Niente indennità di frequenza per lo studente affetto da disturbo specifico dell’apprendimento

Condivisa dai giudici di Cassazione la posizione assunta dall’INPS. Il mero riferimento alla DSA non è sufficiente.

Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Protagonisti una mamma e un papà che chiedono all’INPS il riconoscimento della c.d. indennità di frequenza per il figlio , affetto da disturbo specifico dell’apprendimento . Dall’istituto previdenziale arriva una secca risposta negativa: nessuna possibilità, visto lo specifico caso, di concedere quel beneficio che, di norma, spetta ai giovani, con meno di 18 anni, che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Non sufficiente, secondo l’INPS, il riferimento al disturbo da cui è affetto il ragazzo, anche perché «l’indennità di frequenza è una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità ». Sulla stessa linea, però, nonostante le obiezioni sollevate dai due genitori, anche il giudice del Tribunale, il quale osserva che «il minore, sebbene affetto da DSA (disturbo specifico dell’apprendimento), non presenta difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni» proprie della sua età. A chiudere il contenzioso provvedono i giudici di Cassazione, respingendo le ulteriori lamentele dei due genitori, i quali considerano palesemente erronea la valutazione compiuta in Tribunale, valutazione con cui si è ritenuta la condizione del figlio «non integrante i requisiti per la concessione dell’indennità di frequenza». Per i magistrati di terzo grado è decisivo il riferimento al principio secondo cui «l’indennità di frequenza richiede una difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del giovane, in relazione all’età e il disturbo specifico dell’apprendimento non necessariamente integra tale difficoltà persistente». Necessario, ovviamente, sempre verificare il singolo caso concreto . E ragionando sulla specifica vicenda i magistrati di Cassazione condividono la posizione del giudice del Tribunale, il quale «ha affermato l’esistenza del disturbo» a carico del minore, «ma non nella misura in cui questo possa comprometterne il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali» e non in modo tale da «configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età». Su quest’ultimo fronte vengono evidenziati due dettagli decisivi: primo, «il giovane ha un quoziente intellettivo nella norma»; secondo, «il giovane non ha alcun insegnante di sostegno» a scuola. Peraltro, anche la consulenza tecnica d’ufficio «dà atto del disturbo specifico dell’apprendimento e di abilità scolastiche deficitarie», dopo l’esame del ragazzo, ma «non descrive alcuno specifico quadro da cui si possa dire che tale deficit sia persistente e incida in modo sensibile sullo sviluppo della personalità del minore».

Presidente Garri – Relatore Gnani   Rilevato che In sede di giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo proposta dall'Inps, il Tribunale di Catania rigettava la domanda degli odierni ricorrenti, genitori e legali rappresentanti del figlio minore, volta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di frequenza. Riteneva il Tribunale che fossero condivisibili le osservazioni critiche svolte dall'Inps nei confronti della consulenza medica svolta in a.t.p., e che il minore, sebbene affetto da DSA (disturbo specifico dell'apprendimento), non presentasse quella difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni richiesta dall' art.1 l. n.289/90 . Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono tre motivi di censura, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso. In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Ritenuto che Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.112 , 445, co.6, 342 c.p.c. per non avere il Tribunale pronunciato sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione dell'Inps, stante la sua genericità e la mancanza di specifiche censure alla consulenza medica disposta d'ufficio in sede di a.t.p. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell' articolo 1 l. n.289/90 , dell' articolo 1 l. n.170/10 , e dell' articolo 3 l. n.104/1992 , per avere il Tribunale errato nel ritenere che la condizione del figlio non integrasse i requisiti per la concessione dell'indennità di frequenza. Con il terzo motivo si deduce violazione dell' art.91 c.p.c. , allegando che la riforma della pronuncia impugnata implica la riforma della pronuncia in punto spese di lite Il primo motivo è inammissibile. Esso infatti non rispetta il requisito dell'autosufficienza laddove deduce la genericità dell'opposizione, poiché non trascrive né riporta in modo compiuto l'atto di opposizione. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha applicato i principi fatti propri da questa Corte ( Cass.28817/20 ), secondo cui: l'indennità di frequenza richiede una difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del giovane in relazione all'età; b) il DSA non necessariamente integra tale difficoltà persistente, occorrendo verificare il singolo caso concreto. Il Tribunale ha affermato l'esistenza del disturbo, ma non nella misura in cui questo possa compromettere il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali del minore tali da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, poiché: a) egli ha un quoziente intellettivo nella norma; b) non ha alcun insegnante di sostegno. Tale valutazione in fatto non è incrinata da alcun elemento di fatto decisivo in senso contrario, nemmeno con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio, la quale dà sì atto del DSA e di abilità scolastiche deficitarie, ma non descrive alcuno specifico quadro da cui si possa dire che tale deficit sia persistente e incida in modo sensibile/importante (v. Cass.28817/20 ) sullo sviluppo della personalità del minore. Il terzo motivo è assorbito non essendo cassata la pronuncia d'appello. In conclusione, il ricorso è da rigettare con condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2800 per compensi, oltre €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Ai sensi dell 'art.52 d.lgs. n.196/0 3, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in cassazione e del loro figlio.