Sanzionato il cittadino che punta le telecamere sulle strade

Anche se vogliamo limitare i danni arrecati dal vicino molesto è meglio evitare di puntare le telecamere direttamente sulle strade ad uso pubblico. Perché questa ripresa resta una scelta estrema da adottare e motivare solo in casi strettamente riservati.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025. I carabinieri hanno ricevuto una querela con allegate alcune riprese di videosorveglianza catturate dalle telecamere del querelante ed in grado di riprendere anche una porzione di strada pubblica . Nel dubbio sulla regolarità di questa installazione i militari hanno inoltrato una segnalazione all'Autorità che ha avviato un accertamento. A parere dell'estensore del provvedimento il soggetto privato non poteva riprendere le strade . Specifica, infatti, l'Autorità che il trattamento di immagini effettuato mediante sistemi di videosorveglianza installati da soggetti privati può ritenersi escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 solo quando lo stesso sia strettamente limitato all' ambito personale o domestico e, dunque, confinato agli spazi di esclusiva pertinenza del titolare dell'impianto. Nel momento in cui l' angolo visuale della telecamera si estende , anche solo parzialmente, a spazi pubblici, quali una strada comunale, viene meno l'eccezione domestica prevista dall'articolo 2, par. 2, lett. c), del GDPR , con conseguente piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 11 dicembre 2014, causa C-212/13, Ryneš), l'Autorità ribadisce che la ripresa di aree aperte al pubblico non può essere qualificata come attività a carattere esclusivamente personale, neppure quando il sistema sia stato installato per finalità difensive o per documentare comportamenti illeciti di terzi. Nel caso concreto, la titolare dell'impianto aveva giustificato l'installazione delle telecamere facendo riferimento alla propria qualità di persona offesa in un procedimento penale per atti persecutori. Tuttavia, secondo il Garante, tale circostanza non è sufficiente a legittimare l'estensione delle riprese sino alla sede stradale, soprattutto quando la tutela dell'incolumità personale può essere adeguatamente perseguita limitando l'inquadratura agli accessi e alle pertinenze dell'abitazione. Il trattamento è stato pertanto qualificato come illecito per violazione degli articolo 5, 6 e 13 del GDPR , in quanto effettuato in assenza di una valida base giuridica, in violazione dei principi di minimizzazione e pertinenza e senza un'idonea informativa preventiva agli interessati. L'Autorità ha tuttavia tenuto conto della collaborazione della interessata, che aveva nel frattempo modificato l'orientamento delle telecamere escludendo qualsiasi ripresa di spazi pubblici o di proprietà altrui, nonché della mancata diffusione delle immagini a terzi, se non nei confronti dell'autorità giudiziaria a supporto della querela. Per tali ragioni il Collegio ha ritenuto la violazione di lieve entità, limitandosi ad adottare la misura correttiva dell'ammonimento, senza irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento conferma così un principio ormai consolidato. La videosorveglianza privata non può trasformarsi in una forma indiretta di controllo dello spazio pubblico. Anche in presenza di conflitti di vicinato, condotte persecutorie o situazioni di oggettivo disagio, l'installazione di telecamere resta uno strumento eccezionale , da progettare secondo criteri di stretta necessità e proporzionalità, evitando sistematicamente l'inquadratura di strade, marciapiedi e luoghi destinati alla libera circolazione dei terzi.