La decisione in oggetto affronta il tema della violazione degli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua da parte di un avvocato iscritto all’albo di Bologna, con particolare attenzione al profilo della prescrizione dell’azione disciplinare e alla qualificazione dell’illecito omissivo contestato.
L'avvocato sotto accusa non aveva conseguito alcun credito formativo nei trienni 2014‑2016 (75 crediti richiesti) e 2017‑2019 (60 crediti richiesti), in violazione degli articolo 15 e 70, comma 6, del Codice Deontologico Forense (già articolo 13, commi I e II, del previgente CDF) e dell' articolo 11 della l. n. 247/2012 , oltre che dei regolamenti del CNF e del COA in materia di formazione continua. Il procedimento trae origine dalle delibere del Consiglio dell'Ordine di Bologna che avevano segnalato al Consiglio distrettuale di disciplina il mancato assolvimento dell'obbligo formativo in entrambi i trienni; l'avvocato non presentava osservazioni e il CDD, ritenuto provato il fatto documentalmente, applicava la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per due mesi a seguito della riunione dei procedimenti nn. 281/23 e 282/23. In sede di impugnazione, proposta in proprio dall'incolpato, veniva sollevata in via principale l' eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare , con riferimento almeno ad uno dei trienni, e in via subordinata la richiesta di rideterminazione della sanzione irrogata. Il CNF, nel motivare, richiama una recente pronuncia della Suprema Corte che qualifica la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua come illecito omissivo a carattere istantaneo , con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coincide con l'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi nel periodo di riferimento. Il richiamo, calato nel caso concreto, porta a individuare per il triennio formativo 2014‑2016 la data del 31 dicembre 2016 quale ultimo giorno utile per l'adempimento, con conseguente maturazione della prescrizione, considerato il decorso del termine massimo di sette anni e mezzo dall'illecito. Diversamente, per il triennio 2017‑2019, il dies a quo è fissato al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che alla data della decisione non risulta maturata la prescrizione, e l'illecito resta pienamente accertabile. Il CNF ribadisce la centralità dell'articolo 15 CDF (“Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua”) e del collegato articolo 70, comma 6, CDF (“Rapporti con il Consiglio dell'Ordine”), secondo cui l'avvocato è tenuto al rigoroso rispetto dei regolamenti del CNF e dei COA in tema di obblighi e programmi formativi ; tali disposizioni si inseriscono nel quadro delineato dall' articolo 11 l. n. 247/2012 , che attribuisce all'obbligo formativo un'esplicita fonte normativa primaria. In questo contesto, la decisione valorizza un principio già espresso dal CNF: l'obbligo formativo ha fonte normativa , è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo qualità e competenza dell'iscritto all'albo, in quanto espressione del concorso dell'avvocatura al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. L'accertamento dell'inadempimento relativo al triennio 2017‑2019 è fondato su prova documentale, costituita dall'attestazione del COA circa il mancato conseguimento dei crediti; la prova documentale assume rilievo decisivo nella dimostrazione della violazione continuata degli obblighi di aggiornamento professionale. In tale prospettiva, la sentenza si inserisce nell'evoluzione della giurisprudenza disciplinare in materia di formazione continua , confermando che: l' illecito omissivo istantaneo si consuma allo spirare del termine per il conseguimento dei crediti del triennio; la prescrizione dell'azione disciplinare decorre da tale momento e si calcola sul termine massimo di sette anni e mezzo; la distinzione tra trienni conduce, nel caso specifico, alla prescrizione per il periodo 2014‑2016 e alla persistenza dell'illecito per il periodo 2017‑2019.
CNF_sentenza 240/2025