una copia incompleta , provvedendo solo il 2 agosto 2024 al deposito telematico del file originale.eml di notifica della sentenza impugnata, contenente anche la relata di notificazione. Nella proposta di definizione anticipata si richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 21349/2022 ) secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall' articolo 369 c.p.c. , copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell' articolo 372 c.c. Il principio è stato esposto anche in sentenze precedenti, quali Cass. n. 9005/2009 secondo cui la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell' articolo 369 c.p.c. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro , da parte della Corte di Cassazione, - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione , il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile , restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell' articolo 372 c.p.c. , applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell' articolo 369 c.p.c. , e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione ( Cass. n. 10648/2017 ). Nella proposta si concludeva nel senso della improcedibilità anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla c.d. prova di resistenza ; secondo la giurisprudenza, infatti, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall' articolo 369, comma 2, n. 2, c.p.c. , il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti , dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata , dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza , in quanto il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo , cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all' articolo 325, comma 2, c.p.c. ( Cass. 11386/2019 ). Nella fattispecie tuttavia la Corte riteneva la prova di resistenza negativa dato che il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata. Le soluzioni La Corte afferma che la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata e utilizzata nella proposta di definizione anticipata per farne derivare l'improcedibilità del ricorso non è una pronuncia isolata e il principio espresso in essa trova ampia applicazione. Oltre alla giurisprudenza citata sopra, nella pronuncia si riportano anche Cass. 25070/2010 e, di recente, Cass. 27313/2024 . In particolare quest'ultima sentenza – che dichiara anch'essa improcedibile il ricorso - il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall' articolo 369 c.p.c. , impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda , salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata , dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione . In questa materia, inoltre, non può applicarsi il principio di non contestazione dato che si tratta di un incombente diretto a verificare la formazione del giudicato, che ha valenza pubblicistica ed è pertanto sottratto alla disponibilità delle parti (in tal senso si vedano, richiamate in motivazione, Cass. n. 20883/2015 e Cass. n. 15832/2021 ). La Corte chiarisce di non avere un approccio formalistico sulla questione, dato che non si dichiara l'improcedibilità se la relata di notifica è stata depositata, pur sempre però nel termine previsto dall' articolo 369 c.p.c. , dal controricorrente o già si trovi negli atti. Il giudice, prima di dichiarare l'improcedibilità, infatti, compie una verifica sulla effettiva rilevanza del deposito della relata , tramite la richiamata prova di resistenza che si effettua d'ufficio, verificando se il ricorso è stato comunque proposto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza e, in tal caso, è sicuramente tempestivo dato che la notificazione non può che essere successiva o, quantomeno, coeva alla pubblicazione (così le richiamate Cass. n. 21349/2022 e Cass. n. 27313/2024 ). Tuttavia, pur non adottando un approccio formalistico, la giurisprudenza di legittimità ha sempre tenuto un atteggiamento rigoroso sul profilo del rispetto dei termini , impostazione questa coerente con la giurisprudenza della Corte Edu in materia (su cui si veda la sentenza in commento in motivazione). I termini perentori, infatti, nel processo civile non sono frutto di un vacuo formalismo ma sono diretti alla realizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., ragion per cui l' articolo 369 c.p.c. , nella parte che rileva ai fini della soluzione della questione, risponde alla esigenza di consentire la verifica sulla formazione del giudicato e di