Dopo un primo commento “a caldo” (pubblicato su questa rivista il 9 gennaio), torno ad esaminare altri profili che si rinvengono nella legge n. 1/2026. Mi voglio ora soffermare su quelle che sono state presentate e pubblicizzate come novità particolarmente caratterizzanti e innovative della nuova disciplina delle funzioni della Corte dei conti. In apparenza tale novità sembrerebbero estranee al tema della responsabilità amministrativa, più specificamente alla c.d. paura della firma , etc. in quanto non riguarderebbero le funzioni giurisdizionali ma quelle di controllo preventivo e l’attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
“Sembrerebbero estranee”, ma non lo sono affatto. Anzi, è facile cogliere nelle disposizioni in commento il fil rouge che le lega indissolubilmente all'obiettivo che permea tutto l'impianto normativo in questione: allontanare e tenere indenni amministratori e dirigenti pubblici dal “rischio” di incorrere in responsabilità patrimoniali. Ed infatti, con le norme in commento si introducono specifiche (ulteriori) esimenti della responsabilità amministrativa (che, vale la pena di ricordarlo, dovrebbe gravare con obbligazione risarcitoria su chi, con dolo o colpa grave, in violazione di legge o di obblighi di servizio, causa allo Stato, o all'ente di appartenenza, un danno patrimoniale, ingiusto e attuale). Ed infatti l'articolo 1 della legge in commento integra l' articolo 3 della legge 20/1994 : vi introduce un comma 1- ter , che prevede il controllo preventivo di legittimità per i contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR, e soprattutto integra il comma 2 del medesimo articolo 3, prevedendo che i termini di cui al medesimo comma 2 (30 giorni, ndr) abbiano “ carattere perentorio ”, sicchè « qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione (relativa all'esito del controllo, ndr) l'atto si intende registrato anche ai fini della esclusione della responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1». Norma quest'ultima che per l'appunto prevede l' azione di responsabilità amministrativa-risarcitoria per danni erariali . In sostanza, la scadenza del termine (abbastanza ristretto, in verità) entro il quale completare l'attività di controllo comporta la registrazione per legge del provvedimento e l'esclusione di eventuali responsabilità. Con il successivo comma 1- quater la descritta procedura (e l'esimente ad essa collegata). con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle SSRR della Corte dei conti, può essere estesa a regioni, province autonome, enti locali. La stessa facoltà è riconosciuta ad ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC, con il comma 1-quinquies. Per quanto riguarda l' attività consultiva introdotta dall'articolo 2 della legge in esame, come per l'esito del controllo preventivo, anche in questo caso il parere va reso entro 30 giorni dalla richiesta : « in caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo comma» – come detto, 30 giorni, ndr - «lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma uno, ovvero in senso negativo, qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione». Come giudicare, con serena obiettività ma con realismo, queste disposizioni? Il giudizio non può essere positivo. È palese che la preoccupazione maggiore non sembra essere tanto quella di garantire una buona amministrazione attraverso atti amministrativi corretti ed oculati, quanto quella di rassicurare in merito ad eventuali profili di responsabilità. Va inoltre considerato che gli atti che saranno sottoposti controllo preventivo saranno decine e decine di migliaia, mentre la prospettiva di ottenere una sorta di salvacondotto preventivo suggerirà ad amministratori e dirigenti pubblici di inondare le sezioni territoriali della Corte dei conti di migliaia e migliaia di richieste di pareri, non più su questioni generiche e astratte, ma concrete, molto concrete. Vale allora rammentare che le stazioni appaltanti nell'Italia degli 8000 comuni - cui si aggiungono uffici centrali, regioni, province, enti pubblici vari, etc. - sono oltre 20mila e che i contratti (per forniture, lavori e servizi) sono stati complessivamente nel 2024 (per importi superiori ai 40mila euro) oltre 267mila, per una spesa di oltre 271 miliardi di euro. Pur considerando i soli contratti per importi superiori ad 1 milione di euro, il numero degli atti sottoposti a controllo preventivo o quelli sui quali si chiederà preventivamente un parere saranno molte migliaia: è facile prevedere, considerando l'esiguo numero dei magistrati contabili, che nella stragrande maggioranza dei casi si formerà una sorta di silenzio-assenso. E dunque, pur in presenza di atti in ipotesi illegittimi e dannosi, si avrà, attesa la materiale impossibilità di intercettare le illegittimità in tempo utile, una generalizzata esenzione da qualsiasi profilo di responsabilità erariale .