Lavoro stagionale e permesso per attesa occupazione: il TAR Brescia chiude la porta agli ingressi senza requisiti

Non è possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la procedura di ingresso regolare in Italia del lavoratore straniero non vada a buon fine a causa dell’originaria mancanza dei requisiti necessari per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato. In caso contrario, si finirebbe per consentire con estrema facilità l’elusione della disciplina che regola l’ingresso regolare nel territorio nazionale.

Con sentenza 22 ottobre 2025 n. 968, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero avverso la revoca del nulla osta per lavoro stagionale e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, confermando un orientamento restrittivo sull'uso di tale titolo di soggiorno. Lo straniero era entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro stagionale di nove mesi, rilasciato nel dicembre 2023 su richiesta di un'impresa individuale. Successivamente, la Prefettura di Bergamo aveva revocato il nulla osta per la pressoché totale assenza della documentazione richiesta (proposta di contratto di soggiorno e prova della capacità economica del datore di lavoro), nonostante la previa comunicazione di avvio del procedimento. Richiamando l'articolo 22, commi 5 e 5- quater , d.lgs. 286/1998, il TAR precisa che il rilascio del nulla osta è condizionato alla sussistenza dei requisiti documentali e che, una volta accertata la loro mancanza, la revoca del nulla osta è atto dovuto. Il Collegio esclude che il vizio di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento al lavoratore determini l'illegittimità della revoca, applicando l' articolo 21-octies, comma 2, l. 241/1990 : la decisione non avrebbe potuto essere diversa, stante la pacifica assenza dei presupposti. Tema centrale della decisione è, però, il perimetro applicativo del permesso per attesa occupazione . Sulla base dell' articolo 22, comma 11, T.U. immigrazione e dell'articolo 37 d.P.R. 394/1999, il TAR ribadisce che tale permesso presuppone un titolo di soggiorno già rilasciato, non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro, e non può essere esteso alle ipotesi in cui l'ingresso sia avvenuto in forza di un nulla osta originariamente privo dei requisiti di legge. Il Collegio richiama propri precedenti (sentt. nn. 318 e 733/2025) e una nota ministeriale successiva al 14 agosto 2025, che dichiara superata la circolare 3836/2007 e conferma che, dopo il d.l. n.. 145/2024 , la materia è “ridefinita in via normativa”. La nuova regola applicabile, secondo il TAR, è dunque che il permesso per attesa occupazione non può essere utilizzato per sanare ingressi ottenuti tramite nulla osta automatici e privi ab origine dei requisiti, altrimenti si legittimerebbe un aggiramento strutturale delle quote del decreto flussi e delle garanzie a tutela sia dei datori di lavoro genuini sia dei lavoratori stranieri.

