Pubblicazione dell’immagine del minore senza consenso: il danno non è in re ipsa, ma il “prezzo del consenso” resta risarcibile

Con l’ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna a occuparsi della illecita pubblicazione dell’immagine di un minore, offrendo importanti chiarimenti in tema di danno non patrimoniale, danno patrimoniale e criteri di liquidazione del c.d. prezzo del consenso .

Il fatto: immagine di una minore pubblicata senza consenso La controversia trae origine dalla pubblicazione, sul sito internet e sul profilo Facebook di un'associazione non lucrativa, della fotografia di una minore ritratta in lacrime, accompagnata da una frase a contenuto evocativo e simbolico. La pubblicazione era avvenuta senza il consenso della minore né dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale . I genitori avevano quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia, lamentando sia un danno non patrimoniale sia un danno patrimoniale, quantificabile quantomeno nel compenso che sarebbe stato richiesto per l'eventuale cessione consensuale dell'immagine. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello di Roma avevano rigettato la domanda risarcitoria, pur riconoscendo l'illiceità della condotta, sul presupposto che: il danno non patrimoniale non potesse ritenersi sussistente in re ipsa ; il danno patrimoniale fosse escluso dall'assenza di finalità commerciali dell'associazione.   Il nodo giuridico: prova del danno e natura del “prezzo del consenso” Investita della questione, la Corte di Cassazione opera una distinzione netta. Da un lato, conferma l'orientamento secondo cui la mera violazione del diritto all'immagine non comporta automaticamente il risarcimento del danno non patrimoniale , il quale richiede la prova, anche presuntiva, di conseguenze pregiudizievoli apprezzabili. Sul punto, la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità . Nelle sentenze di merito era stato indicato come «tenuto conto che la fotografia di per sé non è in alcun modo offensiva della dignità della minore; che la permanenza sul sito dell'Associazione è stata breve e che l'immagine era, comunque, facilmente reperibile in rete perché riprodotta in altri siti sì che non apparirebbe dimostrato alcun fatto che possa ricondurre sia pure presuntivamente all'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile»; per la Cassazione «si tratta di un ragionamento consistente in una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, la cui revisione, in quanto tale, non appare sollecitabile in sede di legittimità, se non sulla base di un'impostazione critica non consentita dal sistema processuale vigente». Dall'altro lato, la Corte censura radicalmente la decisione di merito nella parte in cui ha escluso il danno patrimoniale , subordinandolo alla sussistenza di finalità commerciali in senso stretto. Secondo la Cassazione, tale impostazione integra una falsa applicazione dell' articolo 2056 c.c. , poiché lo sfruttamento economico dell'immagine può sussistere anche al di fuori di un'attività lucrativa formalmente organizzata . L'uso “comunicativo” dell'immagine come sfruttamento economico La Corte valorizza un profilo spesso trascurato: l'esposizione dell'immagine della minore, protrattasi per circa tre mesi, era funzionale ad accrescere la visibilità e il seguito dell'associazione, configurando una vera e propria tecnica di comunicazione assimilabile a quella pubblicitaria . In questa prospettiva: l'immagine della persona costituisce un bene economicamente valutabile ; l'utilità ricavata dal suo utilizzo illecito rappresenta il rovescio di un pregiudizio patrimoniale in capo al titolare del diritto; tale danno può essere liquidato equitativamente facendo riferimento al prezzo del consenso , inteso come compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per autorizzare la pubblicazione.   La Cassazione chiarisce, inoltre, che il precedente richiamato dal giudice di merito ( Cass. civile, sez. II, 12.4.2022, n. 11768 ) non impone affatto di subordinare il risarcimento alla presenza di finalità commerciali, ma richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso, quali la durata dell'esposizione, il contesto comunicativo e l'utilità ricavata dall'autore dell'illecito. Ricadute applicative: danno non patrimoniale da provare, danno patrimoniale da valutare In definitiva, la Suprema Corte ribadisce due principi destinati ad avere ricadute applicative rilevanti: il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine non è in re ipsa , ma richiede un accertamento concreto delle conseguenze pregiudizievoli; il danno patrimoniale da illecito sfruttamento dell'immagine può sussistere anche in assenza di finalità commerciali , quando l'immagine sia utilizzata come strumento di attrazione e comunicazione, e può essere liquidato equitativamente mediante il criterio del prezzo del consenso.   Sulla base di tali premesse, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, chiamata a riesaminare la domanda risarcitoria limitatamente al profilo patrimoniale.