fare questa verifica in tempi prestabiliti, anche al fine di consentire una rapida definizione in rito del processo. Infine, la Corte approfondisce la questione relativa all'ambito applicativo dell' articolo 372, secondo comma, c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 secondo cui il deposito dei documenti relativi alla “ammissibilità” del ricorso può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza e della camera di consiglio e si è interrogata, in particolare, sulla possibilità di comprendere tra questi documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso, anche quelli relativi alla improcedibilità dello stesso ove si ritenga l'univocità della ratio che sostiene entrambi gli obblighi di deposito. Ma la soluzione è negativa ; in primo luogo, perché l' articolo 372 c.p.c. riguarda la produzione di “ altri documenti ”, cioè documenti diversi da quelli previsti dall' articolo 369 c.p.c. e, precisamente, quelli relativi alla ammissibilità o meno del ricorso (come quelli che attestano la legitimatio ad processum , la cessazione della materia del contendere, il giudicato esterno successivo). L'improcedibilità, invece, non è una variante della inammissibilità, ma la sanzione per un comportamento contrario ad una regola d'accesso che il legislatore ha ritenuto appropriata alla tipologia di processo, con la conseguenza che inammissibilità e improcedibilità hanno anche tempi diversi di rilievo dato che il controllo sulla procedibilità del ricorso precede quello sulla ammissibilità ( Cass. Sez. Un., n. 9004/2009 ; Cass. n. 1295/2018 ; Cass. n. 20883/2015 ). Né la riforma c.d. Cartabia ha ampliato la portata dell' articolo 372 c.p.c. ma l'ha anzi ristretta , mettendo un limite temporale per il deposito degli altri documenti relativi alla ammissibilità che devono essere messi a disposizione delle controparti e del giudice entro quindici giorni prima della udienza o della adunanza camerale. Poiché la norma incide sui termini del deposito di questi ulteriori documenti e non sulla tipologia di documenti che possono essere depositati, non c'è ragione di ritenere che essa abbia inciso sull' articolo 369 c.p.c. e che debba di conseguenza essere modificato l'orientamento consolidato della corte sulla improcedibilità del ricorso ove non venga depositata la relata di notifica. In applicazione di tali principi la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso Osservazioni Con particolare riferimento all'interpretazione, condivisibile, della novellazione dell' articolo 372 c.p.c. in relazione alla questione giuridica sottoposta al suo esame, va ricordato (come anche in motivazione) che la giurisprudenza recente della Corte ha affermato che la mancata produzione , entro il termine perentorio di cui all' articolo 369, comma 2, n. 2, c.p.c. , della relazione di notificazione della sentenza impugnata da parte del ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso , assumendo valore il principio di autoresponsabilità. Tale sanzione, fondata sulla necessità di tutelare l'efficacia sequenziale del procedimento di cassazione e la verifica tempestiva della decorrenza del termine breve di impugnazione, non può essere sanata dalla successiva produzione ai sensi dell' articolo 372 c.p.c. (si vedano Cass. n. 25909/2025 ; Cass. n. 5045/2025 ; Cass. n. 24199/2025 ).
Presidente Giusti - Relatore Russo Svolgimento del processo Ma.Ca. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli con la quale, in accoglimento del gravame proposto dall'ex coniuge Ma.Ma., è stato revocato l'assegno divorzile già riconosciuto in suo favore. La ricorrente si è affidata a quattro motivi, con i quali denuncia la nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello riservato la causa in decisione senza concedere i termini per le comparse conclusionali, per avere omesso di rilevare la tardività della documentazione prodotta da controparte, nonché l'omesso esame di fatti atti a dimostrare come ella ricorrente non sia dotata di mezzi, ma non per sua colpa, e l'erronea valutazione della sua consistenza patrimoniale. In data 12 luglio 2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata rilevando che, sebbene la parte abbia dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 22 febbraio 2024, ella non ha depositato entro il termine previsto dall' articolo 369 c.p.c. la relata di notifica; la sentenza è in atti ma priva della relata di notifica e pertanto il ricorso è stato