La Sezione lavoro della Cassazione interviene sul delicato confine tra divieto di star del credere nel contratto di agenzia e validità della ricognizione di debito resa dall’agente.
Protagonista è un agente di Vorwerk Italia s.a.s., storico venditore del Folletto, in rapporto dal 2007 al 2012. La società aveva intimato il recesso per fatto e colpa dell'agente , imputandogli la raccolta di ordinativi intestati a soggetti inesistenti, con consegna dell'elettrodomestico ad un terzo e mancato pagamento per oltre 31.000 euro. L'agente-venditore Folletto, a sua volta, rivendicava provvigioni non corrisposte. In primo grado, la domanda riconvenzionale della società era stata accolta solo in parte. In appello, si assiste al ribaltamento della decisione: la Corte dell'Aquila, pur ritenendo tardivo il disconoscimento della firma, ha escluso la responsabilità dell'agente, leggendo la sua dichiarazione – con cui si era «fatto carico del danno subito dalla Vorwerk» – come patto di star del credere vietato , e ponendo l'onere della prova in capo alla società. La Cassazione censura frontalmente questa lettura: la dichiarazione del venditore, resa dopo la conclusione degli affari e il mancato pagamento, non è garanzia preventiva, ma ricognizione di debito ex articolo 1988 c.c. Ne deriva un'astrazione solo processuale della causa debendi e l'inversione dell'onere probatorio: è l'agente-venditore che deve provare l'inesistenza o l'estinzione del debito. Chiuso anche lo spazio per riaprire il tema del disconoscimento della sottoscrizione – coperto da giudicato interno – la Suprema Corte cassa la decisione e rinvia alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla responsabilità dell'agente e sulla rilevanza, tra l'altro, del procedimento penale per truffa in concorso.
Presidente Doronzo – Relatore Panariello Fatti di causa 1.- C.L. era stato agente di ( omissis ) sas di ( omissis ) srl dal 2007 al 2012, fino al recesso della preponente intimato in data 06/11/2012 per fatto e colpa dell'agente (raccolta di ordinativi intestati a persone inesistenti, avendone ricevuto i dati e i documenti da un soggetto terzo – tale sig. C. – al quale era stata consegnata la merce oggetto degli ordinativi, seguito dal mancato pagamento del corrispettivo per euro 31.358,88). Deduceva che, come risultava dalla nota compilata dalla stessa preponente, aveva maturato un credito per provvigioni rimasto insoddisfatto. Quindi adìva il Tribunale di Teramo per ottenere la condanna della società al pagamento delle provvigioni maturate e non adempiute. 2.- Costituitasi in giudizio, la società avanzava domanda riconvenzionale, con cui opponeva in compensazione il suo controcredito per il danno patito e produceva un documento in cui lo stesso agente si assumeva la responsabilità della perdita subìta dalla società in occasione dei fatti posti a base del recesso. 3.- Il Tribunale, dichiarata la parziale compensazione dei crediti, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava il C.L. a pagare alla società la residua somma di euro 12.264,88. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva il gravame interposto dal C.L. e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda riconvenzionale della società e, in accoglimento di quella originaria dell'agente, condannava la società a pagargli la somma di euro 19.094 ,00. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) va premesso che, a fronte di una domanda riconvenzionale del resistente, il ricorrente assume la veste di convenuto, sicché rispetto alla nuova prima udienza di discussione egli deve depositare a pena di decadenza la memoria difensiva ex articolo 416 c.p.c. ; b) qualora la scrittura sia stata depositata dal convenuto e posta a fondamento della domanda riconvenzionale, il disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c. , per essere tempestivo, deve intervenire nella memoria difensiva da depositare a pena di decadenza almeno dieci giorni prima della nuova prima udienza di discussione; c) nel caso in esame, invece, il disconoscimento è stato dichiarato alla prima udienza, sicché è tardivo, come esattamente ritenuto dal Tribunale; d) nel predetto documento vi è la dichiarazione del C.L. di assunzione della responsabilità per il mancato buon fine di determinati ordini, ivi espressamente indicati, per un importo complessivo di euro 31.358,88 ed il medesimo dichiara altresì “di farsi carico del danno subito dalla ( omissis ) sas … in termini di mancato incasso di euro 31.358,88”; e) tuttavia nel predetto documento non è indicata la ragione per la quale gli ordini in questione non siano andati a buon fine, sicché è necessario verificare se sussista un'effettiva responsabilità del C.L.; f) sotto questo profilo, è pacifico che la rete di acquisizione degli ordini sia separata da quella di distribuzione del prodotto venduto; la stessa società ha dedotto che gli agenti, privi del potere di rappresentanza, si limitano a visitare il potenziale cliente; è quindi la società che, con la propria rete distributiva, provvede alla consegna del prodotto acquistato dal cliente, consegna che avviene sempre in un momento successivo alla sottoscrizione dell'ordine; g) dalla deposizione del teste D. P. è risultato che vari gruppi di agenti facenti capo ad agenti diversi anche dal C.L. (anch'egli a capo di un gruppo di agenti) facevano le loro dimostrazioni presso l'abitazione del C., che qui riuniva i possibili clienti, tanto da essere divenuto “famoso” presso gli agenti; è risultato altresì che pure il capo distretto (P.L.) non era a conoscenza di tale circostanza, ma era addirittura lui ad inviare gli agenti del proprio gruppo a fare le dimostrazioni presso l'abitazione del C.; h) è risultato altresì che molti ordini acquisiti dal C.L. o dal gruppo da lui coordinato sono stati emessi a nome di soggetti rivelatisi inesistenti, estranei all'acquisto, sconosciuti