Prova genetica sotto esame: annullata la condanna fondata solo sul DNA sul reperto

La pronuncia in esame interviene sul tema, centrale nella prassi delle scienze forensi, del valore da attribuire al profilo genetico rinvenuto su un reperto presente sulla scena del crimine, quando tale oggetto sia di uso potenzialmente neutro e non necessariamente collegato, in modo univoco, all’esecuzione della condotta delittuosa.

Nel caso di specie, il DNA dell'imputato viene isolato sulla corda utilizzata dai rapinatori per scavalcare il muro di cinta e introdursi nell'abitazione della persona offesa; la Corte d'appello attribuisce a tale circostanza valenza sostanzialmente dirimente, elevando il dato genetico a prova piena della partecipazione alla rapina aggravata, senza adeguato scrutinio del nesso funzionale e del collegamento cronologico tra la traccia biologica e il fatto-reato. La Cassazione, pur premettendo che la prova genetica può, in astratto, assurgere a elemento di straordinaria forza dimostrativa, sottolinea come essa non sia ontologicamente autosufficiente: la sua capacità di fondare una pronuncia di responsabilità dipende dalla rigorosa dimostrazione che il contatto tra soggetto e reperto sia avvenuto in occasione e in funzione della commissione del reato, e non già in un momento anteriore o per cause del tutto lecite.  Il “ rapporto funzionale stretto ” tra traccia e condotta diviene la chiave di volta del ragionamento probatorio : il giudice non può limitarsi a constatare la compatibilità del profilo genetico con l'imputato, ma deve rendere esplicito perché, alla luce delle circostanze del caso, la presenza del DNA su quello specifico oggetto indichi, con elevato grado di credibilità razionale, la sua partecipazione all'azione delittuosa. Nel caso concreto, la Corte di merito costruisce la responsabilità muovendo da due assunti che la Suprema Corte definisce intrinsecamente inconciliabili: da un lato, afferma che non è stata offerta alcuna alternativa plausibile alla “versione accusatoria” sull'uso della corda nella rapina; dall'altro, ipotizza che i tessuti dell'imputato possano essersi depositati sul reperto anche in un momento precedente ai fatti, senza che ciò scalfisca il valore probatorio del DNA. Proprio questa oscillazione argomentativa viene censurata come vizio di motivazione: l'idea che qualunque contatto, pure eventuale e temporalmente indeterminato, con un oggetto poi utilizzato nella consumazione del reato sia sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza confligge con il paradigma del “ragionevole dubbio” e con i canoni dell' articolo 192 c.p.p. , in quanto neutralizza la necessità di ancorare la prova scientifica ad una ricostruzione precisa della dinamica del fatto . La Corte valorizza, inoltre, il riflesso che tale impostazione ha sul diritto di difesa: se il giudice ritiene decisivo un contatto meramente ipotetico e potenzialmente risalente con un reperto di uso generico, l'imputato viene privato della possibilità di articolare una confutazione concreta, non essendo specificato né il “quando” né il “come” del presunto trasferimento dei tessuti biologici.  La motivazione, per essere rispettosa delle garanzie difensive e dell'obbligo di completezza argomentativa, deve invece misurarsi con le deduzioni della difesa, che nel caso di specie aveva segnalato: la possibile disponibilità lecita della corda , oggetto normalmente destinato a diversi usi; l'uso di guanti da parte degli autori della rapina , idoneo a intercettare o interrompere il contatto diretto tra pelle e reperto durante l'azione criminosa; la mancanza di elementi idonei a collocare temporalmente il deposito del DNA in corrispondenza del lasso in cui la rapina è stata eseguita.

