Decisivo il richiamo alla ratio della norma, cioè l’esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata, purché in stretta correlazione con una privata dimora.
Beccato in un garage mentre sta provando a rubare la vettura lasciata in sosta: legittima la condanna per tentato furto in abitazione. Scenario dell'episodio è la città di Roma. Lì un uomo, «in possesso di tronchesine da elettricista», viene beccato all'interno di un garage , la cui serranda elettronica pare palesemente forzata , e all'arrivo degli uomini delle forze dell'ordine viene colto «accanto alla vettura » presente nel garage mentre egli «ha in mano una chiave per svitare bulloni». Con rapidi accertamenti si appura che proprietario di automobile e proprietario del garage (e della relativa casa) sono la stessa persona. Inevitabile lo strascico giudiziario, con l'uomo sotto accusa che viene condannato in Appello per tentato furto in abitazione . Sulla catalogazione della condotta è centrato il ricorso proposto in Cassazione dalla difesa. Per il legale, difatti, è illogico parlare di tentato furto in abitazione, poiché il suo cliente ha agito all'interno di un ‘box auto'. Per i magistrati di Cassazione, però, è impossibile sollevare dubbi in merito alla condanna emessa in Appello. Innanzitutto, perché è accertata la condotta tenuta dall'uomo sotto processo, a fronte di elementi di fatto inequivoci . Come appurato tra primo e secondo grado, difatti, l'uomo è stato trovato «in possesso di tronchesine da elettricista» all'interno di un garage, la cui serranda elettronica era palesemente forzata, e all'arrivo degli uomini delle forze dell'ordine è stato colto «accanto alla vettura» presente nel garage mentre egli «aveva in mano una chiave per svitare bulloni», e, inoltre, «alcuni attrezzi – come, ad esempio, una smerigliatrice –, di proprietà della persona offesa», cioè l'intestatario della vettura, «erano stati spostati dalla loro originaria collocazione, messi a terra e preparati per l'asporto». Palesemente illogica e inverosimile, quindi, la giustificazione addotta dall'uomo, il quale ha sostenuto di «essersi introdotto nel garage per consumare sostanza stupefacente, di cui non è stata rinvenuta traccia», anche perché «l'assunzione di sostanza stupefacente può dar luogo al più ad un illecito amministrativo e non ha logica alcuna commettere, quantomeno, una violazione di domicilio, un reato, per evitare una sanzione amministrativa», osservano i giudici di Cassazione, «né potrebbe ritenersi giustificato il possesso di una tronchesina per elettricista per ragione di sicurezza». Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione ribadiscono la corretta visione adottata in Appello, visione che ha portato a catalogare l'episodio oggetto del processo come tentato furto in abitazione. In premessa, viene richiamato il Codice Penale, che riconduce al delitto di furto in abitazione «anche quello commesso nelle pertinenze di un luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora». E ciò vale anche per «una condotta posta in essere in relazione ad un garage, trattandosi di bene pertinenziale a servizio di una privata dimora». Certo, « rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale)», riconoscono i giudici, ma « è altrettanto vero che la norma – che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di una privata dimora – intende tutelare non solo la privata dimora in sé, ma anche i luoghi che ne costituiscono la pertinenza». Peraltro, «se la norma avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora, sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che, ove avesse presentato i requisiti della privata dimora, sarebbe rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l'aggiunta ad essa relativa, tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico», aggiungono i giudici. Peraltro, « la nozione di pertinenza , valevole nell'ottica del furto in abitazione, non coincide con quella civilistica , non richiedendo essa l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una utilità al bene principale, come appunto nel caso del garage che assolve a tale funzione, essendo strumentale e complementare all'abitazione dello stabile in cui insiste». Infine, «la nozione di pertinenza deve essere, piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza, sicché elemento caratterizzante è quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario». In definitiva, la pertinenza è « luogo che , sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una estensione che ne presenta i tratti fondamentali , costituiti dalla non apertura al pubblico , d alla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare ». Perciò, «il furto di un bene sito all'interno della pertinenza ha in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice – equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora – perché si tratta di luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare propri dell'abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata domestica». In conclusione, « la ratio della norma è da rinvenire nell'esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata , purché in stretta correlazione con una privata dimora». Ne discende che nella fattispecie in esame, «essendo emerso – avendolo affermato anche la persona offesa – che il garage in cui si è introdotto l'uomo sotto processo, in cui era tra l'altro parcheggiata l'autovettura della persona offesa (risultata essere la detentrice anche dell'abitazione che insiste nello stesso stabile) –, è un bene di pertinenza dell'immobile – stante la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni – nessun dubbio sussiste in ordine alla assoggettabilità del garage in questione al disposto normativo del reato di furto in abitazione».