ritenuto, nella suddetta proposta, improcedibile. La parte ha chiesto la decisione ex art 380-bis comma II, allegando la relata di notifica della sentenza e deducendo che la data della avvenuta notifica non è stata contestata da controparte, che il deposito sanante avviene nei termini previsti dall' art 372 c.p.c. e che è così come è stata ammessa la sanabilità nel caso in cui la sentenza non venga depositata in copia conforme, dovrebbe essere ammessa anche la sanabilità del vizio di mancato deposito della relata di notifica. Con ordinanza interlocutoria dell'11 febbraio 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza, rilevando, quanto alla ragione di improcedibilità rilevata con la proposta di definizione anticipata, che è necessario verificare se la novella dell' articolo 372 c.p.c. operata con il decreto legislativo 149/2022 secondo il quale il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso può avvenire fino a quindici giorni prima dell'udienza della camera di consiglio, non consenta di ritenere tempestiva anche il deposito della relata di notifica entro il medesimo termine. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 ha concluso in conformità, per la improcedibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie e alla pubblica udienza la difesa della ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, la difesa del controricorrente il rigetto del ricorso, entrambe le parti riportandosi agli scritti difensivi già depositati. Ragioni della decisione 1.- La parte ricorrente opponendosi alla dichiarazione di improcedibilità rileva che l'avvenuta notifica della sentenza in data 22 febbraio 2024 non è stata contestata dal resistente il quale, costituitosi tempestivamente con controricorso, alla pag. 1, rigo 22, confermava la circostanza e non eccepiva preliminarmente il giudicato e dunque la tardività del ricorso. Rileva inoltre che essa in data 2/8/2024 provvedeva al deposito telematico del file originale di notifica della sentenza impugnata, contenente anche la relata di notificazione avvenuta alla data indicata del 22 febbraio 2024, ancor prima di ricevere la comunicazione di fissazione della udienza in camera di consiglio ex articolo 380-bis.1 c.p.c. per il giorno 11/02/2025. Osserva che se l' articolo 372 c.p.c. consente di porre riparo al vizio di inammissibilità esistente ab origine, consentendo dunque l'esame di un ricorso che, in quanto viziato sin dall'origine, non potrebbe essere vagliato, non si vede perché il medesimo rimedio non possa essere esperito, con i medesimi limiti temporali, in caso di vizi che determinino l'improcedibilità. 2.- Il controricorrente osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. 20941/2025 ) la sanzione della improcedibilità per mancato tempestivo deposito della sentenza completa di relata di notifica, ove essa sia avvenuta, ha natura pubblicistica, e non può essere sanata dalla mancata contestazione della controparte o da altre produzioni documentali tardive, in quanto finalizzata a garantire il rispetto del giudicato formale e la corretta sequenza procedimentale. 3.- Il Procuratore generale evidenzia che l'onere di depositare la relata di notifica è il requisito richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ed è diretto a tutelare interessi di ordine pubblico qual è quello della intangibilità del giudicato, nonché quello della rapida definizione dei procedimenti in particolare secondo la procedura della proposta di definizione anticipata. Diversamente ragionando, l'articolo 380 bis c.p.c. verrebbe ad essere privato del suo contenuto originario che riserva questa peculiare modalità decisionale alle ragioni di improcedibilità manifesta del ricorso. Osserva inoltre che lo stesso articolo 369 c.p.c. distingue gli atti che devono essere depositati entro 20 giorni dall'ultima notifica e tra questi la relata di notifica (n.2) dagli altri documenti sui quali il ricorso si fonda (n.4). 4.- Come rilevato nella proposta di definizione anticipata, e confermato dagli atti, il ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2024 e depositato il 7 maggio 2024, contiene la dichiarazione che la sentenza impugnata è stata notificata il 22 febbraio 2024. Tuttavia, la parte ricorrente non ha depositato nel termine previsto dall' art 369 c.p.c. copia della sentenza munita di relata di notifica, ma una copia incompleta, provvedendo solo in data 2 agosto 2024 al deposito telematico del file originale.eml di notifica della sentenza impugnata, contenente anche la relata di notificazione. 