Il referendum sulle carriere separate: la dialettica zoppa dei sostenitori del no

Nel suo intervento, il Professor Ennio Amodio espone le ragioni del Sì al referendum del prossimo 22 e 23 marzo sulla riforma della magistratura, concentrandosi sul nodo cruciale della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Il contributo inaugura una serie di approfondimenti dedicati al tema. Seguiranno, infatti, ulteriori articoli, anche di segno opposto per dare spazio alle ragioni del No e offrire un confronto informato, aperto e bilanciato sul dibattito in corso.

Le parole dei sostenitori del no scorrono sopra una fitta distesa di nebbia che nasconde i veri termini del dibattito sulla separazione delle carriere di pubblici ministeri e giudici. C’è una grave patologia dell’argomentazione che i maestri della retorica antica definivano censurando chi parla di Sparta difronte ad un interlocutore che nel suo discorso si riferisce ad Atene. Oggi nel linguaggio comune si usa dire davanti ad un simile fenomeno “Ma è tutto un altro discorso” e così si mette in risalto la frattura di un confronto in cui trionfa la barriera della incomunicabilità. Vediamo più da vicino come si realizza questo funerale della dialettica. La legge costituzionale sulle carriere separate sottoposta ora al referendum disgiunge l’attuale unità dello status tra i magistrati delle Procure e gli esponenti della giudicante. Ora sono come fratelli gemelli: entrano in servizio con lo stesso concorso; possono militare insieme in una stessa corrente dell’ANM, prendono parte insieme alle stesse sedute del Consiglio superiore della magistratura per pronunciarsi sui problemi comuni ovvero sulla responsabilità disciplinare dei colleghi. C’è dunque un vero vincolo permanente di effettiva colleganza che rivela i suoi aspetti devianti quando i pubblici ministeri esercitano nelle udienze penali la funzione di accusa. Così scricchiola l’imparzialità del giudice davanti ad una parte pubblica rappresentata da un collega e la difesa dell’imputato avverte di doversi confrontare con un accusatore collocato su un piedistallo che sconfessa l’esistenza di un rapporto di parità. Come replicano a questi argomenti le forze dello schieramento unionista? Si sostiene che la separazione delle carriere è da respingere perché non aiuta in alcun modo ad accelerare i tempi del processo penale. Ecco l’assurdo ribaltamento del piano del discorso. Cosa c’entra la speditezza della procedura con un problema di statica come è quello della netta separazione delle posizioni tra chi accusa e chi giudica? Ovviamente niente. E’ evidente quindi che i sostenitori del no ambiscono soltanto ad evadere dal terreno del confronto per giungere ad una area estranea dominata dalla banalità del luogo comune secondo cui la nostra giustizia penale procede a passo di lumaca ed è impigliata in una rete di formalismi tanto inestricabili quanto inutili. In questo modo gli avversari della svolta garantista segnata dalla separazione delle carriere sfuggono al dovere di replicare puntualmente, per far invece balenare un argomento inconferente che apre uno scenario su una malattia del processo ben conosciuta da tutta l’opinione pubblica. Viene insomma creata una trappola logica che usa la speditezza del processo per mascherare l’incapacità di critica nei confronti della separazione. Altrettanto illogico e pretestuoso è un altro modo di contrastare la riforma che ora attende il voto degli italiani. Si dice che il regime della separazione tra requirenti e giudicanti sarebbe parte di una strategia politica del Governo volta a stroncare il controllo di legalità sulle linee operative dell’Esecutivo. Qui si percepisce l’eco dell’orientamento della opposizione che ha spesso rimproverato alla destra ora al potere di voler soffocare gli spazi di revisione della politica governativa. Ma anche questo atteggiamento svela il ricorso ad una dialettica zoppa che sposta il discorso su un altro piano. Non si dice perché sarebbe da respingere la fisiologica appartenenza dei pubblici ministeri e dei giudici a comparti distinti  dell’organizzazione giudiziaria, ma si evoca un vizio genetico che proprio non esiste. Infatti la legge costituzionale da poco approvata dal Parlamento non è farina del sacco ministeriale di Carlo Nordio, ma nasce dalla cultura di studiosi di prestigio come Vassalli, Pisapia e Conso ed è stata messa a punto sul piano progettuale nel laboratorio riformista degli avvocati penalisti del nostro Paese. Inoltre, la specifica previsione di un CSM per i magistrati della Procura distinto da quello competente per le toghe investite di funzioni giudicanti conferma la scelta inequivocabile di una struttura che garantisce l’indipendenza del pubblico ministero da qualsiasi asservimento ai voleri della politica. Non vi è quindi alcun margine di dubbio. Quanto più i sostenitori del no si affidano ad una dialettica astrusa per fare le barricate contro la svolta garantista, tanto più ne risultano rafforzate le ragioni del sì alla separazione dei ruoli ordinamentali tra chi accusa e chi giudica.