Sezioni Unite penali: conflitto di competenza in tema di misure cautelari e nullità intermedia per omesso interrogatorio di garanzia

Le Sezioni Unite penali, con le informazioni provvisorie del 15 gennaio 2026, chiariscono due profili centrali in tema di misure cautelari personali. Da un lato, escludono il conflitto negativo di competenza quando il giudice territorialmente competente rinnova la misura applicata in via provvisoria ex articolo 27 c.p.p. e contestualmente solleva conflitto, escludendo così “vuoti” di tutela cautelare. Dall’altro, precisano che l’omesso previo interrogatorio ex articolo 291, comma 1- quater , c.p.p. integra una nullità a regime intermedio, deducibile per la prima volta in sede di riesame e rilevabile d’ufficio.

Misure cautelari e conflitto di competenza: niente “vuoti” di tutela Le Sezioni Unite penali hanno escluso che si configuri un conflitto negativo di competenza quando il GIP, ricevuta la richiesta di rinnovazione della misura cautelare dopo la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice che l'aveva applicata in via provvisoria ex articolo 27 c.p.p. , rinnovi la misura e, contestualmente, sollevi il conflitto.  La misura cautelare, se tempestivamente rinnovata dal giudice territorialmente competente ai sensi dell' articolo 27 c.p.p. , conserva efficacia: non si determina alcun “vuoto” cautelare per effetto del conflitto e non ricorre un conflitto negativo ex articolo 28 ss. c.p.p. (Cass. pen., sez. Unite, informazione provvisoria n. 1/2026) Interrogatorio ex articolo 291 c.p.p. e nullità a regime intermedio Sul fronte delle misure personali, le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. Unite, informazione provvisoria n. 2/2026) precisano che: nel procedimento cumulativo per più indagati con reati connessi o probatoriamente collegati, il GIP che procede senza previo interrogatorio ex articolo 291, comma 1-quater, c.p.p. nei confronti di alcuni, non può “recuperare” l'adempimento eseguendo l'interrogatorio successivo anche per i coindagati per i quali la legge impone l'interrogatorio preventivo: risposta negativa; l'omissione del previo interrogatorio, ove previsto dall'articolo 291, comma 1-quater, integra una nullità a regime intermedio ex articolo 178, lett. c), c.p.p., deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile d'ufficio anche se non eccepita in sede di interrogatorio di garanzia.

Informazione provvisoria n. 1/2026 Informazione provvisoria n. 2/2026