Il cuore dell’ordinanza in oggetto è la ricostruzione del ruolo del regolamento condominiale contrattuale come fonte di limiti alla destinazione e alle modalità di godimento delle singole unità, limiti che assumono la consistenza di vere e proprie servitù atipiche reciproche tra i condomini.
La controversia nasce dal regolamento del condominio milanese, il cui articolo 3 vieta di destinare gli appartamenti ad albergo, pensione o camere ammobiliate per affittacamere , e più in generale di porre in essere qualsiasi uso che possa arrecare pericolo di danno allo stabile o agli abitanti e ogni godimento contrario al decoro della casa. I giudici di merito avevano qualificato tale clausola come servitù atipica , riconoscendo che essa incide direttamente sul contenuto del diritto dominicale dei singoli, limitandone in modo permanente la destinazione possibile, secondo uno schema tipico delle servitù reciproche di destinazione condominiale. La Corte di Cassazione, pur non entrando nel merito della validità e opponibilità di tutte le singole limitazioni a causa dell'assorbimento dei motivi, assume questa impostazione come contesto necessario: quando il condominio fa valere le disposizioni del regolamento che impongono determinati usi o ne vietano altri, la domanda assume natura di azione confessoria servitutis . Ne consegue l'applicazione dell' articolo 1079 c.c. e la centralità del rapporto tra fondo dominante (le restanti proprietà condominiali che traggono vantaggio dalla limitazione) e fondo servente (l'unità cui è imposto il vincolo regolamentare). In questo quadro, il regolamento non è più solo una fonte di obbligazioni personali tra condomini, ma il veicolo di un peso reale, idoneo a comprimere stabilmente il contenuto del diritto di proprietà . Sul piano strutturale, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il regolamento contrattuale – approvato dall'originario costruttore e richiamato nei singoli atti di acquisto – può imporre limiti alla destinazione, alla divisibilità, alla trasformazione degli immobili, purché tali limiti risultino chiari e non contrari a norme imperative. Le clausole che vietano l'uso alberghiero, para-alberghiero o comunque attività che, per intensità d'uso e turn over degli occupanti, risultino incompatibili con il tipo di edificio e con il decoro condominiale, rientrano in questo schema di servitù atipiche, con reciproco vantaggio per i condomini che si assicurano una vocazione prevalentemente residenziale dello stabile. Tema centrale, ai fini del contenzioso, è l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti e ai soggetti diversi dai condomini originari. La Corte d'appello aveva rilevato che il regolamento non risultava trascritto, e che negli atti di acquisto mancava uno specifico richiamo espresso al divieto di destinare le unità ad albergo, pensione o affittacamere, pur ritenendo comunque operativa la parte della clausola che vieta usi dannosi o contrari al decoro. Questo profilo si intreccia con la disciplina degli atti soggetti a trascrizione (articolo 2643 ss. c.c. ) e con la funzione della trascrizione ai fini dell'opponibilità erga omnes di oneri reali e servitù atipiche : un regolamento contenente limiti reali alla destinazione dovrebbe, in linea di principio, essere trascritto per essere opponibile ai successivi acquirenti non espressamente vincolatisi. L'ordinanza richiama in modo critico, attraverso i motivi di ricorso, le norme sugli elementi essenziali del contratto e sulle nullità (articolo 1346 e 1418, comma 2, c.c. ), poiché i ricorrenti contestavano la determinatezza dell'oggetto della clausola sul “danno allo stabile” e sul “decoro”. Pur non pronunciandosi in via definitiva su questi profili, assorbiti per effetto dell'accoglimento del vizio processuale, la Cassazione mostra come, nella pratica, le clausole generali di decoro e sicurezza finiscano per essere la base principale delle azioni condominiali contro attività percepite come invasive, tra cui gli affitti brevi turistici.
Presidente Scarpa - Relatore Penta Fatti di causa 1. Il Condominio di (OMISSIS) di (OMISSIS) conveniva in giudizio A.C.G.M.W. e la (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l., affinché il Tribunale di Milano accertasse che l'attività esercitata dai convenuti nei loro appartamenti (rispettivamente, due di proprietà del primo e nove detenuti dalla seconda a titolo di leasing) costituiva attività di bed & breakfast, come tale non consentita dal regolamento condominiale, e che l'utilizzo degli ascensori per il trasporto delle lenzuola e degli asciugamani era vietato dal detto regolamento e, per l'effetto, ordinasse agli stessi di cessare ogni attività di tipo turistico-alberghiero e l'utilizzo degli ascensori e fissasse, ai sensi dell' articolo 614-bis c.p.c. , una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successive ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Il Tribunale adìto accoglieva le domande attoree, ritenendo, tra l'altro, che l'attività di affitti brevi ad uso turistico esercitata dai convenuti ledesse il decoro e la tranquillità del condominio, e fissava in euro 200 al giorno la somma per ogni ritardo nella esecuzione della decisione concernente l'esercizio della detta attività e in euro 50,00 l'importo per ogni ritardo nella esecuzione della decisione avente ad oggetto l'utilizzo dell'ascensore. Il Tribunale, pur escludendo che l'attività svolta dai convenuti costituisse una di quelle specifiche (alberghiera o di pensione o di affittacamere) vietate dal regolamento condominiale (articolo 3, lett. a) e che la stessa potesse essere classificata come di bed & breakfast, riteneva che la stessa, sulla scorta delle testimonianze raccolte, ledesse, però, il decoro e la tranquillità condominiale (articolo 3, lett. a) del regolamento) e che la permanenza di persone nell'atrio condominiale ed il deposito di grossi sacchi contenenti lenzuola e biancheria sui pianerottoli e nell'atrio integrassero la violazione dell'articolo 3, lett. c), prima parte, del regolamento, mentre l'utilizzo degli ascensori per il traporto delle lenzuola e della biancheria fosse in contrasto con la seconda parte dell'articolo 3, lett. c), del regolamento. 3. Sull'impugnazione principale di A.C.G.M.W. e della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l. ed incidentale del condominio, la Corte d'appello di Milano rigettava entrambi i gravami, affermando, per quanto qui ancora rileva, che la previsione, contenuta nel regolamento condominiale, comportante limiti alla destinazione delle proprietà esclusive doveva essere ricondotta nella categoria delle servitù atipiche, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità della stessa ai terzi acquirenti, occorreva trascrivere il relativo peso nei registri immobiliari, laddove, nel caso di specie, le limitazioni alla destinazione delle proprietà esclusive previste nel regolamento non risultavano oggetto di apposita nota di trascrizione né negli atti di acquisto aventi ad oggetto le unità immobiliari facenti capo agli originari convenuti era stato operato uno specifico riferimento ai detti limiti alla destinazione ad albergo, pensione e camere d'affitto. Aggiungeva che, ciò nonostante, dalle testimonianze raccolte in primo grado era emerso che l'attività di affitti brevi ad uso turistico esercitata dai convenuti era foriera di pericolo di danno per lo stabile e per le persone che vi abitavano ed era lesiva del decoro della casa, così come l'utilizzo del servizio comune di ascensore per il trasporto delle lenzuola e degli asciugamani utilizzati dagli ospiti era in palese contrasto con l'articolo 3, lett. c), del regolamento contrattuale. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.C.G.M.W. e la (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi. Il Condominio di (OMISSIS) di (OMISSIS) ha resistito con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità delle sentenze di merito e del procedimento, in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 4), c.p.c. , per la mancata partecipazione al giudizio di litisconsorti necessari, vale a dire della (OMISSIS) e della Banca (OMISSIS), quali proprietarie degli appartamenti concessi in locazione finanziaria alla (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l. 1.1. Il motivo è fondato. L'azione diretta a curare l'osservanza del regolamento ed a far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù che limiti la facoltà del proprietario della singola unità di adibire il suo immobile a determinate destinazioni, si configura come confessoria servitutis, e perciò vede quale legittimato dal lato passivo in primo luogo colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino, mentre gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex articolo 1079 c.c. ove la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2403 del 2024 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2770 del 2025 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15341 del 2025 ). In quest'ottica, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15222 del 30/05/2023 ha stabilito che il condominio che faccia valere, nei confronti del proprietario-locatore, la violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi e richieda la cessazione della destinazione abusiva al conduttore, deduce l'esistenza di servitù gravanti sulla cosa locata che ledono il diritto di godimento del bene, implicando ciò l'applicabilità dell' articolo 1586 c.c. con riguardo al rapporto locativo, di talché, ove il conduttore convenuto in giudizio dal condominio si opponga alla pretesa di quest'ultimo, dimostra la persistenza del suo interesse a rimanere nella lite, agli effetti del secondo comma del citato articolo 1586 c.c. , al fine dell'inopponibilità del divieto. Del resto, in tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario. Peraltro, nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, il