In tema di furto aggravato in esercizi commerciali, integra violenza sulle cose la rimozione delle placche antitaccheggio, e il reato è consumato se l’agente consegue autonoma disponibilità della merce.
È quanto ribadito dalla Quarta Sezione penale della Cassazione, che torna a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica del cd. “taccheggio” realizzato mediante rimozione dei dispositivi antitaccheggio apposti sulla merce esposta negli esercizi commerciali, confermando la condanna per furto aggravato e ribadendo un orientamento ormai consolidato in tema di “violenza sulle cose”. Nel caso in esame, l'imputata era stata condannata dal Tribunale di Lecce per essersi impossessata, in concorso con altri, di vari capi di abbigliamento per un valore complessivo di 409,40 euro, dopo aver provveduto alla rimozione dei dispositivi antitaccheggio applicati ai capi in vendita presso un noto esercizio commerciale. Nel ricorso per cassazione la difesa aveva contestato, da un lato, la configurabilità dell' aggravante della violenza sulle cose , sostenendo che l'uso di un magnete per aprire le placche antitaccheggio non avrebbe determinato alcun danneggiamento né mutamento di destinazione dei dispositivi, rimasti perfettamente riutilizzabili; dall'altro, aveva dedotto che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come furto tentato , in quanto la donna sarebbe stata sempre sotto il controllo visivo dell'addetto alla sicurezza e degli operanti di polizia e non avrebbe mai conseguito una reale, autonoma disponibilità della merce, con definitiva rescissione della signoria del detentore. La Suprema Corte respinge integralmente entrambe le censure. Quanto alla prima, richiama la nozione di violenza sulle cose delineata dall' articolo 392, comma 2, c.p. , secondo cui la stessa sussiste quando la cosa venga danneggiata o trasformata o ne sia mutata la destinazione, e valorizza la giurisprudenza di legittimità che considera aggravato il furto quando l'agente utilizzi energia fisica diretta a vincere, anche solo mutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a protezione della cosa altrui. La violenza sulle cose, sottolinea la Corte, non richiede che l'azione sia rivolta direttamente sul bene sottratto , potendo investire invece lo strumento materiale apposto sulla res per garantirne la difesa; ciò è particolarmente evidente nel caso degli apparati antitaccheggio, destinati ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita. In più arresti viene ribadito che è sufficiente che la condotta dell'agente produca una conseguenza sul bene o sul dispositivo protettivo , determinandone rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione oppure mutamento di destinazione, anche se non ne deriva una perdita irreversibile di funzionalità. In questa prospettiva, la rimozione di una placca o di un'etichetta magnetica antitaccheggio, pur operata con un magnete che consente un teorico riutilizzo del dispositivo, integra comunque una trasformazione oggettiva della res : il bene, infatti, esce, dal circuito di protezione predisposto dal titolare e viene privato di una componente essenziale sul piano sia strutturale sia funzionale, venendo meno la difesa contro il rischio di sottrazione fraudolenta. La sentenza richiama espressamente l'orientamento secondo cui il furto di merce in vendita, realizzato mediante rimozione degli apparati antitaccheggio, è aggravato dalla violenza sulle cose , in quanto l'eliminazione di tali apparati comporta: la trasformazione materiale del bene , che perde la componente di sicurezza predisposta dal detentore; la compromissione della funzione di protezione , con preclusione dello scopo di impedire l'uscita non autorizzata della merce; l' aumento della vulnerabilità del bene , reso più facilmente aggredibile da ulteriori condotte furtive. Tale impostazione è stata di recente avallata anche dalla Corte Costituzionale , che, con decisione n. 207 del 23 novembre 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 625, comma 1, n. 2, c.p. nella parte in cui non richiede che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile o che la violenza esplicata comporti un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti, facendo propria la nozione estensiva di violenza sulle cose elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla rimozione delle placche antitaccheggio. Confine tra furto tentato e consumato nella vigilanza e nel controllo di polizia Sul secondo motivo, incentrato sulla richiesta di qualificare il fatto come furto tentato , la Cassazione ribadisce i criteri di distinzione tra tentativo e consumazione nel contesto del furto in esercizi