Il Giudice remittente solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge n. 184/1983, in coordinamento con l'articolo 299, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell'adottato minore d'età con quello dell'adottante, imponendone invece l'anteposizione.
Massima La sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 30 dicembre 2025 dichiara l'illegittimità costituzionale dell' articolo 55 della legge n. 184/1983 , in relazione all' articolo 299, primo comma, c.c. , nella parte in cui non consente al giudice di sostituire il cognome dell'adottando minore d'età con quello dell'adottante, quando ciò corrisponda al preminente interesse del minore e all'effettiva identità personale dello stesso. Il caso La vicenda trae origine da un procedimento di adozione in casi particolari, ai sensi dell' articolo 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184/1983 , promosso dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari. Il ricorrente, coniuge della madre del minore, chiede di adottare il figlio di quest'ultima, nato nel 2019 da una precedente relazione. La madre ha contratto matrimonio con l'adottante il 16 settembre 2022 e il minore vive stabilmente nel nucleo familiare ricomposto. Il padre biologico, dopo un persistente e totale disinteresse nei confronti del bambino, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del medesimo Tribunale del 22 novembre 2023. All'udienza del 18 settembre 2024, il ricorrente conferma l'istanza di adozione con il consenso della moglie. Entrambi i coniugi chiedono espressamente che il bambino possa assumere il solo cognome dell'adottante, in sostituzione di quello del padre biologico. Il minore – pur non avendo raggiunto l'età richiesta per l'ascolto formale – viene ugualmente sentito in «un breve colloquio con i giudici onorari», ai quali ribadisce spontaneamente di chiamarsi con il cognome dell'adottante, manifestando così la propria identificazione sociale ed affettiva con il nucleo familiare nel quale è inserito. Dal canto suo il padre biologico, ritualmente convocato all'udienza del 12 novembre 2024, non compare. La coppia chiede al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale per superare la rigida formulazione dell' articolo 299 c.c. nell'ambito dell'adozione in casi particolari. Il pubblico ministero esprime parere favorevole all'adozione e viene nominata una curatrice speciale per il minore. Ritenendo non percorribile una soluzione interpretativa in grado di superare la lettera dell' articolo 299 c.c. – che si limita alla sola anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato – il Tribunale per i minorenni di Bari solleva questione di legittimità costituzionale. La questione È legittima l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato minore, anziché permetterne la completa sostituzione nei casi di adozione in casi particolari? Le soluzioni giuridiche Preliminarmente una mappa schematica delle aree normative esaminate dalla Consulta, nel sistema vigente in materia di cognome del minore, evidenziando le diverse situazioni nelle quali l'ordinamento consente variazioni del cognome. Attribuzione originaria del cognome alla nascita – Il rimettente si sofferma sulle sentenze n. 131 del 2022, n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001 e n. 297 del 1996, le quali muovono dal presupposto che il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il fulcro dell'identità giuridica e sociale dell'individuo e lo collega alla formazione sociale che lo accoglie. In quanto tale, il cognome dovrebbe «radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona». Riconoscimento o accertamento giudiziale successivo della filiazione ( articolo 262 c.c. ) - Quando il figlio sia riconosciuto, o la filiazione sia giudizialmente accertata, dopo l'attribuzione del cognome materno o l'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, la legge prevede un sistema flessibile in base al quale il figlio: - se maggiorenne può scegliere di aggiungere, anteporre o sostituire il cognome precedente con quello del genitore che lo ha riconosciuto; - se minorenne seguirà la decisione del giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento. Adozione piena o legittimante ( articolo 27 della legge n. 184/1983 ) – Nell'adozione piena, che presuppone lo stato di abbandono del minore e determina la completa recisione dei legami giuridici con la famiglia di origine, il cognome dell'adottato è sempre sostituito con quello degli adottanti. Non vi è alcun margine di discrezionalità. Adozione del maggiore d'età ( articolo 299, primo comma, c.c. , come modificato dalla sentenza n. 135/2023) - Nell'adozione del maggiorenne, la regola generale prevede l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato. Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 299 c.c. nella parte in cui non consente di «di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». La Corte ha escluso invece, con la successiva sentenza n. 53 del 2025, la possibilità di sostituire il cognome dell'adottato maggiorenne con quello dell'adottante, ritenendo prevalente l'esigenza di preservare un cognome che per almeno diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo dell'identità personale dell'adottato e di prevenire il rischio di condizionamenti patrimoniali da parte dell'adottante in ragione dei «benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio». Adozione in casi particolari ( articolo 55 della legge n. 184/1983 , in coordinamento con l' articolo 299 c.c. ) - L'adozione in casi particolari – disciplinata dall' articolo 44 della legge n. 184/1983 – abbraccia una molteplicità di situazioni eterogenee: - adozione del minore orfano da parte di parenti entro il sesto grado o da persone con cui abbia instaurato un rapporto stabile e duraturo (lettera a); - adozione del figlio del coniuge (lettera b); - adozione del minore orfano con disabilità grave (lettera c); - adozione in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo (lettera d). Come ricordato, sino alla sentenza in commento, l' articolo 55 della legge n. 184/1983 rinviava integralmente all' articolo 299, primo comma, c.c. , imponendo quindi la rigida regola dell' anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, senza alcuna possibilità di deroga. Venendo adesso alle ragioni della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Consulta dichiara fondata la questione sollevata in riferimento all' articolo 2 Cost. , ritenendo assorbite le ulteriori censure relative agli articolo 3 e 117 Cost. Le ragioni si articolano su tre direttrici fondamentali. La prima. L'estrema varietà delle fattispecie riconducibili all'adozione in casi particolari e la centralità del best interest of the child . La Corte osserva che l'adozione in casi particolari abbraccia una complessità di situazioni concrete profondamente diverse tra loro, che non possono essere governate da una regola rigida e uniforme. In alcune ipotesi – come l'adozione del figlio del coniuge quando l'altro genitore mantiene la responsabilità genitoriale – il mantenimento del cognome originario con l'anteposizione di quello dell'adottante può apparire ragionevole. Vi è un'ampia casistica di situazioni in cui il cognome originario può non corrispondere più all'identità del minore: ad esempio quando il genitore biologico sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per persistente disinteresse ovvero è favorevole all'adozione e alla sostituzione del proprio cognome; il minore sia orfano il minore orfano e affetto da «durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali» ( articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», cui l' articolo 44, comma 1, lettera c, della legge n. 184 del 1983 fa rinvio); infine il minore non possa essere collocato in affidamento preadottivo per ragioni di impossibilità di fatto ( articolo 44, comma 1, lettera d, della legge n. 184 del 1983 ). La Consulta valorizza il criterio del best interest of the child, non inteso come formula retorica, ma come effettivo parametro di bilanciamento, alla luce del quadro normativo interno (riforma della filiazione del 2012-2013) e delle fonti internazionali (articolo 8 della Convenzione sul Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza): il giudice deve poter verificare il preminente interesse del minore, guardando al passato ed alle sue prospettive future, disponendo la sostituzione del suo cognome con quello dell'adottante se quest'ultimo rispecchia la sua effettiva identità. La seconda. La minore età dell'adottando e il processo di formazione dell'identità personale. La Corte evidenzia che la differenza fondamentale tra adozione del maggiorenne e adozione in casi particolari del minore risiede nel diverso grado di consolidamento dell'identità personale intorno al cognome originario. Nel maggiorenne il cognome ha rappresentato per almeno diciotto anni il segno distintivo dell'identità personale, giustificandosi così una maggiore resistenza al cambiamento. Nel minore, invece, quanto più il bambino è in tenera età, tanto più si attenua il processo di formazione della sua identità intorno al cognome originario Può risultare preminente l'esigenza di attribuire rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo, soprattutto quando vi sia totale disinteresse del genitore biologico e stabile integrazione nel nuovo nucleo. La Corte introduce una valutazione graduata in funzione dell'età: nei grands mineurs (adolescenti prossimi alla maggiore età), anche in assenza di legami con la famiglia d'origine, potrebbe risultare prevalente il consolidamento dell'identità intorno al cognome originario. La terza. La preferibilità del procedimento giudiziale di adozione rispetto al procedimento amministrativo – La Corte afferma che, per il minore adottato in casi particolari, il ricorso alla procedura amministrativa costituisce rimedio solo residuale e che il procedimento giurisdizionale di adozione davanti al tribunale per i minorenni garantisce che l'eventuale sostituzione del cognome avvenga nel contraddittorio delle Parti con la specifica attenzione prestata al superiore interesse del minore da autorità specializzata. Ecco allora i tre livelli della nuova formulazione della norma: I presupposti soggettivi: consensi e assensi ex articolo 45 e 46 della legge n. 184/1983 – La sostituzione del cognome presuppone che tutti i soggetti chiamati a prestare consensi e assensi siano favorevoli: l'adottante o gli adottanti; il coniuge dell'adottante, se coniugato; i genitori dell'adottando, se viventi e non decaduti dalla responsabilità genitoriale; l'adottando stesso, se ha compiuto dodici anni (ovvero, se di età inferiore, deve essere ascoltato ove capace di discernimento). La convergenza dei consensi è condizione