L’oblio oncologico nel settore assicurativo comporta un divieto assoluto per le compagnie di assicurazione di acquisire informazioni sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell’assicurato, nonché sullo stato di salute dei suoi familiari.
Questo il principio contenuto nel provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 dell'Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), che dà attuazione all' articolo 2, comma 7, della legge n. 193 del 2023 , relativa alla tutela contro le discriminazioni delle persone guarite da patologie oncologiche . La legge del 2023 ha stabilito che assicurazioni, banche, datori di lavoro e autorità pubbliche non possono discriminare persone che siano state affette da tumore e che risultino guarite, cioè prive di recidive trascorsi 10 o 5 anni, a seconda del tipo di patologia, dall'ultimo trattamento. I soggetti obbligati non devono quindi raccogliere tali informazioni , e, se già ne sono in possesso, non possono utilizzarle ; inoltre devono informare gli interessati sui loro diritti e provvedere alla cancellazione dei dati una volta decorso il termine previsto per l'oblio oncologico. Essendo questi obblighi formulati in termini generali dalla legge, si è reso necessario definire regole operative di dettaglio : l' articolo 2, comma 7, della legge n. 193/2023 ha pertanto incaricato l'Ivass di stabilire le modalità attuative per il settore assicurativo . In esecuzione, l'Ivass ha emanato il provvedimento n. 169/2026, con il quale sono stati modificati il regolamento n. 40/2018, relativo alla distribuzione assicurativa, e il regolamento n. 41/2018, che disciplina informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi. In coerenza con l'incarico legislativo di predisporre appositi modelli, al provvedimento sono allegati i modelli aggiornati che contengono le informazioni sull'oblio oncologico per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi, nonché i modelli dei documenti informativi precontrattuali aggiuntivi per i prodotti assicurativi vita, multirischi, di investimento assicurativi e danni. Le imprese di assicurazione e gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Quanto agli adempimenti concreti, il provvedimento chiarisce che le informazioni relative a pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente né da qualsiasi altra fonte . Ciò comporta, ad esempio, il divieto di raccogliere dati sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell'assicurato e sullo stato di salute dei loro familiari. In applicazione delle nuove regole, al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, i distributori sono tenuti a fornire l'informativa sul diritto all'oblio oncologico ; tale informativa deve essere resa anche in sede di rinnovo del contratto , nei casi in cui non sia stata fornita in precedenza oppure siano nuovamente richiesti dati sanitari. Le norme specificano inoltre che, qualora informazioni su pregresse patologie oncologiche siano già state acquisite , esse non possono essere utilizzate , né nella fase precontrattuale per determinare le condizioni della copertura (come limitazioni o esclusioni, misura del premio o altri elementi economici), né durante l'esecuzione del contratto, ad esempio per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità, contestare la validità del rapporto assicurativo o stabilire l'ammontare della prestazione dovuta. Una disposizione specifica riguarda l'obbligo, posto in capo ai distributori di prodotti assicurativi, di cancellare le informazioni detenute su pregresse patologie oncologiche entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione che attesta l'avvenuto oblio oncologico . I distributori devono garantire che la cancellazione sia effettiva e riguardi ogni forma di archiviazione, sia informatica che cartacea. È però previsto che la certificazione attestante l'oblio oncologico debba essere conservata per dieci anni dalla data di ricezione . A tal proposito, si segnala che l'interessato può ottenere tale certificato rivolgendosi al proprio medico di famiglia, come previsto dal decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2024. Infine, l'Ivass ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione delle nuove regole i prodotti di assicurazione della responsabilità civile auto , per i quali i dati relativi a pregresse malattie oncologiche sono considerati irrilevanti.
Provvedimento del 15 gennaio 2026, n. 169