Presidente Beltrani - Relatore Agostinacchio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2025 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del 12 settembre 2024 con la quale il Gup del Tribunale di Asti, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.G. e L.C.P. responsabili dei reati loro ascritti e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena finale di anni otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa e di anni dodici, mesi quattro di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.    In particolare, quanto a S.G., era stata accertata la responsabilità per due reati di rapina aggravata (capi 16 e 17) commessi, con analoghe modalità, in danno delle famiglie S. e G., nonché per i connessi reati di usurpazione di funzioni pubbliche e possesso di segni distintivi contraffatti (capi 16 A, 16 B, 17 A, 17 B).  La posizione di L.C.P., invece, era stata definita attraverso il procedimento riunito n. 4342/2023, nell'ambito del quale si era accertata la sua responsabilità, oltre che per i reati di cui ai capi 16 e 17, per un'ulteriore rapina aggravata (capo A) e per i connessi reati di cui agli articolo 582 - in relazione agli articolo 585 e 576, co. 1, n. 1 - e 605 cod. pen. (capi B e C), commessi in danno di A. B., costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell'interesse di S.G. si deducono tre motivi. Con i primi due motivi si censurano, sulla base di argomentazioni parzialmente coincidenti, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per le rapine ai danni delle famiglie S. e G., per avere la Corte di appello erroneamente applicato i criteri di valutazione della prova di cui all' articolo 192 cod. proc. pen. , redigendo una motivazione apodittica e non conforme al canone dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» ex articolo 533 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe basato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla mera circostanza che, nelle sere in cui furono commesse le rapine, egli si trovava in compagnia del coimputato E. L. P.. Tale elemento, tuttavia, non poteva ritenersi dirimente, poiché la responsabilità del L. P. non risultava ancora accertata in modo definitivo, non essendo stata pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti. Di conseguenza, la Corte d'Appello avrebbe ancorato la colpevolezza di S.G. ad un presupposto privo di sufficiente certezza, senza peraltro considerare che: a) la presenza del L. P., la sera dei fatti, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, era stata accertata solo dopo l'avvenuta consumazione della rapina, e non prima; b) il transito del L.P. nella via di residenza di S.G. ben potrebbe giustificarsi alla luce del coinvolgimento nel reato di altri soggetti abitanti nella stessa strada, trattandosi di un'area densamente popolata. Inoltre, con specifico riferimento al delitto sub 16), la difesa sottolinea la limitata valenza indiziante delle intercettazioni, dalle quali emergerebbe solo un generico riferimento a somme di denaro, e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa S.V. in sede di denuncia e sommarie informazioni, elementi che, considerati nel loro complesso, risulterebbero inidonei ad integrare un quadro indiziario sufficientemente solido. In relazione, invece, alla rapina commessa in danno della famiglia G., si evidenzia che: -  le affermazioni di cui alla intercettazione del 19 ottobre 2018, nel corso della quale il L.P. avrebbe fatto riferimento ad un impegno serale insieme a S.G., non sarebbero corroborate da alcuna evidenza probatoria; -  il riconoscimento fotografico dell'imputato al 60%, ad opera di P. G., risulterebbe insufficiente a sostenere il giudizio di penale responsabilità, specie in considerazione della sua natura di prova atipica, che, in quanto tale, dovrebbe formare oggetto di rigoroso vaglio da parte del giudicante; -  la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine ad alcune delle censure sollevate dalla difesa, e segnatamente: la non coincidenza tra la descrizione fisica del soggetto riconosciuto da P. G. e le reali fattezze dell'imputato; il mancato riconoscimento, anche solo parziale, dello S.G. da parte delle altre persone offese; il fatto che i ricorrenti, avendo riportato precedenti condanne per fatti di rapina, fossero già noti alla Polizia Giudiziaria che aveva svolto le individuazioni fotografiche. Con il terzo motivo ci si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare, risulterebbe ingiustificata la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che i fatti erano risalenti nel tempo e, rispetto ad essi, il periodo di latitanza dell'imputato era successivo di cinque anni; peraltro, la Corte di appello avrebbe eccessivamente valorizzato, ai fini dell'esclusione delle predette circostanze, le minacce poste in essere nei confronti delle persone offese, sebbene le stesse rappresentassero un elemento costitutivo della rapina; infine, anche gli aumenti inflitti a titolo di continuazione parrebbero eccessivi e sprovvisti di adeguata giustificazione. 