4.1.- Nella proposta di definizione anticipata si richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. 21349/2022 ), secondo il quale la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso costituisce un fatto processuale manifestazione di autoresponsabilità della parte, che impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall' articolo 369 c.p.c. , copia della sentenza munita della relata di notifica. Il tenore letterale dell' articolo 369 comma secondo n. 2 c.p.c. , che prescrive a pena di improcedibilità il deposito unitamente al ricorso della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione. Si tratta, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, di attività elementare, che risale ad esigenza obiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali, sì che ove la parte si sia limitata a produrre una copia della sentenza impugnata senza la relata di notifica il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato improcedibile salvo che avvenga la produzione separata di una copia con la relata di notifica nel termine di cui al primo comma dell' articolo 369 c.p.c. ( Cass. 9005/2009 e Cass. n. 10648/ 2017). La proposta ha pertanto concluso nel senso della improcedibilità, anche alla luce della giurisprudenza ( Cass. 11386/2019 ) sulla cd. prova di resistenza, criterio volto a verificare se l'omissione dell'adempimento abbia effettivamente inciso sulla possibilità per il giudicante di controllare la effettiva tempestività del ricorso e quindi la eventuale formazione del giudicato; ed infatti ove il ricorso fosse stato presentato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, sarebbe comunque da ritenersi tempestivo perché all'evidenza la notificazione non può che essere successiva alla data di pubblicazione. Tuttavia, la prova di resistenza nel caso di specie è negativa, atteso che il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata. 4.2.- La parte, oltre ad invocare in suo favore il principio di non contestazione, deduce che la sentenza delle sezioni unite citata nella proposta si riferisce ad una diversa fattispecie, ove il controricorrente ha eccepito espressamente la improcedibilità e ciononostante la relata è stata depositata tardivamente, dopo la comunicazione della fissazione dell'udienza ex articolo 377 c.p.c. e rileva che il deposito tardivo della relata di notifica, avvenuto comunque entro i termini oggi stabiliti dall' articolo 372 c.p.c. , dovrebbe consentire di sanare l'originaria omissione. 5. Premesse e richiamate le motivazioni già esposte nella ordinanza interlocutoria, si osserva quanto segue. La tesi della parte ricorrente non può condividersi. 5.1.- In primo luogo, si osserva che la sentenza delle sezioni unite citata nella proposta di definizione anticipata non è una pronuncia isolata e il principio non ha limitata applicazione al caso in cui il mancato deposito della relata di notifica sia eccepito dalla controparte. Gli stessi principi sono affermati, ad esempio, da Cass. sez. un. n. 9005 del 2009 , esplicitamente per la irrilevanza della non contestazione, nonché da Cass. n. 25070 del 2010 e a seguire di recente anche da Cass. n. 27313 del 2024 . In questa materia non può applicarsi il principio di non contestazione, atteso che si tratta di un incombente diretto a verificare la formazione del giudicato, che ha valenza pubblicistica ed in quanto tale costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass, n. 20883/2015 ; Cass. n. 15832/2021 ). Il difetto di procedibilità deve essere rilevato d'ufficio, e non può essere sanato dalla mancata contestazione ad opera della parte controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005/ 2009; Cass., SU, n. 10648/ 2017; Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024 ), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l'eventuale comportamento di non contestazione di un'altra parte. È inconferente anche il riferimento fatto dalla ricorrente alla possibilità di sanare il deposito della sentenza in copia non conforme, dal momento che le due ipotesi non presentano alcuna analogia quanto alla finalità dell'incombente la sentenza in copia conforme serve ad avere la certezza che le motivazioni che si stanno esaminando (al momento della decisione) sono effettivamente quelle rese dal giudice a quo; il deposito nei termini della relata di notifica serve ad un controllo in tempi rapidi sulla tempestività dell'impugnazione, a tutela della intangibilità del giudicato. 5.2.- Questo controllo si esegue, nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, con riferimento alla data di pubblicazione, applicandosi il termine decadenziale di cui all' articolo 327 c.p.c. (cd. termine lungo); ma, ove la parte dichiari che la sentenza è stata notificata, non può che eseguirsi con riferimento alla data della notificazione stessa, atteso che da essa decorre il cd. termine breve (articolo 325,326 c.p.c.); la data deve quindi essere debitamente certificata per mezzo della produzione del documento che attesta la avvenuta notificazione. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza, costituendo l'attestazione di un fatto processuale , impegna la parte che la rende e fa sorgere in capo alla stessa l'onere di darne la prova. Né può dirsi che si tratta di una conseguenza imprevista ed imprevedibile e che la parte potrebbe non essere consapevole del fatto che dichiarando che la sentenza è stata notificata ne deriva l'onore di depositare la relata di notifica. È un obbligo previsto per legge ( art 369 c.p.c. ) che non può essere ignorato dal ricorrente, il quale per proporre ricorso per cassazione deve essere necessariamente assistito da un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori ( articolo 365 c.p.c. ); cioè da un soggetto professionalmente attrezzato, per esperienza e competenze professionali, per sostenere le maggiori difficoltà di una difesa presso la Corte di legittimità e le altre giurisdizioni superiori ( l. n. 1003 del 28/05/1936 ). 5.3.- Questa Corte non ha un approccio formalistico in materia, dal momento che non si dichiara la improcedibilità se la relata di notifica è stata depositata -ma pur sempre nel termine previsto dall' articolo 369 c.p.c. - dal controricorrente o comunque si trovi già in atti; in ogni caso il giudice prima di dichiarare l'improcedibilità compie una verifica sulla effettiva rilevanza del deposito della relata di notifica, attraverso la cosiddetta prova di resistenza, che si effettua di ufficio, verificando se il ricorso è stato comunque proposto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza e quindi in tal caso è sicuramente tempestivo, dal momento che la notificazione non può che essere successiva o quantomeno coeva alla pubblicazione ( Cass. n. 21349 del 2022 ; Cass. n. 27313/2024 ). Tuttavia, pur con questi correttivi, questa Corte di legittimità ha sempre assunto un atteggiamento rigoroso sul rispetto dei termini, tanto quanto rigorosa è la previsione del legislatore, che ha previsto il termine per il deposito a pena di improcedibilità e cioè sanzionato con una decadenza. 6.- Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte EDU in materia (Patricolo e altri c. Italia -24 maggio 2024), secondo la quale il diritto di accesso ai Tribunali non è assoluto e può essere sottoposto a limiti, purché proporzionati e finalizzati a scopi legittimi e la restrizione sia prevedibile. La Corte di Strasburgo, in questo caso, sovrapponibile a quello attuale, ha ritenuto che la disciplina italiana persegua un fine legittimo garantire la celerità e l'ordine del giudizio di legittimità, senza eccessivo formalismo, perché l'obbligo di deposito entro 20 giorni è chiaramente previsto per legge e consente alla Cassazione di verificare subito la tempestività dell'impugnazione. Dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione - che è rivolto a verificare la corretta e uniforme applicazione della legge - può ammettersi che le procedure seguite dalla stessa Corte siano più rigorose, specialmente in procedimenti dove la parte ricorrente è rappresentata da un avvocato specializzato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori. 6.1.