Opposizione a decreto ingiuntivo: è la natura del credito che decide il rito applicabile

La Cassazione interviene sul delicato snodo del rito applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo, quando il credito azionato attenga a rapporti rientranti nell’articolo 409 c.p.c.

La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio, emesso su ricorso della ditta individuale di un collaboratore commerciale, per compensi relativi ad attività di promozione, ricerca e fidelizzazione della clientela, riconducibili ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/agenzia ex articolo 409, n. 3, c.p.c. La società propone opposizione avanti la sezione lavoro con ricorso ex articolo 414 c.p.c.; il Tribunale rigetta l'opposizione, ma in appello la società si vede dichiarare inammissibile il gravame, sul presupposto che l'opposizione avrebbe dovuto seguire il rito ordinario, con atto di citazione da notificare entro 40 giorni, solo in parte rispettati (deposito tempestivo, notifica tardiva). La Corte d'appello ritiene decisivo il fatto che il decreto fosse stato emesso dalla sezione civile ordinaria, valorizzando la scelta “originaria” del rito da parte del creditore monitorio.  La Cassazione ribalta, invece, l'impostazione: il rito dell'opposizione non si desume né dalla sezione che ha emesso il provvedimento né dal rito di fatto seguito in sede monitoria. È, invece, ancorato alla «materia indicata dalla natura del credito fatto valere in via monitoria», come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamo a Cass. n. 797/2013 ; ord. n. 2329/2023). La ripartizione interna tra sezioni è definita “neutra” ai fini del rito : anche una sezione ordinaria può applicare il rito lavoro. Di conseguenza, in presenza di un credito riconducibile ai rapporti di cui all' articolo 409 c.p.c. , è corretta l'introduzione dell'opposizione con ricorso lavoro. Cassando la sentenza impugnata, il Collegio rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per le spese.