Presidente Pezzullo - Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 28.3.2025, la Corte di Appello di Roma, all'esito di trattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di To.Al., che l'aveva dichiarato colpevole del tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, e del reato di cui all' articolo 707 c.p. , ha assolto il predetto da tale ultimo reato, e per l'effetto ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, confermando nel resto la decisione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell' articolo 129 c.p.p. in relazione all' articolo 516 c.p.p. per aver consentito il Giudice al Pubblico Ministero, all'udienza del 28.3.2023, di modificare la contestazione, da quella di cui agli articoli 56 - 624 cod. pen. , aggravato dal mezzo fraudolento in quella di cui agli articolo 56 – 624-bis c.p. aggravato dalla violenza sulle cose. Il ricorrente deduce, in particolare, la tardività della modifica intervenuta allorquando l'azione penale doveva già essere dichiarata improcedibile per essere divenuto procedibile a querela anche il reato di furto aggravato dall'uso di mezo fraudolento. 2.2.Col secondo motivo deduce l'insussistenza della prova del ravvisato tentativo di furto. 2.3.Col terzo motivo deduce l'insussistenza delle condizioni per la diversa qualificazione del fatto in furto in abitazione, laddove si tratta di un box, e, quindi, la violazione dell' articolo 624-bis c.p. 2.4.Col quarto motivo lamenta l'erronea applicazione dell' articolo 625 n. 2 c.p. , deducendo che la serranda di accesso al garage non era stata forzata. 2.5.Col quinto motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' articolo 131-bis c.p. Censura come manifestamente illogica la motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all' articolo 131-bis c.p. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'articolo 611 come modificato dal D.Lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Quanto al primo motivo si deve innanzitutto precisare che, a differenza di quanto assume la difesa, alla data del 28/03/2023, allorquando il Pubblico ministero ebbe a modificare la contestazione, il reato non era ancora divenuto improcedibile. È opportuno premettere che a seguito della modifica dell' articolo 624, comma 3, cod. pen. , intervenuta per effetto dell'articolo 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell' articolo 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato è, quindi, procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7-bis. Il nuovo regime di procedibilità si applica a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 che ha disciplinato diversamente la procedibilità del reato di furto, vale a dire a far data dal 30 dicembre 2022. In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l' articolo 85 del D.Lgs. n. 150 del 2022 – modificato dall'articolo 5-bis del D.L. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 – ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex articolo 124, primo comma, cod. pen. ) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova, dunque, applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. 150 cit., e quindi anche in relazione al reato oggetto del presente procedimento accertato in data 12.4.2021. Tanto premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il 28 marzo 2023, data in cui è intervenuta la modifica dell'imputazione da parte del P.M., il termine non poteva dirsi scaduto (decorrendo i tre mesi il 30.3.23), di conseguenza, l'azione penale non era già divenuta improcedibile. Sicché il caso in esame non è assimilabile a quello per il quale vi è stata di recente remissione alle Sezioni Unite - sollevata in relazione al furto di energia elettrica – che riguarda la diversa ipotesi della possibilità per il Pubblico ministero di contestare l'aggravante di cui all' articolo 625 n 7 c.p. dopo lo spirare del termine per la querela, di cui si è sopra detto. Discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa al riguardo, che lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, sul presupposto che l'azione penale, all'atto della modifica dell'imputazione, fosse divenuta improcedibile per la mancata presentazione della querela. 1.2. Il secondo motivo è aspecifico. I giudici di merito hanno evidenziato, con le conformi pronunce di primo e secondo grado, l'esistenza di elementi di fatto inequivoci che depongono per la certa configurazione del reato di furto nella forma tentata ascritto al ricorrente, dando conto della infondatezza dei rilievi difensivi già in quella sede posti. Hanno ritenuto provato, e ciò è indiscutibile nella presente sede di legittimità a fronte di una motivazione che adeguatamente sorregge la ricostruzione e non risulta incisa dalle ragioni di ricorso, che il ricorrente, trovato in possesso di tronchesine da elettricista idonee alla forzatura della serranda elettronica del garage ove si era introdotto, trovata manomessa, all'arrivo degli agenti si trovava accanto all'autovettura della persona offesa, recando ancora in mano una chiave svita bulloni. Si era altresì constatato che alcuni attrezzi – come, ad esempio, una smerigliatrice - di proprietà della persona offesa erano stati spostati dalla loro originaria collocazione, messi a terra e preparati per l'asporto. Sicché del tutto infondata, oltre che illogica e inverosimile, è risultata la giustificazione dell'imputato che sosteneva di essere introdotto nel garage per consumare sostanza stupefacente di cui non si è rinvenuta traccia. Illogica ed inverosimile anche perché l'assunzione di sostanza stupefacente può dar luogo al più ad un illecito amministrativo e non ha logica alcuna commettere, quantomeno, una violazione di domicilio, un reato, per evitare una sanzione amministrativa. Né potrebbe ritenersi giustificato il possesso di una tronchesina per elettricista per ragione di sicurezza. L'elemento logico che lega tutti gli elementi di fatto, unitamente alle evidenze di fatto concretamente delineatesi, consente, quindi, di ritenere che i giudici di merito hanno adeguatamente applicato le regole di accertamento e condanna per il delitto di tentato furto. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Come noto, l' articolo 624-bis c.p. riconduce al delitto di furto in abitazione anche quello commesso nelle pertinenze di un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che integra il reato previsto dall' articolo 624-bis cod. pen. anche la condotta posta in essere in relazione ad un garage trattandosi di bene pertinenziale a servizio della privata dimora (ex ceteris, Sez. 5, n. 27326 del 15/07/2021, Colucci, non massimata; Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Rv. 278446; Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Rv. 253193 e, da ultimo, Sez. 5, Sent n. 29413 del 18/06/2025). È ben vero, infatti, che ai fini della configurabilità del reato previsto dall' articolo 624-bis cod. pen. , rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, cfr. Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 – 01), ma è altrettanto vero che la norma di cui all' articolo 624-bis cod. pen. – che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa - intende tutelare non solo la privata dimora in sé, ma, come si evince testualmente dalla formulazione della medesima - in particolare dalla disgiuntiva 'o' - anche i luoghi costituenti 'pertinenza' di essa (d'altronde, se essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che ove avesse presentato i requisiti della privata dimora sarebbe rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l'aggiunta ad essa relativa tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico). Ed invero, la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell' articolo 624-bis c.p. , non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una utilità al bene principale (come appunto nel caso del garage che assolve a tale funzione essendo strumentale e complementare all'abitazione dello stabile in cui insiste); essa deve essere, piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza, di cui all' articolo 614 cod. pen. , sicché elemento caratterizzante è, come detto, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario (Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013). Trattasi, in definitiva, di luogo che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una 'estensionÈ che presenta i tratti fondamentali di essa, costituiti dalla non apertura al pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare; il furto di un bene sito al suo interno ha in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice – equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora - perché si tratta di luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare propri dell'abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata domestica (Sez. 4, Sentenza n.4215 cit.). La ratio della norma è da rinvenire quindi nell'esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata purché in stretta correlazione con una privata dimora. Ne discende che nella fattispecie in esame, essendo emerso, avendolo affermato anche la persona offesa, che il garage in cui si è introdotto l'imputato, in cui era tra l'altro parcheggiata l'autovettura della predetta che era la detentrice anche dell'abitazione che insisteva nello stesso stabile, fosse un bene di 'pertinenza', nel senso suindicato, del medesimo immobile – stante la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni -nessun dubbio sussiste, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra ribadite, in ordine alla assoggettabilità del garage in questione al disposto normativo di cui all' articolo 624-bis cod. pen. 1.4. Il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell' articolo 625 n. 2 c.p. , deducendo che la serranda di accesso al garage non era stata forzata è anch'esso infondato. Come bene ha posto in evidenza la sentenza gravata la serranda elettronica di accesso ai box era stata manomessa e l'imputato era stato trovato in possesso proprio di uno strumento adatto a tale manomissione. La deduzione, quindi, si fonda su un travisamento del fatto, in ogni caso non ravvisabile neppure sotto il profilo del travisamento della prova. 1.5. Anche l'ultimo motivo, relativo alla fattispecie di cui all' articolo 131-bis c.p. , è privo di pregio. Deve, infatti, osservarsi che con riguardo all'ambito applicativo della causa di non punibilità in oggetto, questa Corte (Sez. U, Sent. n. 18891 del 27/01/2022 Rv. 283064 – 01) ha affermato che dalla lettura della norma si evince chiaramente che – oltre a prevedersi un requisito di carattere puramente astratto volto ad escludere l'operatività dell'istituto ai reati che, guardandosi alla pena prevista, non possono ritenersi lievi – sono poste due condizioni positive che devono congiuntamente rinvenirsi nella fattispecie concreta: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La fattispecie in argomento – hanno affermato le Sezioni Unite - può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall' articolo 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. Già Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 – 01 aveva a sua volta affermato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall' articolo 131-bis cod. pen. , il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell' articolo 133, primo comma, cod. pen. , delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Laddove nel caso di specie proprio su una siffatta valutazione riposa la motivazione della sentenza impugnata che ha sia preso in esame i precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, ritenuti indicativi della non occasionalità della condotta, sia valorizzato in maniera non contraddittoria né tanto meno manifestamente illogica la gravità del fatto. D'altronde in sede di rigetto, il giudice ben può attribuire rilievo preponderante ad un determinato aspetto – quale può essere l'abitualità – per escludere la ricorrenza della causa di non punibilità in argomento. Per altro verso, si deve, infine, annotare che il motivo era stato formulato in maniera generica già in sede di appello. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.