necessaria ma non sufficiente e il giudice procede ad una valutazione autonoma e rigorosa dell'interesse del minore. L'accertamento giudiziale e il criterio del preminente interesse del minore – Il giudice deve accertare, in concreto, che la sostituzione del cognome risponda al preminente interesse del minore e rispecchi la sua effettiva identità, senza ricorrere ad alcun automatismo, ma con una valutazione giudiziale piena e motivata. La Consulta individua alcuni indici, non tassativi, dai quali il giudice può inferire l'esigenza di sostituzione: Tipologia di fattispecie ex articolo 44 della legge n. 184/1983 – Occorre distinguere le situazioni nelle quali il mantenimento del cognome originario appare coerente con legami significativi con la famiglia d'origine, da quelle in cui il cognome originario può risultare del tutto estraneo all'identità del minore. Grado di effettività dei legami con la famiglia d'origine – Il giudice deve accertare se sussistano rapporti concreti, stabili e significativi tra il minore e la famiglia d'origine, oppure se vi siano provvedimenti decadenza dalla responsabilità genitoriale o condotte pregiudizievoli o, comunque, totale disinteresse, assenza di relazioni. Stabilità e l'intensità del rapporto con l'adottante e il nuovo nucleo familiare – Deve essere verificata la qualità dei legami instaurati: da quanto tempo il minore vive con l'adottante, quale ruolo svolge quest'ultimo, quale percezione ha il minore della propria appartenenza familiare. Età del minore e il consolidamento dell'identità intorno al cognome originario – L'età costituisce variabile essenziale essendo direttamente proporzionale al possibile radicamento nel cognome originario. Presenza o prospettiva di fratelli o sorelle con il cognome dell'adottante – Se nella famiglia ricomposta vi sono già, o potrebbero nascere, altri figli che portano il cognome dell'adottante, il mantenimento del doppio cognome solo per l'adottando potrebbe creare una differenziazione identitaria percepita negativamente. Il coordinamento con la sentenza n. 135/2023 – La nuova disciplina conferma l' anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando (regola generale) e l' aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottando ma, contemporaneamente, le supera pervenendo la sostituzione del cognome dell'adottando con quello dell'adottante. Osservazioni La pronuncia in commento si pone in continuità con la sentenza n. 131 del 2022 in ordine all' art . 262 c.c. (« la norma sull'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l'attribuzione del cognome del padre al figlio, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto »), con la richiamata sentenza n. 135 del 2023 e con la sentenza n. 79 del 2022 (« la disciplina censurata lede il minore nell'identità che gli deriva dall'inserimento nell'ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall'appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità e che costituiscono fonte di tutela personale e patrimoniale che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni »). Ribadisce che le due forme di adozione restano distinte quanto a presupposti, finalità ed effetti, tuttavia riconoscendo che in numerose situazioni concrete la distanza si riduce sotto il profilo sostanziale. Attribuisce al giudice una discrezionalità tecnica, non arbitraria, che deve essere esercitata alla luce dei consensi, dei parametri indicati dalla Corte, con l'ascolto del minore e tenendo conto del parere degli altri soggetti coinvolti. La decisione dovrà essere altresì puntualmente motivata, dando conto delle ragioni concrete per le quali la sostituzione del cognome risponde o non risponde all'interesse del minore. In termini pratici, per i procedimenti pendenti si applicherà il nuovo regime. In conclusione, la sentenza n. 210/2025 si configura come un intervento di peculiare rilevanza sistematica , offrendo un riordino organico della disciplina che, attraverso molteplici disposizioni normative, governa la materia del cognome tanto del minore quanto del maggiorenne . L'opera ermeneutica della Corte si focalizza con particolare acume sul cognome del minore adottato ai sensi dell' articolo 44 l. n. 184/1983 , elevandolo ad elemento fondante dell'identità personale quale bene costituzionalmente tutelato, pur preservando la necessaria distinzione tra l'istituto dell'adozione in casi particolari e quello dell'adozione legittimante. L'architettura argomentativa elaborata dal Giudice delle leggi si articola lungo tre direttrici fondamentali: la valorizzazione della varietà delle fattispecie concrete , la centralità della condizione di minore età dell' adottando e la preferibilità del procedimento giudiziale quale sede naturale di composizione degli interessi coinvolti. Il filo conduttore che attraversa e unifica questi percorsi argomentativi risiede nell'esigenza di una flessibilità applicativa della norma di cui all' articolo 299, primo comma, c.c. , da declinarsi tuttavia nel rigoroso rispetto di criteri interpretativi chiari e vincolanti. In questa prospettiva, il cognome trascende la sua dimensione meramente formale per assurgere a elemento pienamente costitutivo dell'identità dell'adottato, al fine di rispecchiare autenticamente la realtà affettiva e relazionale nella quale il minore edifica la propria personalità e costruisce il proprio percorso esistenziale. Fonte: IUS/Famiglie