La Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia interviene sul tema dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive quando il deposito degli atti è effettuato dall’Ufficiale giudiziario.
Il dubbio operativo, oggetto di ripetuti quesiti da parte degli uffici giudiziari, riguardava la possibilità per la cancelleria di rifiutare l'iscrizione a ruolo in assenza del versamento del contributo unificato minimo di 43 euro (o dell'importo ridotto previsto dalla legge), quando il deposito degli atti è effettuato dall'Ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento. Richiamando la precedente circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025, la Direzione conferma che l'articolo 14, comma 3.1, d.P.R. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, ivi comprese le procedure esecutive . Tuttavia, viene precisato che tale disciplina va coordinata con le fattispecie in cui l'iscrizione a ruolo avviene su iniziativa dell'Ufficiale giudiziario e non della parte , come nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio, dell'iscrizione d'ufficio ex articolo 159- ter disp. att. c.p.c. e della consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati ex articolo 520 c.p.c. Poiché l'Ufficiale giudiziario non è parte processuale, non è su di lui che grava l'onere del pagamento del contributo unificato né la relativa riscossione. La nuova regola applicabile, esplicitata dalla circolare, è che in tutti i casi in cui l'Ufficiale giudiziario provveda al deposito dei verbali o alla consegna dei beni pignorati, la cancelleria deve comunque procedere all'iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva , anche in assenza del pagamento del contributo unificato . Solo in un momento successivo la cancelleria dovrà attivarsi per la riscossione del contributo nei confronti del soggetto obbligato, restando ferme le ulteriori indicazioni già contenute nel paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025.
Ministero della Giustizia, circolare DAG 15 gennaio 2026