2.2. Il ricorso di L.C.P. si articola in due motivi. Con il primo motivo si censura l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al valore probatorio del dato scientifico costituito dal rinvenimento, sulla corda utilizzata dai rapinatori per accedere alle abitazioni delle vittime, di materiale genetico riconducibile all'imputato. Sul punto, la Corte di merito non avrebbe dato riscontro ai rilievi difensivi secondo cui, essendo la corda un oggetto suscettibile dei più svariati utilizzi, anche del tutto leciti, la presenza, sulla stessa, di un profilo genetico avrebbe potuto trovare giustificazioni alternative, idonee ad escludere il coinvolgimento del L.C.P. nella commissione del reato. Del pari viziata risulterebbe l'argomentazione sull'assenza di contrasto tra il reperimento del materiale genetico e il fatto che, al momento del reato, i rapinatori indossavano i guanti. Invero, a giudizio della difesa, proprio la possibilità - ammessa dalla stessa Corte di appello - che i tessuti dell'imputato si fossero depositati sulla corda in un momento antecedente alla commissione della rapina avrebbe dovuto indurre ad escludere la responsabilità penale. Con il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la difesa denuncia l'assenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all' articolo 62-bis cod. pen. e agli aumenti inflitti a titolo di continuazione, essendosi la Corte limitata a giudicare la pena irrogata all'imputato adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore, ed avendo altresì trattato in maniera unitaria le posizioni dei due ricorrenti, nonostante la diversità delle rispettive posizioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso di S.G. è inammissibile, perché basato su motivi meramente reiterativi di censure dedotte in appello e correttamente definite dalla corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici. Innanzitutto, va ribadito quanto affermato dalle sezioni unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell' articolo 192 cod. proc. pen. , anche se in relazione agli articolo 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità̀ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 1.1. In ogni caso, non sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata, posto che i giudici di merito hanno congruamente indicato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto S.G. responsabile dei reati ascrittigli, riscontrando le eccezioni difensive ed enucleando al riguardo i numerosi elementi di prova, anche con puntuali richiami alla pronuncia del Tribunale. In particolare, circa il ruolo rivestito nella vicenda da E.L.P., che la difesa ha messo in discussione, in virtù dell'assenza di una pronuncia di condanna nei suoi confronti, la corte territoriale ha sottolineato il significativo quadro indiziario gravante a carico del coimputato, costituito sia dall'unanime riconoscimento dello stesso da parte delle persone offese, sia dalle conversazioni intercettate il giorno successivo al fatto, dalle quali emergerebbe la chiara disponibilità, in capo al L.P., di una rilevante somma di denaro contante, peraltro utilizzato, nei giorni seguenti, dai membri della sua famiglia per l'acquisto di oggetti preziosi; la corte ha, inoltre, adeguatamente smentito il rilievo difensivo secondo cui la presenza del L.P. nelle vicinanze dell'abitazione del ricorrente risulterebbe provata solo successivamente al reato, valorizzando a tal fine il tenore univoco delle intercettazioni e i rilievi del GPS, che localizzavano E.L.P. presso l'abitazione di S.G. sia quaranta minuti prima della rapina (alle ore 19:21) che immediatamente dopo la stessa (alle ore 23:42); ha, da ultimo, evidenziato come la diversa lettura della difesa, secondo cui il L.P. avrebbe potuto trovarsi anche presso terze persone abitanti allo stesso indirizzo di S.G., non sia stata confermata dagli altri imputati e non trovi, in ogni caso, alcun supporto nel compendio probatorio acquisito. Rispetto a tale ricostruzione, lineare e priva di incongruenze logico-argomentative, il ricorso presentato nell'interesse di S.G. costituisce una sostanziale riproposizione di censure afferenti al merito, volte a prospettare un'alternativa rilettura in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità. Con specifico riferimento, poi, alle ulteriori doglianze in merito alla rapina in danno della famiglia Santero, la corte territoriale si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, valorizzando, in particolar modo, le dichiarazioni della persona offesa S. V., la cui attendibilità non risulta essere stata scalfita dai rilievi difensivi, e i dialoghi captati tra S.G. e la compagna nonché tra L.P. e la moglie, dai quali si coglie l'inequivoco riferimento a somme di denaro riconducibili al reato commesso poco prima: elementi che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, consentono, considerati nel loro insieme, di ritenere provata la responsabilità del ricorrente. 1.2. Quanto invece alla rapina contestata al capo 17), realizzata nei confronti della famiglia G., è pur vero che il riconoscimento fotografico di S.G., effettuato da una delle vittime in percentuale pari al 60%, non possa, di per sé solo, integrare la prova della responsabilità dell'imputato, residuando da tale identificazione un evidente margine di incertezza; tuttavia, come correttamente sottolineato dalla stessa Corte di appello a pag. 24 della sentenza, trattasi di un elemento da considerare non già isolatamente, bensì, a margine, nel contesto di un cospicuo quadro probatorio, costituito, in particolare: dall'intercettazione del 19/10/2018, nella quale il L.P. affermò esplicitamente di dover andare via con l'imputato, circostanza peraltro confermata dalla sua effettiva localizzazione presso il domicilio di S.G., sin dalla tarda serata del giorno predetto; dalle conversazioni immediatamente successive alla commissione del reato, contenenti l'espresso riferimento, da parte del L.P., al bottino di cui i due erano venuti in possesso. È, dunque, l'insieme di tali elementi, rispetto ai quali il riconoscimento fotografico assume valenza meramente rafforzativa, a restituire la piena prova della responsabilità dell'odierno ricorrente anche in relazione alla seconda rapina; viceversa, le argomentazioni della difesa si limitano a sollecitare, reiterando profili di censura già dedotti in appello, una diversa valutazione del compendio probatorio, omettendo un effettivo confronto con l'iter motivazionale posto a base della decisione. 