Presidente Gabbricci Fatto 1.- Lo straniero ha fatto ingresso in Italia in virtù di un nulla osta per lavoro stagionale per nove mesi rilasciatogli il omissis dalla Prefettura di Bergamo, su richiesta presentata dall'utente E.H.H., nella quale è stata indicata, quale datrice di lavoro, l'impresa individuale Omissis. Il nulla osta però è stato revocato in data omissis perché mancava pressoché tutta la documentazione necessaria, senza che fosse stato dato alcun riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, che segnalava puntualmente le carenze documentali. Il provvedimento di revoca risulta essere stato notificato a mezzo pec al solo datore di lavoro. 2.- Parecchi mesi dopo, in data omissis , il ricorrente, senza fare riferimento alla revoca del nulla osta, ha chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione, sostenendo che il mancato perfezionamento della procedura inerente al decreto flussi fosse imputabile al datore di lavoro. La Prefettura ha però rigettato la richiesta con pec del omissis , rappresentando l'insussistenza delle condizioni per il rilascio di un tale permesso. 3.- Il ricorrente, in data 8.8.2025, ha nuovamente chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione, aggiungendovi in alternativa la richiesta di subentro del nuovo datore di lavoro nella procedura del decreto flussi; la Prefettura ha risposto dopo pochi minuti come segue: “la posizione sull'argomento di cui all'oggetto resta invariata: non è possibile procedere con il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o il subentro del nuovo datore di lavoro. Si trasmette, il provvedimento di revoca relativo all'istanza con codice omissis . Si ricorda che questa trasmissione non è da considerarsi come una rimessione nei termini del provvedimento datato omissis , il quale viene fornito solo per mettere a conoscenza le nuove parti subentrate nel procedimento”. 4.- Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta del omissis , il provvedimento del omissis e la conferma dell' omissis , con ricorso notificato l'8.9.2025 e depositato il 7.10.2025. 5.- La Prefettura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. Diritto 1.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento di revoca del nulla osta non gli sia stato notificato e che quindi egli sia in termini per la sua impugnazione. 2.- Con il secondo motivo lamenta la violazione dell' articolo 10 bis l. 241/1990 , sempre con riferimento alla revoca del nulla osta, non sostenendo però che avrebbe potuto presentare la documentazione di cui gli era stata segnalata la mancanza, bensì che avrebbe potuto “esperire, nel modo più completo e puntuale, le proprie difese in ordine al fatto di aver reperito un nuovo datore di lavoro disponibile ad assumerlo”. 3.- Con il terzo motivo egli sostiene che “Non vi è nessuna norma, di cui questo difensore sia a conoscenza, che disponga che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro comporti la revoca del nulla osta”, e che non avendo potuto stipulare il contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile, avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso per attesa occupazione. 4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono manifestamente infondati. 5.- Prescindendo dalla questione della tempestività dell'impugnazione della revoca del nulla osta, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, comunque la revoca era legittima. Ai sensi dell' articolo 22, comma 5, d.lgs. 286/1998 , il nulla osta può essere rilasciato “a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2”, che comprendono la presentazione della proposta di contratto di soggiorno dell'impresa che ha richiesto il rilascio del nulla osta, e la documentazione attestante la capacità economica di tale impresa. La medesima disposizione prevede che il nulla osta debba comunque essere rilasciato entro sessanta giorni, anche se non è ancora stata verificata la completezza della documentazione presentata, ma il comma 5-quater dispone che “Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo … conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno”. Nel caso in esame il ricorrente non prospetta, né tantomeno dimostra, che avesse a disposizione la documentazione di cui sopra, la cui mancanza era stata segnalata dalla Prefettura nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, sicché la revoca era non solo legittima ma doverosa. 6.- Non viene in rilievo l' articolo 10 bis l. 241/1990 , ma l'articolo 7 della medesima legge, perché non si tratta di un procedimento avviato su istanza di parte e concluso con un rigetto dell'istanza stessa, ma di un procedimento avviato d'ufficio per la revoca del nulla osta. L'omessa comunicazione al ricorrente dell'avvio del suddetto procedimento non rende illegittimo il provvedimento di revoca, dovendosi fare applicazione dell' articolo 21 octies, comma 2, l. 241/1990 , perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, vista la pacifica mancanza della documentazione indispensabile per il rilascio del nulla osta. 7.- Peraltro, se non fosse stato revocato, il nulla osta sarebbe comunque scaduto da tempo: esso infatti concerneva il lavoro stagionale, aveva una durata massima di nove mesi ed era stato rilasciato il omissis, mentre il ricorrente ha chiesto un permesso per attesa occupazione quasi un anno e mezzo dopo, il omissis. 8.- Non può essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l'ingresso regolare di lavoratori stranieri non va a buon fine per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione: si vedano in proposito le sentenze 2.8.2025 n. 733 e 11.4.2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare n. 261 del 2.8.2024, confermata in appello da Cons. Stato, sez. III, ord. 18.10.2024, n. 3898 . 8.1.- Infatti, ai sensi dell' articolo 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e dell'articolo 37 d.P.R. 394/1999, il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro. È diversa la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, in particolare della proposta di contratto di soggiorno e della capacità economico-finanziaria necessaria ex lege per assumere il lavoratore straniero, situazione che ricorre nel caso di specie. Come già rilevato da questa Sezione (sentenza 733/2025 cit.), “estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all' articolo 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998 ), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere l'onere economico derivante dall'assunzione, a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro, e dunque non meritevoli di tutela)”. 8.2.- La circolare ministeriale 3836 del 20.8.2007 , invocata dal ricorrente e in numerosi altri ricorsi contenenti analoga doglianza di mancato rilascio del permesso per attesa occupazione, oltre a non essere vincolante, è superata, poiché nei diciott'anni che sono trascorsi dalla sua emanazione la disciplina di legge è mutata, come ha confermato lo stesso Ministero dell'Interno, che quella circolare aveva emanato. La Prefettura ha infatti depositato in giudizio una nota del Ministero, della quale non risulta la data, ma successiva al 14.8.2025 (data della nota della Prefettura alla quale essa dà riscontro), ove si afferma che: - il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconosciuto esclusivamente nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, oppure nell'ipotesi di mancata instaurazione iniziale del rapporto di lavoro per “cause oggettive, documentate e non imputabili al lavoratore (es. chiusura delle attività o impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro)”; - la circolare 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge e comunque “le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella circolare”. Nel caso in esame la procedura per l'ingresso regolare del ricorrente non si è conclusa non per una causa sopravvenuta, ma – come detto – per l'assenza ab origine dei presupposti di legge. 9.- In conclusione, il ricorso va respinto e il ricorrente soccombente va condannato a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa