Condotte antisindacali e azione risarcitoria

Nell’ipotesi di denuncia di un comportamento antisindacale, grava sul sindacato ricorrente l’onere di dimostrare il danno subito ed il conseguente diritto al risarcimento.

L'obbligo datoriale di assicurare al sindacato il godimento delle prerogative ad esso spettanti non discende da un provvedimento giudiziale, ma dalla eventuale esistenza di tale obbligo, rispetto all'assetto normativo. Ancorché vi possa essere violazione di un determinato obbligo, se non vi è danno, non può sussistere risarcimento di sorta. I fatti di causa Nella narrazione degli accadimenti processuali, la sentenza precisa che la controversia riguardava, fra l'altro, anche il riconoscimento dei diritti sindacali della sigla ricorrente che aveva ritenuto di agire nei confronti di una agenzia forestale. Ne era scaturito un fitto contenzioso che era culminato in una sentenza della Corte Suprema che aveva rigettato le richieste del sindacato, in quanto non era firmatario di un contratto regionale , denominato Cirl . Successivamente, il sindacato in questione era riuscito a sottoscrivere quel contratto regionale ma gli erano state negate le condizioni di miglior favore, in quanto la sottoscrizione era avvenuta solo dal marzo del 2008 e, conseguentemente, nulla poteva essere riconosciuto per il periodo antecedente. Proprio per il diritto all'ottenimento delle predette prerogative era in atto un contenzioso di merito culminato in varie pronunce, ma, la Corte territoriale non aveva rinvenuto nell'atteggia, aziendale alcuna ipotesi di comportamento antisindacale perseguibile. Nonostante questo, era stato promosso un giudizio avente ad oggetto il danno per la perdita di chance . Anche in questo caso, la Corte territoriale aveva rilevato come fosse mancata la prova del danno atteso che, fra l'altro non vi era stato alcun pregiudizio nel numero degli iscritti al sindacato stesso, iscritti che addirittura erano aumentati nel tempo; quindi, vi era stato un miglioramento nella percentuale di iscrizioni al sindacato. Pertanto, le richieste di risarcimento del danno all'immagine, alla personalità, alla credibilità ed al prestigio dell'organizzazione sindacale erano state rigettate, così come era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale , pure insussistente ad avviso della Corte territoriale. Avverso questa sentenza il sindacato ricorre per Cassazione, affidando l'impugnazione a sei motivi cui ha resistito l'ente con controricorso. La pronuncia Con questa pronuncia la S.C. comincia con il precisare che le prerogative sindacali furono riconosciute dalla data del 2008. La domanda di riconoscimento per il periodo precedente non poteva trovare cittadinanza, anche perché la Corte territoriale aveva rinvenuto che le vicende di quel frangente temporale erano state definite concretamente dalle parti con un accordo che le riteneva valide, appunto da quel momento in poi. Dunque, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti con dati ulteriori e la pronuncia va esente da censure di sorta. La sentenza rileva poi che il terzo motivo di ricorso sarebbe da accogliere, in quanto non è dal provvedimento giudiziale che deriva l'obbligo datoriale di assicurare al sindacato il godimento delle prerogative del medesimo, sebbene dall'esistenza di quest'obbligo in base alle previsioni normative . Tuttavia, il motivo resta assorbito in quanto il giudice del merito ha esaminato il tema del danno, a prescindere dal fatto che l'inadempimento fosse da condurre alla violazione dell'obbligo o alla mancata osservanza di provvedimenti giudiziari intervenuti. Quanto alle varie ipotesi di risarcimento del danno, la motivazione del giudice di secondo grado appare, ancora una volta, corretta; infatti, era emerso dagli atti di causa che non sussisteva alcun pregiudizio del sindacato nel reperimento di associati, ma, addirittura vi era stato un incremento degli stessi. In ogni caso l'onere di provare il danno è di chi rivendica il risarcimento . Ne discende, de plano, che mancando gli elementi per sostenere che l'inadempimento avesse creato il pregiudizio di cui sopra, la domanda non appariva fondata. È, infine, è trattato il tema degli elementi presuntivi , sempre rispetto al danno all'immagine. Qui la Corte Suprema precisa che il giudice ha discrezionalità totale nella scelta dei mezzi istruttori da valorizzare. Inoltre, il convincimento maturato dalla sentenza contiene una ricostruzione positiva, nel senso che non vi era stata perdita della capacità del sindacato di reperire associati, semmai il contrario. Sulla base di quanto sopra, non potevano essere valorizzati altri e generici elementi indiziari , quando ve ne erano già sufficienti per elaborare il convincimento che ha portato l'esclusione della sussistenza del danno. In definitiva i danni non patrimoniali e morali non sono in re ipsa, ma vanno specificamente dimostrati; sul punto la Corte di merito ha individuato profili di inesistenza di effetti concretamente dannosi in conseguenza dell'accaduto e, pertanto, ha rettamente rigettato la domanda. In conclusione, il ricorso è respinto, con condanna del sindacato soccombente al pagamento delle spese del giudizio e dell'ulteriore contributo unificato.

