L'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall'articolo 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta . Inoltre, L'esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento. Cessione d'azienda e cessione del TFR I ricorrenti in Cassazione erano transitati alle dipendenze di una nuova società, a seguito di cessione d'azienda ex art 2112 c.c. Tuttavia, nell'ambito di detta operazione si vedevano negato il TFR e, da qui, la domanda di ammissione al Fondo di Garanzia INPS che veniva però rigettata dall'Ente. Seguiva quindi il ricorso al Giudice del Lavoro, per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare e riferite al periodo di lavoro alle dipendenze della società cedente, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. La Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo, da un lato, non invocabile l'intervento del Fondo di garanzia in presenza della prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e, dall'altro lato, non opponibile all'INPS la deroga convenzionale alla solidarietà ex articolo 2112 c.c., dovendo rispondere delle obbligazioni inadempiute solo il cessionario in bonis . Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per cassazione. Chi risponde della mancata corresponsione del TFR: il cedente, il cessionario o l'INPS? La Corte di Cassazione segue l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo innanzitutto che l'intervento del Fondo di garanzia, previsto dalla legge n. 297/1982 in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, è subordinato alla sussistenza di condizioni inderogabili , tra le quali l'insolvenza del datore di lavoro che riveste tale qualità al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In tale prospettiva, la Corte evidenzia che, nell'ipotesi di cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario in bonis , viene meno in radice il presupposto stesso dell'intervento del Fondo, difettando sia l'esigibilità del credito, sia il necessario nesso causale tra insolvenza datoriale e inadempimento . Ammettere l'operatività del Fondo in simili fattispecie determinerebbe, infatti, un indebito sviamento delle risorse pubbliche rispetto alla loro finalità istituzionale, in contrasto con il divieto sancito dall' articolo 2, comma 8, L. n. 297/1982 . Quanto agli accordi sindacali di deroga alla solidarietà ex articolo 2112 c.c., stipulati ai sensi dell' articolo 47, comma 5, legge n. 428/1990 , la Corte ne esclude recisamente qualsiasi incidenza sul rapporto previdenziale . Tali pattuizioni, pur legittime sul piano civilistico e idonee a regolare i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario, restano del tutto inermi nei confronti dell'INPS, trattandosi di r es inter alios acta rispetto a un'obbligazione pubblica disciplinata da norme imperative. Ne consegue che l'eventuale rinuncia del lavoratore alla solidarietà passiva del cessionario non può tradursi in un ampliamento dei presupposti di intervento del Fondo di garanzia. E se il TFR era destinato a un Fondo? La Corte affronta poi, in modo puntuale, la questione relativa alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, richiamando il recente orientamento secondo cui tali somme conservano natura retributiva fino all'effettivo versamento al fondo prescelto dal lavoratore . In caso di omissione contributiva, il vincolo di destinazione non si perfeziona e il lavoratore riacquista la piena disponibilità del credito, che resta azionabile nei confronti del datore di lavoro cessionario, ai sensi dell' articolo 2112 c.c. Solo con il versamento al fondo la prestazione assume natura previdenziale, estranea alla logica del TFR in senso proprio. In tale quadro sistematico si inserisce la conclusione, espressa in modo netto al punto 38 dell'ordinanza, secondo cui non vi è spazio per l'intervento del Fondo di garanzia ex lege n. 297/1982, con riferimento a quote di TFR destinate alla previdenza complementare, trattandosi di contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo , assoggettata a presupposti e finalità del tutto differenti rispetto a quelli che giustificano la tutela apprestata in caso di insolvenza datoriale. La Corte, pertanto, conferma la decisione impugnata e rigetta il ricorso , riaffermando una lettura rigorosa e coerente della funzione del Fondo di garanzia, in linea con i principi di diritto eurounitario.