Presidente Scrima - Relatore Dell'Utri Ritenuto che: Con sentenza resa in data 20/4/2023, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Mo.An. e Ga.Je., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Mo.Ma., per la condanna dell'Associazione 'Fondazione Papaboys' Onlus al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione, sul sito e sul profilo Facebook dell'associazione convenuta, della fotografia della minorenne Mo.Ma. accanto alla dicitura (Omissis) ; pubblicazione avvenuta senza che l'associazione convenuta avesse mai previamente acquisito il consenso della minore o dei suoi genitori; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato come - fermo il carattere illecito della pubblicazione avvenuta in assenza di consenso degli interessati - questi ultimi non avessero comunque provato di aver subito alcuna conseguenza dannosa, dovendo, da un lato, escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa in corrispondenza della commissione dell'illecito accertato a carico dell'associazione convenuta, e dovendo, dall'altro, ritenersi che nessun danno patrimoniale (eventualmente risarcibile attraverso il pagamento del c.d. 'prezzo del consenso') avrebbe potuto riconoscersi nel caso di specie, non avendo l'associazione convenuta utilizzato l'immagine della ragazza allo scopo di realizzare particolari finalità di carattere commerciale; avverso la sentenza d'appello, Mo.An. e Ga.Je., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Mo.Ma., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; l'Associazione 'Fondazione Papaboys' Onlus resiste con controricorso; il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento del ricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 10,1226,2056 e 2059 c.c. nonché dell' articolo 29 della legge n. 675/1996 e dell'articolo 82 GD.P.R. (Regolamento UE 2016/679) (in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l'avvenuta dimostrazione, da parte degli attori, del danno non patrimoniale subito, in contrasto con quanto previsto dall' articolo 10 c.c. e dell'articolo 29 della legge n. 675/1996 , che prevedono l'obbligo dell'autore dell'illecita pubblicazione dell'immagine altrui al risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché con quanto previsto dall' articolo 2059 c.c. (in rapporto all' articolo 2 Cost. ), in caso di violazione del diritto alla riservatezza o, più in generale, dei diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione; quanto al danno patrimoniale, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del diritto degli attori al conseguimento del relativo risarcimento, senza tener conto del pregiudizio economico concretamente risentito per effetto della pubblicazione non autorizzata dell'immagine della minore, nella specie identificabile, quantomeno, nel mancato conseguimento del compenso che la minore avrebbe comunque tratto in caso di cessione volontaria della propria immagine; e tanto, anche in considerazione delle finalità commerciali perseguite dall'associazione avversaria attraverso la pubblicazione, sul proprio sito, di banner pubblicitari concretamente suscettibili di assicurare introiti economici all'associazione medesima; il motivo è fondato nei limiti di seguito specificati; dev'essere in primo luogo rilevata l'inammissibilità della censura illustrata nella prima parte del motivo d'impugnazione in esame, con particolare riferimento al tema relativo alla mancata liquidazione del danno non patrimoniale in favore degli odierni istanti; la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente comprovato, da parte degli odierni ricorrenti, il ricorso di conseguenze dannose di carattere non patrimoniale a carico degli stessi; e tanto, sulla base della discrezionale valutazione degli indici istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio; al riguardo, dopo aver affermato la sicura illiceità del comportamento nella specie tenuto dall'associazione convenuta (illiceità da ritenersi indiscutibile, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte: cfr. Sez. 3, ordinanza n. 2978 del 1/2/2024, Rv. 670080 - 01), la Corte territoriale ha comunque escluso l'obbligo risarcitorio in capo a detta associazione poiché, non potendo il danno non patrimoniale ritenersi implicito nella sola commissione del fatto illecito (c.d. danno in re ipsa), i ricorrenti non avrebbero adeguatamente comprovato il ricorso di apprezzabili conseguenze dannose di carattere non patrimoniale, tenuto conto che la fotografia di per sé non è in alcun modo offensiva della dignità della minore; che la permanenza sul sito dell'Associazione è stata breve e che l'immagine era, comunque, facilmente reperibile in rete perché riprodotta in altri siti , sì che non apparirebbe dimostrato alcun fatto che possa ricondurre sia pure presuntivamente all'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); si tratta di un ragionamento consistente in una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, la cui revisione, in quanto tale, non appare sollecitabile in sede di legittimità, se non sulla base di un'impostazione critica non consentita dal sistema processuale vigente; deve ritenersi viceversa fondata la censura avanzata dai ricorrenti con riguardo al disposto diniego del risarcimento del danno patrimoniale; sul punto, la Corte territoriale ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso al criterio del c.d. prezzo del consenso (consistente nel