Presidente Tricomi - Relatore Bellè Fatti di causa 1. Nel contesto di un fitto contenzioso tra le parti rispetto al riconoscimento dei diritti sindacali alla sigla ricorrente (di seguito SNAF), la Corte d'Appello di Cagliari, decidendo sul gravame proposto dal sindacato, ha ritenuto, per quanto qui ancora interessa, che l'originaria domanda risarcitoria proposta nei riguardi dell'AGENZIA FORESTAS, già ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, si fosse fondata sul diritto a godere delle migliori prerogative riconosciute dai contratti regionali (di seguito, CIRL) ed ha evidenziato che, rispetto al periodo 2000/2003, era stato accertato, in esito al rigetto, ad opera di Cass. n. 8035/2022 , dell'impugnativa della sentenza di appello resa in quel diverso giudizio, che tale diritto non spettava a SNAF, in quanto non firmatario dei CIRL in cui erano previste quelle condizioni di favore. Quanto al periodo successivo, ovverosia il 2004/2007, la Corte territoriale riteneva che non potesse avere corso l'impostazione di SNAF, prospettata nel corso del giudizio di appello, volta a fondare la propria pretesa sul presupposto che essa avesse avuto diritto a quel punto di ottenere l'applicazione di tali migliori condizioni, in ragione dell'essere divenuta firmataria, dal 14.3.2008, del CIRL 2004/2007 e ciò perché l'originaria domanda era stata formulata sul solo presupposto di aver partecipato alle trattative di formazione del CIRL e non, neppure come prospettazione in via subordinata, sul diritto a beneficiarie delle condizioni migliorative di cui al CIRL per il fatto della sua avvenuta sottoscrizione. L'essersi insistito, con le note depositate in appello, per l'accoglimento della domanda sul presupposto dell'avvenuta firma del CIRL, intervenuta nel marzo 2008, secondo la Corte territoriale era pretesa nuova, ma inammissibile, perché alla data di introduzione del ricorso giudiziale quella sottoscrizione vi era già stata e ciononostante la domanda era stata impostata sul solo presupposto che quei diritti spettassero come mera conseguenza della previsione del CIRL. La domanda fondata sullo specifico presupposto di quella sottoscrizione, pur a fronte di un petitum immutato, si fondava dunque sulla deduzione di un fatto giuridico nuovo - ovverosia quella sottoscrizione del 14.3.2008 – e di un nuovo tema di indagine. Ciò anche considerando che, dal momento della sottoscrizione da parte di SNAF, quei diritti erano stati poi riconosciuti e che SNAF non aveva inteso in quel frangente disciplinare diversamente gli effetti della propria sottoscrizione, sicché doveva ritenersi evidentemente concordato tra le parti che quella fosse la decorrenza di tali diritti rispetto al sindacato ricorrente. 1.1 La sentenza di appello ha affrontato poi il tema specifico dell'attribuzione di locali per lo svolgimento dell'attività sindacale in S, T ed O. In estrema sintesi, rispetto a tutte tali sedi, la Corte territoriale argomentava evidenziando come la prerogativa era stata oggetto di sentenze che avevano riconosciuto genericamente il diritto a locali per l'attività sindacale, rispettivamente con pronunce del 2009 (Sassari e Tempio) e del 2014 (Oristano), che erano state poi specificate solo da successive sentenze individuativi dei locali idonei, peraltro limitatamente a Sassari e Tempio. Pertanto, sosteneva la Corte territoriale, era solo da queste ultime sentenze, mai intervenute peraltro in relazione ad Oristano, che poteva dirsi definito l'obbligo ed era pacifico che ad esse Forestas avesse dato a quel punto immediato adempimento. Ciò portava la Corte territoriale ad escludere la ricorrenza di un comportamento antisindacale perseguibile. 1.2 In ogni caso, venendo al tema del danno per perdita di chance, la Corte d'Appello, nel rigettare le domande di SNAF, rilevava come fosse mancata prova in tal senso e ciò sul presupposto che, anche a voler dare per provata la colpevole lesione del diritto di sindacato a vedersi assegnati locali in tutte le sedi rivendicate, un pregiudizio sul piano del numero di iscritti non vi era stato, perché anzi vi era stato un progressivo e rilevante incremento fino al 2005, con una flessione nel 2006, ma poi un recupero nel 2007. SNAF aveva quindi avuto un miglioramento quanto a numero di iscritti, né i documenti prodotti in appello rispetto alla sede di Tempio erano dirimenti, in quanto nel complesso era risultato che nel periodo di mancanza dei locali, a Tempio vi era stato comunque un incremento degli iscritti, dapprima anzi in percentuale lievemente superiore all'arco temporale che comprendeva anche il periodo successivo al 2013 di concessione del beneficio. Secondo la Corte d'Appello e sul presupposto che l'onere probatorio del danno grava su chi agisce a titolo risarcitorio, gli elementi disponibili non potevano dirsi sufficienti, neanche sul piano presuntivo e quindi la domanda non poteva essere accolta. 1.3 La Corte territoriale riteneva altresì non accoglibile la domanda di risarcimento del danno per pregiudizio all'immagine, alla personalità, alla credibilità ed al prestigio dell'organizzazione ricorrente. Ciò in quanto mancava prova in termini di incidenza lesiva in tal senso sull'identità e personalità dell'organizzazione sindacale, non potendosi dire che il mancato riconoscimento di un locale avesse messo in discussione la capacità rappresentativa dei diritti dei lavoratori in capo al ricorrente, manifestando l'esistenza di un sindacato debole, in quanto i dati disponibili, seppure parziali, deponevano anzi in senso contrario, risultando le adesioni in incremento. Analogamente - aggiungeva ancora la Corte di merito - era mancata prova del danno morale, che non poteva dirsi automatica conseguenza delle violazioni riconosciute. 2. SNAF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui ha opposto difese l'ente Forestas. Sono in atti memorie di ambo le parti. Ragioni della decisione 1. Va rilevato preliminarmente che l'eccezione di nullità del controricorso per difetto di valida procura, formulata da SNAF nella memoria finale, è infondata. Essa è stata prospettata sul presupposto che, ai sensi dell'articolo 4, co. 4 dello Statuto di Forestas l'amministratore unico adotta le proprie decisioni in forma di delibera . In realtà la norma non è decisiva, anche perché l'articolo 4, co. 2, del medesimo Statuto stabilisce che l'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Agenzia , sicché non si vede di cos'altro, agendo in prima persona ed essendo a ciò legittimato, egli dovesse munirsi, incorporandosi a tutto concedere la delibera nel documento stesso di mandato speciale alle liti e di proposizione del controricorso, che è presente nel fascicolo telematico. 2. Ciò posto, si rileva che, con il primo motivo di ricorso SNAF adduce la violazione e falsa applicazione dell' articolo 437 comma 2 c.p.c. ( articolo 360 comma 1 n. 4 del c.p.c. ) e sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'esistenza di una modifica rispetto alla domanda introduttiva, in quanto essa era stata invece soltanto ridotta quantitativamente e formulata non già per tutto il periodo dal 2000 al 2007, come originariamente richiesto, ma solo dal gennaio 2004 in avanti e fino al momento della sottoscrizione del CIRL nel marzo 2008 e ciò in quanto la validità di tale CIRL andava dal 1.1.2004 al 31.12.2007. Il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 c.p.c. , sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fatto una non corretta applicazione del principio di non contestazione. La Corte di merito non aveva infatti considerato che, sin dal ricorso introduttivo, erano state indicate le ragioni della mancata sottoscrizione del CIRL 2004-2007. allorquando vi era stata la firma ad opera delle altre sigle e il comportamento datoriale ostativo successivo e poi le vicende che avevano portato alla sottoscrizione di esso da patre di SNAF solo il 14.3.2008. Queste ultime circostanze non erano state in alcun modo contestate dalla controparte e dunque erano da considerare come provate. 2.1 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e sono infondati. 2.2 Si deve premettere che i motivi non smentiscono quanto affermato dalla Corte d'Appello, ovverosia che l'originaria domanda risarcitoria era stata formulata sostenendo di aver comunque diritto al godimento delle migliori prerogative di cui al CIRL, senza addurre l'avvenuta sottoscrizione di esso a fondamento dell'inadempimento datoriale all'obbligo di riconoscimento delle prerogative. D'altra parte, è pacifico che dal marzo 2008 le prerogative migliorative furono riconosciute e quindi il tema diviene quello specifico del se la firma del CIRL nel 2008 giustificasse il godimento di tali prerogative fin dal 2004 e quindi la pretesa risarcitoria. 2.3 Su tale base, le conclusioni della Corte territoriale sono da condividere. Non vi è infatti dubbio che il fondare la pretesa risarcitoria dapprima sulla violazione di un obbligo di attribuire quelle prerogative sulla base soltanto della loro previsione in un CIRL e poi sulla successiva sottoscrizione di esso e quindi sugli effetti di tale sottoscrizione per il periodo di vigenza del CIRL, individuino due causae petendi non coincidenti. Nella seconda prospettazione, non a caso delineata nelle note scritte in appello e successivamente alla pronuncia di questa S.C. che aveva chiuso in senso sfavorevole a SNAF il processo riguardante il diritto all'attribuzione delle prerogative per gli anni precedenti pur in mancanza di sottoscrizione dei CIRL, non si è solo limitato il periodo temporale della pretesa, ma si è inteso valorizzare un elemento specifico, dato della sottoscrizione del CIRL, per quel più contenuto lasso di tempo. Il fondare l'inadempimento altrui sugli effetti ex tunc della sottoscrizione successiva del CIRL, a fronte di un'originaria prospettazione di effetti del CIRL a prescindere dalla sottoscrizione, sono cose ben diverse. Nel primo caso viene infatti in rilievo anche il tema dell'efficacia del CIRL e del momento in cui essa può essere riconosciuta. 2.4 Ne ha rilievo la deduzione in ordine all'avvenuta allegazione fin dal primo grado di alcuni profili riguardanti i tempi intercorsi tra la firma del CIRL da parte delle altre sigle (7.11.2007) e quella di firma da parte di SNAF (14.3.2008). Firma, quest'ultima, che sarebbe stata secondo il ricorrente ostacolata dalla controparte, sicché SNAF era stato costretto a denunciare tale comportamento in sede giudiziale ex articolo 28, e il CORAN in conseguenza di quest'ultimo giudizio, permetteva allo SNAF di sottoscrivere . A parte la non chiarissima consequenzialità causale tra gli eventi in tal modo descritti e la brevità del lasso temporale, sul punto la Corte territoriale non ha trascurato di entrare, sostenendo che era stato evidentemente concordato tra le parti il decorso delle prerogative da quella data, senza che SNAF avesse inteso disciplinare diversamente tale decorrenza. In altre parole, secondo la Corte d'Appello le vicende di quel frangente temporale furono definite concretamente tra le parti concordando che quanto a prerogative migliorative tutto fosse definito con il loro riconoscimento da quel momento in poi. Ciò significa che quel profilo di causa petendi non è stato trascurato e che dunque non basta quanto rispetto ad esso addotto ad inficiare la pronuncia, né sotto il profilo (primo motivo) della caratura originaria e successiva della domanda (perché quel profilo è stato comunque esaminato e dunque non rientra tra ciò che la Corte d'Appello ha ritenuto indebita mutatio o emendatio), né sotto il profilo (secondo motivo) dell'essersi negato quelle circostanze, perché la Corte d'Appello non lo ha fatto, ma ha semplicemente ricostruito con dati ulteriori (il consenso a quella decorrenza per effetto della firma) l'accaduto tra le parti. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c. , dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori in relazione all' articolo 27 sempre della legge n. 300 del 1970 ( articolo 360 comma 1 n. 3 del c.p.c. ) e con esso si assume che la Corte d'Appello non avrebbe fatto buon governo delle menzionate norme imperative, poiché aveva ritenuto in maniera del tutto abnorme che l'illecito civilistico foriero di danni per lo SNAF fosse costituito dalla consapevole inottemperanza all'ordine giudiziale e non invece, come denunciato dal predetto Sindacato, dalla perdurante condotta antisindacale posta in essere dall'allora ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA in tutte le sue sedi, ivi comprese per quel che qui interessa quelle di Sassari e Tempio Pausania, consistita nel non concedere all'odierno ricorrente, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto dei lavoratori , un idoneo locale all'interno delle suindicate unità produttive o nelle immediate vicinanze di esse, per svolgere attività sindacale. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 132, n. 4, c.p.c. , e 118, disposizioni attuative c.p.c., in relazione all' articolo 111 comma 6 della Costituzione ( articolo 360 comma 1 n. 4 del c.p.c. ) e con esso si sostiene che la motivazione addotta dalla Corte di merito sarebbe meramente apparente, perché essa non chiarirebbe in alcun modo le ragioni e l'iter logico seguito per rigettare la doglianza inerente il danno subito dal sindacato odierno ricorrente, né era possibile individuare gli elementi tra quelli presenti in atti posti dai Giudici di secondo grado a fondamento della loro decisione. Nel motivo si adduce altresì che la Corte di merito non avrebbe neppure chiarito in cosa avrebbe dovuto consistere l'allegazione e dimostrazione di più compiuti elementi, trattandosi di concetto privo di contenuto che non consente anche in questo caso di comprendere l'iter logico seguito. Il quinto motivo censura, richiamando ancora l' articolo 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2729 c.c. ( articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ) ed è sviluppato sostenendo che dalla motivazione della sentenza trasparirebbe altresì che i Giudici di secondo grado, al fine di valutare la sussistenza del danno all'immagine, avevano operato una valutazione atomistica degli elementi indiziari acquisiti al processo, mentre essi dovuto essere valutati nel loro complesso esaminando congiuntamente tutte le circostanze utili a tal fine, e precisamente i) La posizione del danneggiato tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale; ii) la rilevanza dell'offesa; iii) l'estensione dell'illecito. Dall'esame congiunto di tali elementi, secondo il ricorrente, emergerebbe la sussistenza del lamentato danno di immagine subito dalla SNAF. Infine, il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ( articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ) dell'articolo 2059 cod. civ. in relazione agli articolo 2727 e 2729 c.c. e con esso SNAF sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile perché non si era tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dei principi sanciti dalla Suprema Corte di fattispecie analoghe, quale quella in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo. 3.1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica, e sono da disattendere. 3.2 Il terzo motivo in sé coglierebbe nel segno, in quanto non è dal provvedimento giudiziale che deriva l'obbligo datoriale di assicurare al sindacato il godimento delle prerogative ad esso spettanti, ma dall'esistenza di tale obbligo secondo l'assetto normativo. Sicché, consequenzialmente, l'inadempimento non discende dalla pronuncia giudiziale, ma dall'inosservanza degli obblighi, fin da quando essi sono sorti Tuttavia, il motivo resta assorbito, perché la Corte d'Appello, dopo avere fatto quelle affermazioni errate e da esso censurate, ha esaminato il tema del danno a prescindere dal fatto che l'inadempimento fosse da condurre alla violazione in sé dell'obbligo o alla mancata osservanza di provvedimenti giudiziari, intervenuti o da assumere. Pertanto, stante l'inaccoglibilità dei motivi riguardanti il danno e poiché, se non vi è danno, non vi può essere risarcimento anche se vi è stata violazione di un certo obbligo, la fondatezza della censura in esame è superflua ed ininfluente sull'esito del ricorso che resta comunque nel suo complesso da rigettare, per quanto si va di seguito a dire. 3.3 La censura sulla motivazione apparente non è fondata. L'iter logico della sentenza impugnata è infatti del tutto chiaro sul piano risarcitorio e lo si è già precedentemente riepilogato nello storico di lite. L'asse centrale di esso muova dalla considerazione secondo cui dagli atti non era emerso un pregiudizio alla capacità del sindacato di reperire associati, ma anzi