commerciali, quando l'azione dell'agente sia monitorata a distanza da addetti alla vigilanza o dalla polizia giudiziaria. La difesa aveva sostenuto che il controllo visivo costante sul comportamento dell'imputata, dapprima da parte dell'addetto alla sicurezza e poi da parte degli operatori di polizia, avrebbe impedito il perfezionarsi dell'impossessamento ; secondo questa ricostruzione, l'azione dell'agente sarebbe rimasta allo stadio di tentativo, per assenza di un'effettiva acquisizione della disponibilità dei beni con contestuale e definitiva espulsione del detentore originario dal potere di fatto sulla cosa. L'esame delle risultanze di merito, tuttavia, smentisce tale impostazione. La Corte di Appello aveva accertato che l'addetto alla sicurezza aveva perso , in una fase dell'azione, il controllo visivo sia sull'imputata sia sul correo ; entrambi si erano dati alla fuga con la merce, abbandonando il perimetro di vendita, e solamente in un secondo momento erano stati bloccati dalle Forze dell'ordine a bordo di un'autovettura parcheggiata a una decina di metri dall'uscita dell'esercizio commerciale, ancora in possesso della refurtiva. Sulla base di tali elementi, la Cassazione valorizza il principio – già affermato in precedenti arresti – secondo cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo avere acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un lasso temporale limitato, venga successivamente intercettato o arrestato dalla polizia giudiziaria che ne aveva monitorato i movimenti . Non assume rilievo decisivo il controllo a distanza degli operanti, se questo non impedisce il conseguimento di un possesso autonomo ed effettivo del bene, idoneo a determinare la rescissione, anche temporanea, della signoria del detentore originario. Nel caso in esame, la fuoriuscita dall'esercizio, la fuga con la merce e il successivo rinvenimento della refurtiva all'interno dell'autovettura in cui gli imputati si erano rifugiati integrano tutti gli indici tipici dell' impossessamento consumato . Ne discende il rigetto della tesi difensiva e la conferma della qualificazione del fatto come furto aggravato consumato ex articolo 624 e 625 n. 2, c.p. realizzato in concorso ex articolo 110 c.p., con conseguente definitività della condanna e onere per la ricorrente del pagamento delle spese processuali.
Presidente Dovere – Relatore D'Andrea Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 ottobre 2022 con cui - per quanto di specifico interesse in questa sede - F.F.R. era stata condannata, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli arti. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con altri e al fine di trarne profitto, dopo aver provveduto alla rimozione dei dispostivi antitaccheggio, di indumenti vari del complessivo valore di euro 409,40, sottraendoli all'esercizio commerciale (OMISSIS). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall' articolo 625, comma 2, cod. pen. La ricorrente, infatti, si sarebbe avvalsa di un magnete per aprire le placche antitaccheggio apposte sui vestiti, senza danneggiarne o mutarne la relativa destinazione, tanto che le stesse placche potevano, poi, essere nuovamente utilizzate. Non sarebbe stata perpetrata, quindi, nessuna violenza sulle cose, essendosi trattato di una condotta priva di particolare gravità, in quanto unicamente volta a eludere, in maniera temporanea, l'efficacia degli strumenti antitaccheggio, che, avendo conservato la propria identità funzionale, ben potevano essere riutilizzati nel prosieguo, senza la necessità di alcuna attività di ripristino. Con il secondo motivo è stata lamentata inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto tentato. A dire della ricorrente, infatti, la circostanza che, nel corso dell'espletamento della sua azione criminosa, fosse stata sempre sotto il controllo visivo dell'addetto alla sicurezza, e successivamente di quello degli operatori di polizia prontamente intervenuti, renderebbe la fattispecie come ipotesi tentata e non consumata, non essendovi mai stato un vero e proprio impossessamento da parte sua della merce sottratta, con assunzione di un'autonoma ed effettiva disponibilità delle cose e contestuale completa rescissione della signoria esercitata sui beni da parte del suo detentore. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo privo di fondatezza è il motivo introduttivo, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dall'imputata, nel caso di specie ricorrono i presupposti per la configurazione della circostanza aggravante prevista dall' articolo 625 n. 2 cod. pen. La nozione di violenza sulle cose, infatti, è disciplinata dall' articolo 392, comma 2, cod. pen. , per il quale essa sussiste allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne sia mutata la destinazione. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che tale aggravante è integrata dall'uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., in questi termini. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889-01; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949-01). Tale energia fisica non deve necessariamente essere rivolta sul bene che si vuole sottrarre, ma può riguardare anche lo strumento posto a sua protezione (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478-01), collocato sulla res per garantirne una difesa più efficace. Si richiede, tuttavia, che la condotta dell'agente abbia prodotto una qualche conseguenza sul bene oggetto della sottrazione o sullo strumento posto a protezione dello stesso determinandone la rottura o il guasto o il danneggiamento o la trasformazione oppure mutandone la destinazione (cfr. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042-01; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705-01). In applicazione degli indicati principi, allora, si è ritenuto - in una fattispecie analoga a quella in esame - che è aggravato dalla violenza sulle cose il furto di merce offerta in vendita realizzato mediante la rimozione dell'apparato antitaccheggio (sia esso una placca, una etichetta magnetica o altro strumento), destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita. E' stato affermato, in particolare, che sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all' articolo 625, comma primo, n. 2), cod. pen. , nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (così, espressamente, Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971-01). Si è sostenuto, cioè, che la rimozione dell'apparato - che implica in ogni caso il ricorso ad energia fisica - comporta la compromissione della funzionalità ed integrità della cosa per come predisposta dal suo titolare. A seguito dell'eliminazione del sistema antitaccheggio, infatti, il bene viene a smarrire una componente essenziale per la sua protezione: sotto il profilo strutturale, la rimozione dell'apparato antitaccheggio determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l'apparato antitaccheggio risulta inefficace e inutile, rendendo il bene più facilmente aggredibile. Tale consolidato e condivisibile orientamento è stato, altresì, avallato dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2023 n. 207 , con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 625, comma 1 n. 2, cod. pen. «nella parte in cui non richiede — per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose — che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti», sollevate con riferimento agli articolo 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. La Consulta, in particolare, nel delineare la nozione di violenza sulle cose, ha fatto propria l'esegesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'aggravante si configura anche quando la violenza venga rivolta sullo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne la più efficace difesa, come è il caso, per l'appunto, della rimozione della placca antitaccheggio. 4. Parimenti priva di pregio è, poi, la censura con cui la ricorrente ha lamentato l'erronea qualificazione del fatto ascrittole quale ipotesi di furto consumato, e non tentato. Diversamente da quanto ritenuto in ricorso, infatti, la sentenza impugnata ha congruamente esplicato, con motivazione esente da ogni vizio, come la F.F.R. avesse già conseguito la, sia pur momentanea, autonoma, piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, essendo stata sorpresa dagli operanti al di fuori dell'esercizio commerciale in possesso della refurtiva. Neppure veritiera è, poi, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, per cui, nel corso della perpetrazione dell'azione furtiva, sarebbe stata sempre sotto la diretta osservazione della persona addetta alla sorveglianza - così, di fatto, impedendole di consumare il furto, rimasto solo allo stadio di tentativo (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01) - essendo stato accertato in sede di merito come, invece, l'addetto alla sicurezza avesse a un certo punto perso il controllo visivo sulla F.F.R. e sul suo coimputato, datisi alla fuga con la merce e solo in un secondo momento bloccati dalle Forze dell'ordine all'interno di un'autovettura parcheggiata a una decina di metri dall'uscita dell'esercizio commerciale. Assume troncante rilievo, allora, il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010-01). 5. Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.