Presidente Doronzo – Relatore Panariello Fatti di causa 1.- Con decreto ingiuntivo n. 879/2019 del 28/04/2019, il Tribunale di Busto Arsizio, su istanza della ditta individuale P.S., aveva ingiunto a ( omissis ) s.r.l. il pagamento della somma complessiva di euro 29.585,98, di cui alle fatture nn. 2, 7 e 8 del 2018, a titolo di compenso per attività di promozione e commercializzazione di merci a campionario, ricerca di nuova clientela e fidelizzazione di quella esistente. La società preponente proponeva opposizione, eccependo la mancanza delle prestazioni nonché l'emissione delle fatture, da parte del P.S., senza alcuna autorizzazione della società ed in mancanza di accordo fra le parti, come invece pattuito. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'opposizione. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame incidentale interposto dal P.S., dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo proposta dalla società. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) in applicazione del principio della “ragione più liquida”, va accolto l'appello incidentale proposto dal P.S.; b) in particolare, il ricorso monitorio e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati alla società in data 13/05/2019; c) trattandosi di provvedimento monitorio emesso dal Tribunale ordinario, questo avrebbe dovuto essere opposto mediante notifica di apposito atto di citazione al domicilio eletto dal creditore P.S. nel ricorso monitorio; d) la società ha invece proposto opposizione avanti la sezione lavoro e lo ha fatto seguendo le norme del rito lavoro anzi che quelle del rito ordinario, quindi con ricorso depositato e non con citazione notificata; e) ma quando il creditore abbia scelto il rito ordinario, l'opposizione va a sua volta proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente ( Cass. n. 7530/2014 e altre); f) l'inammissibilità per la scelta errata dell'opponente sarebbe stata evitata nel solo caso in cui l'atto (ricorso) di opposizione, oltre ad essere depositato in cancelleria, fosse stato notificato all'opposto entro lo stesso termine perentorio di 40 giorni; g) nel caso in esame, invece, il ricorso in opposizione è stato sì depositato entro quaranta giorni, ma notificato alla controparte soltanto in data 04/07/2019, quindi ben oltre il termine di quaranta giorni decorrenti dal 13/05/2019, sicché il decreto ingiuntivo è passato in giudicato. 4.- Avverso tale sentenza ( omissis ) srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.- P.S. ha resistito con controricorso. 6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. Ragioni della decisione 1.- Preliminarmente va dichiarata irrilevante la rinunzia al mandato professionale da parte dei due difensori della ricorrente e da loro depositata, trattandosi di circostanza che non incide in alcun modo sul giudizio di legittimità. Questa Corte ha già affermato che per effetto del principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l' articolo 85 c.p.c. ), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata ( Cass. ord. n. 28365/2022 ; Cass. ord. n. 26429/2017 ). 2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell' articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 436, 276, 333, 334, 100 e 112 c.p.c. per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di extrapetizione, dal momento che ha pronunziato sull'appello incidentale del P.S. nonostante questi lo avesse proposto soltanto ed espressamente in via condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello principale. Quindi non era quella la “ragione più liquida”. Il motivo è infondato. In tema di giudizio di cassazione, questa Corte ha da tempo affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale ( Cass. sez. un. n. 7381/2013 ; di recente Cass. ord. n. 25694/2024 ). Questa stessa conclusione è stata talora affermata anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere una decisione nel merito ( Cass. n. 4619/2015 ; Cass. ord. n. 6138/2018 ). Tuttavia, questa Corte ha pure affermato che il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avente ad oggetto una questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione, deve essere sempre esaminato con priorità, perché, riguardando la stessa giustiziabilità dell'interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legato alla questione di merito posta dal ricorso principale ( Cass. sez. un. ord. n. 5992/2025 ) Nel caso di specie sussiste una situazione analoga: l'appello incidentale del P.S. poneva non solo e non tanto una questione di rito (applicabilità delle forme del rito ordinario o del rito del lavoro per l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in sede civile ordinaria), quanto piuttosto una questione di giudicato, in presenza del quale sulla medesima controversia non era possibile una ulteriore pronunzia (ne bis in idem). Quindi nel giudizio di appello la questione posta dal P.S. con il suo gravame incidentale atteneva al giudicato e, quindi, sussisteva quell'indissolubile legame con la questione di merito posta dall'appello principale, che giustificava il suo esame comunque con priorità. Infatti il giudicato – conseguente alla eccepita tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo – ed il connesso divieto di bis in idem si riflettono sulla stessa giustiziabilità dell'interesse dell'opponente, la cui lesione è posta a fondamento dell'opposizione. Infine, sussiste anche un profilo di inammissibilità del motivo per difetto di interesse: l'auspicato accoglimento dell'appello principale della società avrebbe condotto al medesimo esito decisorio, perché, verificatasi la condizione cui era subordinato l'appello incidentale del P.S., quest'ultimo avrebbe dovuto comunque essere esaminato, sicché l'esito decisorio sarebbe stato identico. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell' articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione degli articolo 645, 409, 414, 415, 426 e 439 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'opposizione dovesse essere proposta secondo il rito civile ordinario e quindi con citazione da notificare entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. In particolare deduce che non esiste nel nostro ordinamento un “rito ordinario” nell'emissione del decreto ingiuntivo. Aggiunge che la scelta del rito deve essere compiuta dall'opponente in relazione alla causa petendi sottesa al ricorso monitorio. In tale prospettiva – precisa – nessuna rilevanza può avere il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso da una sezione civile ordinaria del Tribunale piuttosto che dalla sezione lavoro. Conclude quindi nel senso dell'esattezza della sua modalità di opposizione mediante il ricorso ex articolo 414 c.p.c. , poiché la causa petendi della domanda di ingiunzione avanzata dal P.S. attiene ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all' articolo 409, n. 3), c.p.c. , come aveva già ritenuto dal Tribunale, che aveva qualificato infatti il rapporto come di agenzia. Il motivo è fondato. Il rito che l'opponente deve seguire nel momento in cui propone opposizione al decreto ingiuntivo – che non è un'impugnazione in senso tecnico-giuridico, ma solo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado a cognizione piena – è da individuare non con riguardo a quello eventualmente prescelto dal ricorrente in via monitoria, ma alla materia indicata dalla natura del credito fatto valere in via monitoria ( Cass. n. 797/2013 ; Cass. ord. n. 2329/2023 ). Nel caso in esame va precisato che non vi è stato alcun giudizio con un rito ordinario, ma soltanto un ricorso monitorio riguardante un credito inerente ad uno dei rapporti indicati dall' articolo 409 n. 3 c.p.c. , emesso da una sezione ordinaria del Tribunale invece che dalla sezione lavoro. Questa circostanza non è sufficiente per dire che è stato seguito il rito ordinario, poiché la ripartizione degli affari tra le sezioni di un ufficio giudiziario è un profilo interno, del tutto “neutro” ai fini della manifestazione o della esplicitazione del rito seguito. A conferma di ciò è sufficiente ricordare che pure una sezione ordinaria può seguire il rito del lavoro, ad esempio in materia locatizia o di opposizione a sanzioni amministrative. In conclusione, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per un credito inerente ad un rapporto rientrante nel novero di quelli di lavoro, per i quali è previsto il rito del lavoro dall' articolo 409 c.p.c. , mancando l'indicazione di un rito da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è l'opponente che deve individuare con quale rito introdurre il giudizio di opposizione. Nel caso in esame tale individuazione è stata conforme a diritto, poiché è stato seguito il rito del lavoro, imposto dalla natura del credito fatto valere in via monitoria. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell' articolo 360, co. 1, nn. 2) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 7 bis e 46 r.d. n. 12/1941, 1 d.lgs. n. 51/1998 per avere la Corte territoriale qualificato la questione come di competenza per materia. Il motivo è assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione del merito, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.