ritrasferire, in capo al titolare del diritto, quel vantaggio economico del quale l'autore dell'illecito si è indebitamente appropriato) può essere adottato valutando il tipo di trasmissione in cui l'immagine è riprodotta e soprattutto se sussistano finalità pubblicitarie o di intrattenimento e sia o meno configurabile l'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui per fini eminentemente commerciali (cfr. Cass. 11768/22 ), fattispecie che nella specie non ricorre essendo avvenuta la pubblicazione su un sito non avente finalità commerciali (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); la motivazione così formalmente compendiata dal giudice a quo costituisce una chiara ipotesi di falsa applicazione dell' articolo 2056 c.c. (nella parte in cui richiama l' articolo 1223 c.c. ); varrà sul punto rilevare come la Corte territoriale abbia del tutto trascurato la considerazione dello specifico profilo economico correlato al fatto consistito nell'esposizione, senza consenso, dell'immagine della minore, per un periodo di tre mesi, sulle pagine di un'associazione che, pur non proponendosi la realizzazione di scopi di lucro, di quell'esposizione si era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito, ricorrendo, in tal modo, a una vera e propria tecnica di comunicazione 'pubblicitaria'; sul punto, è appena il caso di sottolineare come il richiamo contenuto nella sentenza impugnata a uno specifico arresto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, ordinanza n. 11768 del 12/4/2022, Rv. 664629 - 01) risulti espressione di un chiaro travisamento di significati, poiché il principio di diritto contenuto in quell'arresto non imponeva affatto di legare il risarcimento del danno patrimoniale (da commisurare al c.d. prezzo del consenso) alla necessità che il titolare del sito sul quale fosse avvenuta la divulgazione illecita dell'immagine altrui perseguisse finalità commerciali; in quella decisione, infatti, si afferma che l'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall' articolo 158, comma 2, della L. n. 633 del 1941 ; è appena il caso di evidenziare che, attraverso quella decisione, la Corte di cassazione confermò una sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per quattordici secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che - per la sua scarsa notorietà, l'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa - non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione; dunque, la negazione del risarcimento che in quel caso venne confermata aveva trovato la sua giustificazione, non già nel fatto che il soggetto che aveva illecitamente utilizzato l'immagine altrui non esercitasse un'attività commerciale (come impropriamente e, in definitiva, scorrettamente ha ritenuto il giudice a quo nella sentenza impugnata in questa sede), bensì in ragione di una serie di indici di valutazione (scarsa notorietà della persona ritratta; assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento; brevissimo frangente temporale dell'esposizione) tali da escludere che si fosse prodotto un danno apprezzabile a carico della persona esposta, giacché, proprio per le evidenziate particolarità di quell'esposizione, quella persona non avrebbe potuto neppure immaginare, concretamente, di conseguire alcuna forma di compenso; nel caso oggetto dell'odierno esame, viceversa, il fatto contestato a carico dell'associazione odierna controricorrente è costituito dall'esposizione, per quasi tre mesi, del volto di una minorenne piangente (della quale, dunque, si è sfruttato il significato simbolico accanto alla dicitura (Omissis) ), di cui i responsabili della pubblicazione hanno ritenuto utile la divulgazione al fine di attirare l'attenzione dei visitatori del sito o del profilo Facebook; ciò posto, deve ritenersi indubbio che l'utilità che è stata ricavata dall'associazione attraverso la strumentalizzazione di quell'immagine (utilità la cui concreta apprezzabilità è questione di merito che dovrà essere meditata dal giudice del rinvio) non può che corrispondere al risultato dello sfruttamento di un bene economico (qual è l'immagine di una persona, utilizzata al fine di attirare l'attenzione altrui): risultato che, illecitamente conseguito, si converte in un danno economico per il titolare dell'immagine sfruttata, con la conseguente inevitabile imposizione, al danneggiante, di corrisponderne il risarcimento secondo una valutazione da condursi necessariamente in via equitativa (valutazione equitativa nella specie legittimamente operabile attraverso il riferimento al cosiddetto prezzo del consenso); con il secondo motivo, proposto in via condizionata rispetto al mancato accoglimento del primo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell' articolo 92 c.p.c. (in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (e non solo del grado d'appello), considerato l'avvenuto riconoscimento della sussistenza dell'an debeatur relativo alla domanda risarcitoria originariamente proposta; l'accoglimento del primo motivo vale a ritenere assorbita la rilevanza dell'esame di tale seconda censura; sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e della loro figlia minore a norma dell' articolo 52, D.Lgs. n. 196 del 2003 ; P.Q.M. Accoglie il primo motivo nei limiti di cui motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della loro figlia minore, ai sensi dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3.