- I termini perentori nel processo civile non costituiscono un vacuo formalismo, ma sono diretti ad attuare il principio della ragionevole durata del processo, di matrice costituzionale ( articolo 111 Cost. ). Il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili ed irreversibili; i termini perentori tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità e alla speditezza dei processi, anche un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa, nonché la certezza del giudicato. L' articolo 369 c.p.c. nella parte che qui interessa, risponde alla esigenza di consentire la verifica sull'eventuale formazione del giudicato e di consentirla in tempi prestabiliti, anche al fine di avviare il processo ad una rapida definizione in rito. Costituirebbe una incongruenza del sistema, come anche rileva il Procuratore generale, da un lato prevedere una forma di definizione accelerata ed anticipata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex articolo 380 bis c.p.c., dall'altra demolire in parte il sistema della improcedibilità, consentendo la sanatoria del vizio a ridosso della udienza o della adunanza in camera di consiglio, cui si approda solo ove i ricorsi superino il filtro costituito dal cd. spoglio preventivo, in esito al quale, sussistendo i presupposti, si formula la proposta di definizione accelerata. 7.- Sulla scorta delle predette considerazioni, si può risolvere la questione sottoposta alla discussione in pubblica udienza dalla ordinanza interlocutoria. Il Collegio remittente ha ritenuto di approfondire la questione relativa all'ambito di applicazione dell' articolo 372 c.p.c. secondo comma novellato, secondo il quale il deposito dei documenti relativi alla ammissibilità del ricorso può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza e della camera di consiglio, interrogandosi, in particolare, anche alla luce del richiamo CEDU ai parametri della proporzionalità e dell'evitare l'eccessivo formalismo, sulla possibilità di ricomprendere tra i documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso anche quelli relativi all'improcedibilità dello stesso, ove si ritenga la univocità della ratio che sostiene entrambi gli obblighi di deposito. 7.1.- Questa univocità di ratio non si rinviene, non potendosi ritenere che la riforma dell' articolo 372 comma II c.p.c. abbia inciso sugli oneri che gravano sulla parte ai sensi dell'articolo 369. 7.2.- In primo luogo, deve osservarsi che l'articolo 372 è intitolato produzione di altri documenti , già per questa ragione indirizza verso documenti diversi da quelli previsti dall' articolo 369 c.p.c. ; il comma secondo, in particolare, è relativo al deposito dei documenti relativi alla ammissibilità e non alla procedibilità del giudizio. La norma si riferisce pertanto ai documenti relativi alla ammissibilità (o meno) del ricorso quali la legitimiatio ad processum, la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 17955 /20205), il giudicato esterno successivo (v. Cass. 25218/2025 ); vale a dire documenti che attestano, dopo che la parte abbia compiuto gli atti necessari a dare impulso al processo, che il processo si sta svolgendo tra le giuste parti, che hanno interesse ad agire e che legittimamente possono chiedere che quel giudice si pronunci sulla loro domanda. L'improcedibilità, di contro, non è una variante dell'inammissibilità, ma la sanzione per un comportamento contrario ad una regola d'accesso che il legislatore ha ritenuto appropriata al tipo di processo; di conseguenza, inammissibilità e improcedibilità si differenziano anche quanto all'ordine cronologico in cui devono rilevarsi, posto che per giurisprudenza costante il controllo di procedibilità precede quello sulla ammissibilità ( Cass. sez. un. n. 9004 del 2009 ; Cass. n. 1295 del 2018 ; Cass. n. 20883 del 2015 ). 7.3.- L' articolo 372 c.p.c. nuovo testo si limita a stabilire un termine per la produzione dei documenti relativi alla ammissibilità (e non alla procedibilità) del ricorso, innestandosi su una disposizione già esistente che consentiva il deposito tardivo dei predetti documenti senza però stabilire un limite temporale; limite oggi apposto dal D.Lgs. 149/2022 . Pertanto, la riforma del rito non ha ampliato la portata della norma, ma anzi l'ha ristretta, ponendo un limite temporale per il deposito degli altri documenti specificamente relativi all'ammissibilità, che devono essere messi a disposizione delle controparti e del giudicante entro quindici giorni prima della udienza o della adunanza camerale, consentendone così l'esame con congruo anticipo rispetto alla decisione. 7.4.