1.3. L'ultimo motivo di ricorso concerne il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'eccessività degli aumenti inflitti a titolo di continuazione e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex articolo 62-bis cod. pen. Anche in questo caso, si tratta di censure che si limitano a reiterare le deduzioni difensive già proposte in sede di appello e, in ogni caso, manifestamente infondate. Invero, per quanto riguarda le attenuanti generiche, ribadito che in relazione ad esse il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell' articolo 133 cod. pen. , considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), il diniego è stato congruamente giustificato alla luce dell'abituale dedizione dell'imputato alla commissione di violente rapine nonché della condotta dallo stesso tenuta a seguito del reato, avendo egli ostinatamente negato la propria responsabilità, senza neppure compiere alcun tentativo di riparazione del danno cagionato alle vittime, elementi a fronte dei quali non appaiono dirimenti né la risalenza dei fatti nel tempo né la collocazione dello stato di latitanza dell'imputato a distanza di cinque anni dalla vicenda. Infine, con riferimento agli aumenti per la continuazione, non sussistono incongruenze motivazionali nella decisione della Corte di appello, che ha giudicato la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore, specie in virtù del principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli articolo 132 e 133 cod. pen. , sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). 1.4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso dello S.G. segue, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna di costui al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 2. Sussiste, invece, il vizio motivazionale denunciato con il primo motivo di ricorso di L.C.P.. La Corte di appello richiama il valore della prova genetica e ribadisce la portata accusatoria del profilo genetico dell'imputato sulla corda impiegata dai rapinatori per accedere all'abitazione della vittima, evidenziando la mancanza di argomentazioni “in ordine alle diverse modalità con cui la corda di L.C.P. possa essere giunta nella disponibilità dei rapinatori ed usata per scalare il muro di cinta dell'abitazione del B.” (pag. 24). Esclude, tuttavia, in seguito, un contrasto “tra il reperimento del materiale genetico e la circostanza che i rapinatori al momento del reato indossassero i guanti, apparendo evidente come i tessuti di L.C.P. possano ben essersi depositati sull'oggetto in esame in un momento antecedente all'esecuzione della rapina” (pag. 25). L'argomento, estraneo alla motivazione del tribunale, introduce un elemento di obiettiva contraddittorietà nel ragionamento della corte di merito, per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, affermare la presenza dell'imputato sul luogo della rapina a prescindere dal contestuale deposito di sostanza organica, a lui riconducibile, sulla corda utilizzata per accedere nell'immobile della vittima implica che l'affermazione di responsabilità si basa su un contatto, ancorché occasionale e pregresso, con l'oggetto in questione. Se è vero, infatti, che l'esito dell'indagine genetica condotta sul DNA ha natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, è altresì indubbio che deve esserci uno stretto rapporto funzionale tra la prova e l'autore del reato, nel senso che rileva non già qualsiasi accostamento del reperto al soggetto indiziato ma la traccia biologica, rilevata sulla scena del crimine, attestante la partecipazione ad una determinata azione delittuosa. Inoltre, lo snodo motivazionale attestante che “i tessuti di L.C.P. possano ben essersi depositati sull'oggetto in esame in un momento antecedente all'esecuzione della rapina senza che tale possibilità infici in alcun modo il dato probatorio rilevante ovvero che la corda con il DNA sia stata usata per commettere in delitto” priva l'imputato di una effettiva possibilità di difesa, per la genericità stessa della premessa che non consente di stabilire quando e con quali modalità il ricorrente interagì con la corda, non giustificando, di conseguenza, la conclusione secondo cui egli utilizzò quell'oggetto per commettere la rapina. In definitiva, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello perché motivi in termini logici e coerenti l'affermazione di responsabilità del L.C.P., qualora – come affermato – ritenga che la circostanza che i rapinatori al momento del reato indossassero i guanti non escluda la portata probatoria della traccia biologica rilevata sulla corda utilizzata per commettere la rapina. 2.1. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito, essendo evidente che l'esame della lamentata eccessività della pena è subordinato all'accertamento dall' an della colpevolezza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.C.P. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di S.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.