A pochi giorni dalla tragedia di Crans-Montana, che ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento, il Ministero dell'Interno ha diramato il 20 gennaio 2025 due atti coordinati. Si tratta della direttiva del Ministro Piantedosi, rivolta ai Prefetti della Repubblica ed alle altre autorità territoriali e della nota tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco indirizzata alle Direzioni regionali ed ai Comandi provinciali dello stesso Corpo Nazionale. Entrambe le note delineano un sistema integrato di controlli e verifiche per rafforzare la sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo.
La direttiva del Ministro Piantedosi: contenuti e finalità La direttiva ministeriale riconosce l'affidabilità del sistema italiano di sicurezza, definito un modello di riferimento anche all'estero”, sottolineando, tuttavia la necessità di intensificare i controlli in chiave preventiva; in questo modo è possibile tutelare sia l'incolumità dei lavoratori che degli avventori. L'approccio, di carattere precauzionale, non mette in discussione l'impianto normativo vigente ma ne richiede una più rigorosa applicazione. Si prevede la convocazione di riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti e dei referenti dell'Ispettorato del Lavoro, per una ricognizione della situazione a livello provinciale. Il coinvolgimento dell'Ispettorato testimonia la consapevolezza che la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico richiede una valutazione integrata dei rischi . Sul piano pratico il Ministro richiede l' intensificazione dei controlli per verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare forme di esercizio abusivo soprattutto di forme di pubblico spettacolo di intrattenimento e svago. Le Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sono chiamate ad accertare la perdurante corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio dell'attività. L'attività deve concentrarsi sulla conformità alle misure di prevenzione incendi, sulla gestione dell'esodo e dell'emergenza. Attenzione deve poi essere dedicata alla congruenza tra assetto strutturale, capienza autorizzata ed affollamento effettivo dei locali, nonché' sul rispetto delle disposizioni su fuochi d'artificio e fiamme libere. Particolare attenzione deve essere rivolta anche alle attività complementari, che spesso si tengono in bar e ristoranti, al fine di verificare se assumano carattere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, configurandosi quali pubblici intrattenimenti soggetti agli articolo 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( TULPS ). La nota tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco La circolare, di carattere maggiormente operativo rispetto alla direttiva ministeriale, fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei Vigili del Fuoco per l'inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di spettacolo. Il documento richiama il chiarimento ufficiale, reso con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011, secondo cui i bar ed i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 , non essendo ricompresi nell'Allegato I del decreto. Tuttavia, qualora siano inseriti all'interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le prescrizioni. La nota chiarisce la distinzione fondamentale tra bar e ristoranti da un lato e locali di pubblico spettacolo dall'altro. Questi ultimi, ai sensi degli articolo 68 e 80 TULPS , sono soggetti a verifica di agibilità e devono rispettare i criteri dei D.M. 19 agosto 1996 e 22 novembre 2022 (Regola Tecnica Verticale V.15) ed il D.P.R. 151/2011 per i locali con capienza superiore a 100 persone o superficie superiore a 200 metri quadrati. Rientrano in tale ambito le discoteche e le sale da ballo, caratterizzate dall'intrattenimento quale attività prevalente, dall'elevato affollamento e dalla permanenza prolungata del pubblico. Per le attività accessorie che si svolgono nei bar e nei ristoranti (musica dal vivo, karaoke), il D.M. 1996 non trova applicazione, a condizione che se non vi siano sale appositamente allestite e la capienza non superi le 100 persone. Qualora l'intrattenimento assuma carattere prevalente o comporti trasformazione funzionale del locale, diventa necessario il riesame dell'inquadramento alla luce degli articolo 68 e 80 TULPS . La nota evidenzia che il Documento di Valutazione Rischi (DVR) , previsto dal d.lgs. 81/2008, ha come obiettivo la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori , ma deve tenere conto anche della presenza del pubblico quando questa incide sull'organizzazione del lavoro: ad esempio, i picchi di affollamento richiedono un maggior numero di addetti e modificano le mansioni. La normativa di prevenzione incendi , invece, considera tutte le persone presenti nel locale (lavoratori, clienti, visitatori) come soggetti da tutelare, senza distinzioni di ruolo, deve considerare gli effetti organizzativi dalla presenza del pubblico, quali i picchi di affollamento. La normativa antincendio, diversamente, assume come riferimento tutte le persone presenti, indipendentemente dal ruolo. Il quadro normativo di riferimento La disciplina della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo si fonda su un sistema articolato di fonti . Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) costituisce la normativa fondamentale. L'articolo 68 prescrive la licenza per tenere spettacoli in luogo pubblico (competenza trasferita ai Comuni con D.P.R. 616/1977 ). L'articolo 80 disciplina il rilascio della licenza di agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo, subordinandola alla verifica della solidità delle strutture impiegate ed esistenza di uscite adeguate (anch'essa di competenza comunale). Il d.lgs. 139/2006, all'articolo 13, definisce la prevenzione incendi come funzione di preminente interesse pubblico per la sicurezza della vita umana e la tutela dei beni. Particolare rilevanza assume l' articolo 46 del d.lgs. 81/2008 , che qualifica la prevenzione incendi come funzione di esclusiva competenza statuale e attribuisce all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed agli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali un ruolo essenziale nel sistema dei controlli. La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro aperti al pubblico deve essere valutata considerando il numero complessivo degli occupanti, includendo non solo i lavoratori ma anche clienti e visitatori. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve tenere conto degli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti. Completano il quadro il D.P.R. 151/2011 , che individua le attività soggette a controlli e le procedure SCIA antincendio, e il D.M. 19 agosto 1996 con parametri di affollamento, requisiti vie di esodo e prescrizioni impianti antincendio. Il sistema integrato di controlli La direttiva ministeriale e la nota tecnica dei Vigili del Fuoco, diramate contestualmente il 20 gennaio 2025, delineano un sistema di controlli fondato sul coordinamento tra diverse autorità competenti. Il coinvolgimento esplicito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la cui competenza discende dall' articolo 46 del d.lgs. 81/2008 , rappresenta un elemento qualificante, consentendo di verificare non solo il rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi ma anche l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dal datore di lavoro per la tutela dei lavoratori in presenza di pubblico. Il modello valorizza il ruolo delle Commissioni di vigilanza e sollecita un'azione preventiva attraverso la sensibilizzazione delle associazioni di categoria, coniugando semplificazione amministrativa e garanzie di sicurezza. *Il presente scritto non impegna l'Amministrazione di appartenenza e rappresenta solo il pensiero dell'autore