erano risultato profili di incremento di essi. A ciò si è aggiunto che comunque l'onere probatorio del danno è di chi rivendica il risarcimento, sicché, mancando elementi per dire che l'inadempimento avesse creato pregiudizio sotto il profilo appena detto, la domanda non poteva dirsi fondata. Tali passaggi, tuti desumibili dalla sentenza impugnata escludono qualsiasi contraddittorietà intrinseca dell'iter argomentativo ed ovviamente anche la mera apparenza di esso. Non è poi vero che la Corte territoriale non abbia indicato elementi da essa valutati per giungere alle conclusioni poi assunte (v. in via esemplificativa pag. 12, penultima riga; v. pag. 13 ultimo periodo) e comunque è noto che il mero difetto motivazionale – pur a volerne in astratto ipotizzare la sussistenza – non è più motivo di ricorso per cassazione ( Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 ), se non sub specie dell'esatta indicazione dell'omesso esame di un fatto decisivo ( articolo 360 n. 5 c.p.c. ), che non è quanto ha fatto il ricorrente. Analogamente, quanto all'asserita mancata indicazione di quali elementi probatori mancassero rispetto alle pretese azionate, è evidente che ciò non attiene a quanto il giudice debba necessariamente argomentare, potendosi limitare, come ha fatto la Corte territoriale, ad esporre le ragioni del proprio positivo convincimento sulla base delle emergenze, spettando semmai alla parte rilevare, reperire e dimostrare eventuali altri profili che avrebbero potuto comportare soluzioni diverse, anche in questo caso, per lo più, prospettando poi un vizio ai sensi dell' articolo 360 n. 5 c.p.c , nei termini sopra detti. 3.4 Inaccoglibile è anche la censura in ordine alla mancata valorizzazione di taluni elementi presuntivi sul piano del danno all'immagine ed altri profili non patrimoniali. Essi consistono in effetti in profili del tutto generici, ma soprattutto è noto che il giudice ha discrezionalità nel prescegliere gli elementi istruttori da valorizzare e del resto, il convincimento maturato in sentenza – pur con espresso rilievo della carenza di taluni elementi – è una ricostruzione positiva nel senso che non vi era stata perdita della capacità del sindacato di reperire associati, ma semmai il contrario e nel senso che l'accaduto aveva valorizzato l'immagine di un sindacato tutt'altro che debole ed incapace di farsi rispettare dal datore di lavoro. Su tale base non si vede perché si dovessero valorizzare altri e generici elementi indiziari, quando ve ne erano già di sufficienti per elaborare una valutazione tale da far escludere la ricorrenza del danno. In sostanza, il motivo esprime una difformità del ricorrente rispetto alle attese ed alle deduzioni sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli elementi delibati, risolvendosi, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ( Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476 ; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148 ; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505 ) 3.5 Analoghe ragioni comportano l'infondatezza e/o inammissibilità dell'ultimo motivo di censura, ove si censura il mancato ricorso alla valutazione equitativa sul piano del danno morale. È intanto improponibile – per diversità delle fattispecie e dei valori tutelati - una pretesa estensione di regole proprie di un altro settore, come è quello del danno da irragionevole durata del processo, mentre qui si discute di danno da inadempimento di una parte ai propri obblighi. I danni non patrimoniali e morali non sono in re ipsa ( Cass. 7 luglio 2025, n. 18395 ; Cass. 22 luglio 2024, n. 20269 ) e comunque la Corte ha individuato plurimi profili di inesistenza di effetti concretamente dannosi in conseguenza dell'accaduto. Essa ha infatti ribadito anche da questo punto di vista l'assenza di prova dei supposti danni, osservando nuovamente come semmai vi erano elementi in senso contrario rispetto al verificarsi di effettivi pregiudizi e non vi è quindi che da richiamare quanto sopra detto rispetto agli altri motivi. 4. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato ed a ciò segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.