all'indirizzo indicato nell'ordine e la merce è stata normalmente ritirata dal C., in qualità di delegato alla consegna; i) nessuna negligenza viene imputata al C.L. o agli agenti da lui coordinati nel prendere gli ordinativi; nessuna connivenza è stata dimostrata fra il C.L. e il C., il quale nella maggior parte dei casi ha ritirato la merce; neanche la difformità della firma apposta dal cliente sull'ordine e quella risultante dalla delega di ritiro è idonea a dimostrare un accordo truffaldino fra i due; j) inoltre, la stessa società nella memoria di costituzione di primo grado riconosce che gli ordini in questione sono stati raccolti non solo dal C.L. e da agenti del suo gruppo, ma anche da venditori facenti parte di gruppi diversi, attivi in zone differenti, il che fa pensare ad un fenomeno esteso nel quale non può escludersi che sia stata carpita la buona fede degli agenti al momento dell'acquisizione dell'ordine; k) il teste B. ha dichiarato di aver contestato al corriere di aver consegnato la merce sempre al medesimo ristretto numero di persone, ma il corriere si era giustificato dicendo che il proprio compito era limitato alla chiamata telefonica al numero del cliente indicato sull'ordine e alla consegna del prodotto a chi veniva trovato nel luogo indicato nell'ordine; l) quindi, diversamente da quanto si legge nella relazione aziendale a firma di L.S., sia i numeri di telefono, sia gli indirizzi risultavano esistenti; m) pertanto nessuna prova, di cui era onerata la società, è stata data circa un coinvolgimento del C.L. sia nella fase di acquisizione degli ordini, sia in quella successiva della consegna delle merci; n) il fatto che pertanto tali ordini non siano andati a buon fine non indica un'automatica responsabilità del C.L. per il risultato negativo, a meno che si voglia reintrodurre una garanzia dello star del credere non più ammessa nel nostro ordinamento. 5.- Avverso tale sentenza ( omissis ) sas di ( omissis ) srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6.- C.L. ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria. 7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell' articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell' articolo 1746, co. 3, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la dichiarazione di responsabilità del 26/10/2012, rilasciata dal C.L., integrasse un patto vietato di star del credere e non piuttosto un riconoscimento del debito ex articolo 1988 c.c. , con conseguente onere del C.L. di dare la prova contraria, e per avere ritenuto che l'onere della prova gravasse invece su essa società. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell' articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell' articolo 1988 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di applicare l'inversione dell'onere della prova da tale norma espressamente prevista. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati. Come esattamente già ritenuto dal Tribunale (v. ricorso per cassazione, pp. 7-8), la dichiarazione in questione è stata emessa non solo dopo la stipulazione del contratto di agenzia, ma altresì dopo che il C.L. aveva promosso gli affari sfociati poi negli ordini oggetto di quella dichiarazione ed infine dopo che quegli ordini erano rimasti inadempiuti sotto il profilo del pagamento del corrispettivo rispetto alla merce consegnata. Quindi giammai quella dichiarazione poteva integrare uno star del credere, che implica l'assunzione preventiva (nella specie insussistente) dell'obbligo di garanzia per gli eventuali e futuri affari non andati a buon fine. Trattasi, più semplicemente, di una ricognizione di debito, con gli effetti propriamente processuali previsti dall' articolo 1988 c.c. in termini di inversione dell'onere probatorio, sicché l'onere di dimostrare l'insussistenza del debito gravava sul C.L.. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e di provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ( Cass. ord. n. 31818/2024 ; Cass. ord. n. 10464/2024 ). Inammissibile è l'eccezione sul punto sollevata dal controricorrente, che insiste sulla asserita tempestività del suo disconoscimento della sottoscrizione di quel documento, tempestività invece espressamente esclusa sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale, come sopra riportato. Pertanto sarebbe stato onere del C.L. – sul punto soccombente per espresso rigetto di quel suo motivo di appello da parte della Corte territoriale – proporre ricorso incidentale, anche solo nella forma condizionata. Tale onere non è stato adempiuto, con conseguente formazione del giudicato c.d. interno, non essendo quella del disconoscimento un'eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ( Cass. sez. un. n. 24172/2025 ). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo accertamento alla luce del principio, secondo il quale, a fronte di una ricognizione di debito, rilevante ai sensi dell' articolo 1988 c.c. , in caso di persistente incertezza probatoria la regola residuale di giudizio è nel senso della sussistenza del debito e, quindi, della responsabilità del debitore. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell' articolo 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale: a) omesso di fare menzione della pendenza di un procedimento penale a carico del C.L. per il delitto di truffa in concorso con il C.; b) omesso di considerare che proprio per tali ordini, oggetto della dichiarazione del 26/10/2012 da parte del C.L., essa società era receduta per giusta causa, ossia per fatto imputabile all'agente, senza che il C.L. avesse mai contestato la legittimità del recesso così operato. Il motivo è assorbito, nel senso che oggetto del giudizio di rinvio sarà pure l'accertamento di tali circostanze ulteriori, qualora rilevanti e, quindi, da considerare. 4.- Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.