In tema di responsabilità civile endofamiliare, non integra fatto illecito ex articolo 2043 c.c. la condotta del genitore che, nei primi mesi di vita del minore, limiti o condizioni la frequentazione tra nonni e nipote, trattandosi di scelte rientranti nell’alveo della responsabilità genitoriale e subordinate al superiore interesse del minore.
Quanto sopra è stato affermato dalla Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza n. 2070/2025 . Il caso La vicenda trae origine dal deterioramento dei rapporti tra una nonna (attrice) e la madre del minore (convenuta), già compagna del figlio dell'attrice. Dopo la nascita del bambino, la madre avrebbe – secondo l'attrice – ostacolato il rapporto nonni–nipote, minacciando di impedirne la frequentazione e ponendo in essere condotte giudiziarie e stragiudiziali ritenute persecutorie. L'attrice lamentava un grave pregiudizio psicofisico, sostenendo che l'insieme dei comportamenti della convenuta avesse determinato un danno endofamiliare risarcibile ex articolo 2043 c.c. Il rigetto del Tribunale e il ricorso in appello Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo sia l'antigiuridicità delle condotte sia il nesso causale. In particolare dalla ricostruzione dei fatti emergeva che nei primi mesi di vita del minore , la madre aveva consentito incontri con i nonni, seppur in modalità limitate e presso il luogo di lavoro, per esigenze di allattamento; non risultava una radicale estromissione della nonna dal rapporto con il nipote ; le denunce-querele presentate dalla convenuta erano rivolte al suo ex compagno, non all'attrice, e non contenevano espressioni diffamatorie nei confronti della nonna; le iniziative giudiziarie civili (reintegra nel possesso, revocatoria) erano esercizi legittimi di azioni a tutela di diritti propri della convenuta; la crisi coniugale dell'attrice non era causalmente riconducibile a condotte antigiuridiche della convenuta. L'attrice proponeva, così, appello articolando tre motivi: erronea esclusione dell'illiceità dei comportamenti; contraddittorietà nella valutazione del nesso causale; erronea dichiarazione di incapacità testimoniale di due testi Il diritto dei nonni non è assoluto Nel respingere l'appello la Corte ribadisce un principio consolidato secondo cui il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti è strumentale al superiore interesse del minore e non può essere imposto in via automatica . In particolare, il diritto degli ascendenti ex articolo 317- bis c.c. non ha natura assoluta, né può essere azionato in via risarcitoria senza previo accertamento giudiziale della sua concreta compatibilità con l'interesse del minore. E ancora, non costituisce abuso del processo la proposizione di denunce o azioni giudiziarie dirette alla tutela di diritti propri , ove non emerga un uso distorto o strumentale dello strumento processuale. Nel caso di specie , le denunce erano rivolte al compagno e non contenevano accuse false o diffamatorie verso l'attrice e le azioni civili perseguivano finalità legittime e non erano pretestuose. Secondo la Corte, nei primi mesi di vita, l'interesse del minore coincide fisiologicamente con le scelte della madre, specie in presenza di esigenze di cura primaria (allattamento). L'attrice non aveva attivato il rimedio specifico ex articolo 317- bis c.c. , e comunque non era provata una compressione antigiuridica del suo diritto. L'assenza del fatto illecito ex articolo 2043 c.c. Poiché nessuna condotta della convenuta aveva superato la soglia dell'antigiuridicità, non sussisteva nemmeno il primo presupposto della responsabilità aquiliana dell'antigiuridicità del fatto o del fatto illecito.