Presidente Esposito - Relatore Mancino Rilevato che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Milano ha accolto il gravame dell'INPS e, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato le domande degli attuali ricorrenti, dipendenti di Linkra Srl e Compel Electronics Spa (come rispettivamente indicati nella sentenza impugnata) e poi passati alle dipendenze della cessionaria Cordon Electronics Italia Srl, con le quali avevano richiesto la condanna dell'Istituto al pagamento degl'importi richiesti per quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare (Omissis). 2. A fondamento della decisione, i giudici d'appello osservano che non poteva essere invocato l'intervento del Fondo di garanzia in ordine alle somme non corrisposte dal datore di lavoro ammesso all'amministrazione straordinaria, stante la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda, non potendo opporsi all'INPS la concordata deroga alla solidarietà prevista dall' articolo 2112 cod. civ. e rispondendo il cessionario in bonis delle obbligazioni del cedente rimaste inadempiute. 3. I ricorrenti in epigrafe indicati ricorrono per cassazione contro la sentenza d'appello, formulando quattro motivi di censure. 4. L'INPS resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che : 8. Con i motivi di ricorso ( articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ), con i quali si denunciano plurime violazione di legge, come in ricorsi coevi implicanti la trattazione della medesima vicenda e fattispecie, si ritiene che erroneamente la Corte di merito non abbia reputato valide le deroghe alla solidarietà tra cedente e cessionario, pattuite in un momento anteriore all'apertura dell'amministrazione straordinaria (15 marzo 2017) di Linkra Srl, società cedente imponendo ai lavoratori, per la tutela dei propri diritti, di rivolgersi all'attuale datore di lavoro in bonis, responsabile in solido con la società cedente alla stregua dell' articolo 2112 cod. civ. , nonostante la concordata derogabilità convenzionale. 9. Si deduce violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 47, co. 4-bis e 5 L. n. 428/90 in relazione agli articolo 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE. Argomentano i ricorrenti che l' articolo 47, co. 5 L. n. 428/90 sia applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente all'accordo sindacale di deroga dell' art.2112 c.c. quando i due atti (accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale. 10. Si chiede di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione interpretativa degli articoli da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE nel senso per cui sia applicabile la possibilità di deroga ai diritti del lavoratore prevista dall'art.5 al caso in cui il trasferimento di un'impresa in tutto o in parte avente l'obiettivo principale di salvaguardare per quanto possibile, lo standard occupazionale sia predisposto anteriormente all'apertura della procedura fallimentare, allorché i due eventi (trasferimento dell'impresa e procedura fallimentare) si verifichino in un arco di tempo ragionevole volto a garantire il loro collegamento funzionale. 11. I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati, come già affermato da questa Corte, all'esito della trattazione in udienza pubblica di ricorsi nella medesima materia ( Cass. n. 1951 del 2025 e, da ultimo, Cass. n. 23503 del 2025 ), concernenti i lavoratori dipendenti dalla medesima società, poi ammessa all'amministrazione straordinaria, e ha respinto le pretese avanzate nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, sulla scorta di rilievi che si attagliano anche al caso di specie e che gli argomenti delle parti ricorrenti non inducono a rimeditare. 12. Anche di recente, questa Corte ha ribadito che le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall' articolo 2, L. n. 297/1982 , emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo della direttiva Europea è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019 , cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'articolo 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022 ) ( Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292 ). 13. Le considerazioni, anche da ultimo confermate da questa Corte, rappresentano il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata. 14. A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro ( Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376 ). 15. L'esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. 16. L'INPS ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione). 17. Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze dello stato passivo. 18. La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all'INPS soltanto di opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro ( Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277 , punto 18 delle Ragioni della decisione). 19. Né il credito del lavoratore può essere agganciato senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione). 20. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l' articolo 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 , che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso ( Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789 , punto 5 delle Ragioni della decisione). 21. È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l' articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , per sancire, in ipotesi circoscritte, quell'immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell'azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l'attivazione del Fondo di garanzia ( Cass., sez. lav., 3 settembre 2024, n. 23562 , punto 7 delle Ragioni della decisione). 22. Tale disciplina, contraddistinta da un carattere marcatamente innovativo (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione), è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, come anche l'INPS non manca di osservare (pagina 24 del controricorso). 23. Quanto agli accordi derogatori all' articolo 2112 cod. civ. , non rivestono il rilievo risolutivo che il ricorso delinea, con argomenti sviluppati anche nella memoria illustrativa. 24. Questa Corte ha evidenziato, a tale riguardo, che l'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall' articolo 2112 cod. civ. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta ( Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842 , nel Considerato in diritto). 25. L'intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell' articolo 2112 cod. civ. , i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell' articolo 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale ( Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740 ; nello stesso senso, ordinanza n. 23562 del 2024, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione, e, di recente, sentenza n. 34292 del 2024, cit.). 26. Né sono stati addotti argomenti persuasivi, che possano corroborare una rimeditazione di tale orientamento. 27. Quanto alle quote di TFR non corrisposte al Fondo di previdenza complementare, devono essere ribaditi i principi che questa Corte ha enunciato di recente ( Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198 ), nell'inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro non ha versato e nel delineare funzione e limiti dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, nel peculiare contesto della circolazione dell'azienda. 28. Il credito del lavoratore al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura retributiva , assume natura previdenziale nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (sentenza n. 11198 del 2024, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione e, nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477 ). 29. Ove il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. 30. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. 31. Nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra il datore di lavoro cessionario ( articolo 2112 cod. civ. ), tenuto ad adempiere nei medesimi termini. 32. Non può essere, dunque, accolta la richiesta d'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell' articolo 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992 , avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto della sottoposizione dell'attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una delle procedure di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo. 33. Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere dell'autonomo diritto alle prestazioni erogate dal Fondo. 34. L'insussistenza di tale presupposto, rilevata anche nella decisione impugnata, si rivela dirimente. 35. Infine, in continuità con quanto già affermato da Cass. n.30835 del 2024 , come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non v'è un diritto del lavoratore ad ottenere direttamente dal Fondo di garanzia la prestazione; il diritto è al versamento della contribuzione da parte del Fondo di garanzia in favore del fondo di previdenza complementare. Questa Corte ( Cass.8524/23 ) ha affermato che l'intervento del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n. 80/92 non opera - a differenza del Fondo previsto ex lege 1982 - con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. 36. Ciò si giustifica sul presupposto che la contribuzione datoriale ai fini della previdenza complementare non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto. 37. Il lavoratore, infatti, non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo; aspettativa che si concreterà ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. 38. Ne deriva, in conclusione, che non vi è spazio, nel sistema, per l'intervento del Fondo di garanzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. 39. Conclusivamente il ricorso va respinto. 40. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell 'art.13, co.1-quater, D.P.R.n.115/200 2, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.