- Trattandosi di una norma che interviene semplicemente sui termini del deposito e non sulla tipologia dei documenti che possono essere depositati, non vi è ragione di ritenere che abbia inciso sull' articolo 369 c.p.c. e che si debba modificare la giurisprudenza consolidatasi in precedenza sulla improcedibilità del ricorso qualora non venga depositata la relata di notifica; nel previgente regime normativo non si dubitava infatti che, nonostante questa norma, restassero fermi i termini perentori di cui all' articolo 369 c.p.c. Diversamente ragionando, oltre a far venire meno, in contrasto con lo ius positum, la differenza tra improcedibilità ed inammissibilità, si giungerebbe alla conclusione che il legislatore del 2022, mentre da un lato ha introdotto, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, l'articolo 380 -bis c.p.c. per la celere definizione dei procedimenti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, avrebbe però al tempo stesso impedito la definizione anticipata di quei ricorsi che presentano le ragioni di improcedibilità previste dall' art 369 c.p.c. , vanificando in parte l'intento deflativo che sorregge la riforma. Di contro, ove si osservino le riforme del processo per cassazione che nel tempo si sono succedute, si rende evidente che il legislatore ha sempre ritenuto necessari per il giudizio di legittimità meccanismi selettivi d'accesso e modalità procedimentali che ne favoriscano il rapido esito; ed invero il processo che deve avere una durata ragionevole, regolato secondo legge come prevede l' articolo 111 Cost. , deve essere considerato nella sua unitarietà e non limitatamente al singolo grado di giudizio. 8.- In tal senso, peraltro, dopo la pubblicazione della ordinanza interlocutoria, si è già pronunciata questa Corte con le ordinanze n. 24199/2025 (massimata) e n. 25909/ 2025 e n. 5045/2025 (non massimate) ove si afferma che la riforma del comma secondo dell' articolo 372 c.p.c. si limita a prevedere un termine di quindici giorni, antecedenti alla data dell'udienza o dell'adunanza, entro il quale può intervenire il deposito di documenti relativi all'ammissibilità -non alla procedibilità- del ricorso ed è volta a garantire un più razionale svolgimento dell'attività di udienza e di adunanza. La norma allude solo ai documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, espressione che non può considerarsi idonea a comprendere la produzione di cui - al disposto del n. 2 del secondo comma dell' articolo 369 c.p.c. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione con lo strumento di cui all' articolo 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono (Cass. n. 25909/ 2025). E nessuna differenza vi è a questo fine tra la disciplina prevista dal previgente articolo 372 c.p.c. e quella attuale che i documenti si possano produrre fino all'udienza o almeno quindici giorni prima dell'udienza, nulla toglie alla (diversa) esigenza di verificare anticipatamente le ragioni di improcedibilità previste dall' articolo 369 c.p.c. ed eventualmente definire il giudizio senza fissare l'udienza o l'adunanza camerale. 9.- In sintesi può affermarsi il seguente principio del diritto La modifica dell' art 372 comma II c.p.c. nella parte in cui consente il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri posti dall' art 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e non consente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica ove essa sia avvenuta. I termini previsti dall' articolo 369 c.p.c. rispondono anche all'esigenza di selezionare tempestivamente i ricorsi improcedibili ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono a garantire la ragionevole durata del processo e la loro perentorietà non consente tardive correzioni o integrazioni, neppure con l'istanza di decisione ex articolo 380-bis, secondo comma, c.p.c. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in conformità alla proposta formulata ex art 380-bis c.p.c. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in Euro 2.500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese non documentabili. 10.- Ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell' articolo 96 c.p.c. , regola questa, a cui, in questo caso comunque non vi è ragione alcuna di derogare (Cass. sez. un. ordinanze n.28619, 27195 e 27433 del 2023) La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore della controparte, ex articolo 96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad Euro 1.000,00. Ai sensi dell' articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell' articolo 52 D.Lgs. 196/2003 . P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese non documentabili, Euro 2.500 ex articolo 96 comma III c.p.c . oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, ex art 96 IV comma c.p.c ., in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad Euro 1.000,00. Ai sensi dell 'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/200 3.