La Cassazione torna sul perimetro del privilegio generale mobiliare spettante al credito dell’avvocato ex articolo 2751- bis , n. 2 c.c., in relazione alle voci accessorie collegate all’attività giudiziale.
La vicenda trae origine dall' opposizione proposta dal difensore di una società di vigilanza, poi in amministrazione straordinaria, contro il decreto di esclusione del proprio credito dal passivo per carenza di prova. Il Tribunale di Tivoli aveva riconosciuto il rapporto professionale e liquidato i compensi secondo il d.m. 55/2014, qualificando i giudizi come di valore indeterminabile e particolare complessità, e aveva esteso il privilegio sia alle spese di trasferta sia al rimborso forfetario del 15%. L'amministrazione straordinaria ricorre per cassazione lamentando, da un lato, la motivazione apparente sulla complessità delle controversie – fondata su un generico richiamo agli atti – e, dall'altro, l'erronea estensione del privilegio alle spese e al rimborso forfetario. La Corte accoglie il primo motivo, richiamando il “minimo costituzionale” di motivazione delineato da Cass. SU 8053/2014 : il giudice di merito non può limitarsi a evocare gli atti processuali senza dar conto, almeno per stralci significativi, degli elementi che sorreggono il giudizio di particolare complessità. Il principio di maggior impatto pratico è tuttavia quello sul privilegio : la Cassazione ribadisce che il privilegio dell'avvocato attiene alle sole voci qualificabili come compenso per l'attività professionale , escludendo espressamente le spese vive. In applicazione di tale impostazione, estesa al rimborso forfetario del 15% previsto dall' articolo 2, comma 2, d.m. 55/2014 , la Corte afferma che tale rimborso è “componente necessaria delle spese giudiziali” riferita ai costi generali di studio, e dunque mantiene natura di mera spesa , non assimilabile al compenso privilegiato. Riprendendo le parole della Corte, «il rimborso forfetario di cui all' articolo 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 , pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell'articolo 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale , per cui non può godere del privilegio di cui all'articolo 2751- bis c.c.». La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per nuova liquidazione dei compensi e corretta collocazione delle spese.
Presidente Pazzi – Relatore D'Aquino Fatti di causa 1. B.F. ha proposto opposizione al decreto del G.D. di esclusione del proprio credito dallo stato passivo di ( omissis ) Soc. Coop. in A.S. per carenza di prova, deducendo di avere prestato attività professionale a favore della società in bonis nell'ambito di due giudizi davanti al Tribunale del Lavoro di Tivoli e Roma. 2. Il Tribunale di Tivoli ha ritenuto provato il rapporto di mandato professionale e le prestazioni rese, comprese le spese di trasferta con esclusione della fase decisoria e ha liquidato i compensi alla luce del d.m. n. 55/2014, ritenendo trattarsi di giudizio di valore non determinabile di particolare complessità. È, poi, stato riconosciuto il privilegio ex articolo 2751-bis n. 2, cod. civ. sia ai compensi, sia alle spese di trasferta per € 1.000,62, sia al rimborso forfetario per € 4.275,00, oltre che sui compensi per € 28.500,00. 3. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione straordinaria, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il creditore. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità del decreto impugnato per violazione dell'articolo 132, primo comma, n. 4 cod. proc. iv. in relazione all' articolo 161 cod. proc. civ. e all' articolo 111 Cost. Il ricorrente ritiene che la motivazione sia apparente in relazione al valore economico e, soprattutto, quanto al giudizio di complessità delle controversie trattate dal creditore opponente ai fini della liquidazione del compenso di cui all' articolo 2, comma 1, d.m. n. 55/2014 . 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ. , la violazione dell' articolo 5, comma 6, d.m. n. 55/2014 , nella parte in cui il decreto impugnato ha erroneamente stabilito che le controversie per le quali è stato liquidato il compenso fossero di valore indeterminabile di particolare complessità. Osserva il ricorrente che il tribunale non avrebbe indicato i criteri in base ai quali sarebbe stato raggiunto il giudizio di complessità, il quale deve tenere conto di eventuali contrasti giurisprudenziali e della corrispondenza con il cliente. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione dell' articolo 2751-bis, n. 2, cod. civ. , nella parte in cui il decreto impugnato ha riconosciuto il privilegio in relazione al diritto di credito dell'opponente per spese di trasferta e per rimborso forfetario. 4. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, apparendo la motivazione della sentenza al di sotto del cd. «minimo costituzionale» ( Cass., Sez. U., n. 8053/2014 ). Il tribunale, come osservato dal ricorrente e ribadito in memoria, ha fondato la propria decisione in ordine alla particolare complessità della causa richiamando genericamente gli atti di causa («dall'esame degli atti processuali e dei relativi provvedimenti definitori, emerge inoltre come le controversie presentassero profili di particolare complessità ed avessero valore indeterminabile»). Correttamente il ricorrente si duole del fatto che, come ribadito in memoria, «il Tribunale non richiama, neppure per stralci, il contenuto degli invocati atti processuali, né dei provvedimenti giurisdizionali adottati», dovendo la motivazione dare conto degli atti di causa esaminati al fine di rendere percepibile il percorso logico seguito ( Cass., n. 12664/2012 ). Né può ritenersi sufficiente il mero richiamo in narrativa ai giudizi in oggetto con riferimento al solo Ufficio giudiziario adito. 5. Il terzo motivo è fondato, posto che il privilegio spettante a un professionista esercente la professione di avvocato è applicabile il privilegio generale mobiliare di cui all' articolo 2751-bis cod. civ. in relazione allo svolgimento della sua attività professionale e, ove si tratti di attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso. Non sono, invece, coperte dal privilegio le spese, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di retribuzione dei professionisti ( Cass., n. 6849/2011 ; Cass., n. 13849/2019). 6. Medesimo principio va applicato al rimborso forfetario delle spese generali, previsto dall' articolo 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 , ove prevede che «oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione». Tale importo «costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge», spese attinenti «a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio» ( Cass., Sez. U., n. 31030/2019 ). Il rimborso di tali importi non perde la natura di spesa - per quanto commisurata, ai soli fini della quantificazione, a forfait sull'importo dei compensi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 2 d.m. cit. - per cui, non essendo qualificabile come compenso, non può godere del relativo privilegio. 7. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «il rimborso forfetario di cui all' articolo 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 , pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell'articolo 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio di cui all' articolo 2751-bis cod. civ. ». La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e deve essere cassata. 8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e al terzo motivo, cassandosi il decreto impugnato per nuovo esame in relazione alla liquidazione dei compensi e alla collocazione delle spese; al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.