proprietario è tenuto a partecipare, quale litisconsorte necessario, nel relativo giudizio in cui si controverta in ordine all'esistenza ed alla validità del regolamento, in quanto le suddette limitazioni costituiscono oneri reali o servitù reciproche che, in quanto tali, afferiscono immediatamente al bene ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4920 del 08/03/2006 ). Nella fattispecie in esame, la corte di merito ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche la previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, comportante limiti alla destinazione delle proprietà esclusive (cfr. pag. 13 della sentenza qui impugnata). Come è stato affermato in più occasioni (v. Cass. n. 2683/1994 , n. 825/1997 , n. 15756/2001 ), nel caso di violazione del divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie: divieto di esercitare attività ricettivo-turistica), il condominio può richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Tale situazione, con la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, non si verifica solo nell'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui convenuto in giudizio è soltanto il proprietario del locale e non anche il conduttore dello stesso, nei confronti del quale non vi è stata pertanto richiesta di cessazione immediata dell'uso cui è attualmente adibito il negozio ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16240 del 29/10/2003 ). Così, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2683 del 21/03/1994 , citata, ha evidenziato che il giudice d'appello il quale accerti la nullità di notifica della citazione introduttiva del giudizio nei confronti del primo di detti soggetti deve rimettere l'intera causa al giudice di primo grado ai sensi dell' articolo 354 c.p.c. , restando esclusa la possibilità di decisione separate nei confronti, rispettivamente, del proprietario e del conduttore, in ordine alla legittimità dell'uso dell'unità immobiliare, attesa anche l'opportunità di evitare giudicati contraddittori. Né può condividersi la tesi del controricorrente, a tenore della quale, avendo la (OMISSIS) stipulato i contratti di leasing con la Unicredit nel 2007 per la durata di 15 anni, già al momento della notifica dell'atto di appello (avvenuta in data 16.1.2020) aveva corrisposto più del 90% dei canoni di locazione, diventando, per l'effetto, proprietaria degli immobili concessile in locazione. Fermo restando che la deduzione difensiva varrebbe per i soli contratti stipulati con la Unicredit e non anche per quelli intercorsi con la Banca (OMISSIS), non può fondarsi l'esonero dall'onere di assicurare il litisconsorzio necessario su circostanze ipotetiche. Del resto, nel contratto di leasing l'utilizzatore non diviene proprietario per il mero effetto della scadenza del contratto, ma a causa dell'esercizio del diritto di opzione e del pagamento del relativo prezzo, aspetti, questi ultimi, di cui non vi è contezza nel presente giudizio. Per quanto concerne, invece, la clausola n. 14) contenuta nelle Condizioni Generali del detto contratto e trascritta alle pagine 11 e 12 del controricorso, è sufficiente evidenziare che la stessa disciplina i rapporti interni fra la società di leasing e l'utilizzatrice, giammai potendo produrre effetti nei confronti dei terzi, quale il condominio. 1.2. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025 ), dirimendo un contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, hanno chiarito che «In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex articolo 161, comma 1, c.p.c. , rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni fondanti (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida , inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.». Come è noto, il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta (fra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 ). Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio e risulta, comunque, dagli atti che la (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l. utilizzasse gli appartamenti nei quali esercitava l'attività di affitto a breve per scopi turistici sulla base di una locazione finanziaria. Tali appartamenti, cinque dei quali situati al primo piano del fabbricato e quattro al quinto piano, appartenevano alla (OMISSIS) ed alla Banca (OMISSIS). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articolo 1346 e 1418, comma 2, c.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , per non aver la corte territoriale rilevato che la norma regolamentare convenzionale da essa valorizzata (vale a dire, l'articolo 3 del regolamento) non aveva un oggetto determinato o determinabile, non indicando, in particolare, gli usi che avrebbero potuto arrecare danno allo stabile o al decoro e cosa si intendesse per decoro. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, in subordine, della violazione e falsa applicazione degli articolo 2643, 2644, 2650, 2659 e 2665 c.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , per aver la corte milanese contraddittoriamente ritenuto inopponibile, per mancanza di trascrizione, il limite posto dall'articolo 3 del regolamento condominiale ed opponibile, nonostante la mancanza di trascrizione, lo stesso articolo 3 nella parte in cui vieta «Ogni godimento che possa arrecare pericolo di danno allo stabile ed agli abitanti di esso, o che contrasti col decoro della casa … di occupare in qualsiasi modo – anche temporaneamente – per uso che non sia di interesse generale, i locali le aree e gli spazi di ragione comune». 4. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell'accoglimento del primo. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio, ai sensi del terzo comma dell' articolo 383 c.p.c. , della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (OMISSIS) e Banca (OMISSIS). P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.