Pur confermando in via definitiva la responsabilità per i maltrattamenti ex articolo 572 c.p., la Corte ha ritenuto carente l’accertamento in ordine all’“ingiusto profitto” e al correlato “altrui danno patrimoniale”, elementi strutturali della fattispecie di cui all’articolo 629 c.p.
La sentenza n. 1717/2026 della Seconda sezione penale della Cassazione interviene su una vicenda di violenza domestica in cui un padre, già gravato da precedenti per condotte analoghe, era stato ritenuto responsabile di estorsione aggravata in danno della figlia e di maltrattamenti nei confronti di moglie e figlia. Il GUP di Trani, in abbreviato, aveva condannato l'imputato per estorsione e maltrattamenti, dichiarandolo non punibile per un tentativo di estorsione successivo ai sensi dell' articolo 649 c.p.p. La Corte d'appello di Bari confermava l'impianto accusatorio, rideterminando la pena. Sul versante dei maltrattamenti ex articolo 572 c.p., l'impianto motivazionale di merito viene ritenuto pienamente conforme all'orientamento consolidato: la condotta si è sviluppata in una pluralità di atti violenti, minacciosi e umilianti, idonei a creare un clima familiare di costante tensione e intollerabilità , anche se concentrati in un periodo temporale contenuto. La Corte valorizza il racconto convergente delle persone offese e i riscontri oggettivi dell'intervento della Polizia e degli accertamenti sulla tossicodipendenza dell'imputato, ribadendo il concorso tra maltrattamenti e estorsione, trattandosi di beni giuridici diversi (rapporti familiari vs patrimonio/libertà morale). Il profilo centrale della decisione riguarda, infatti, la corretta configurazione del delitto di estorsione . Richiamando il consolidato discrimine con la violenza privata ( articolo 610 c.p. ), la Cassazione ricorda che l'estorsione richiede, oltre alla costrizione , un « ingiusto profitto con altrui danno », cioè un'utilità contra ius fondata su una pretesa non sorretta dall'ordinamento. Nel caso concreto, la motivazione di merito non chiarisce se le somme richieste dal padre alla figlia fossero costituite da denaro proprio di quest'ultima (frutto di lavoro o risparmi personali) ovvero da somme giacenti su conti correnti intestati all'imputato (anche aziendali), rispetto ai quali la figlia era mera delegata, in forza di un accordo familiare finalizzato a controllare l'uso delle risorse. Se le somme sono riconducibili al patrimonio dell'imputato , difetta sia l'ingiusto profitto sia l'altrui danno patrimoniale: la minaccia, pur grave, vincolerebbe la figlia ad eseguire operazioni su denaro di titolarità del padre. In tale prospettiva, la condotta sarebbe più correttamente sussumibile nella violenza privata , intesa come costrizione a tenere un comportamento contro la propria volontà, senza spostamento patrimoniale ingiusto. La Corte censura, inoltre, l'operazione motivazionale che tendeva a far coincidere l'ingiusto profitto con la destinazione del denaro a scopi riprovevoli (acquisto di stupefacenti, sottrazione al ménage familiare), avvertendo che il requisito non ha natura “etica”, ma strettamente patrimoniale. Alla luce di tali rilievi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per una puntuale verifica della titolarità delle somme e, se del caso, per la riqualificazione in violenza privata.
Presidente D'Agostini – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa il 2 febbraio 2021, all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa e ad acquisizione documentale, dal GUP del Tribunale di Trani, ha confermato la responsabilità di M.C. in ordine ai reati di estorsione, contestato al capo A, e di maltrattamenti, contestato al capo B, limitatamente alle condotte poste in essere in epoca successiva al 3 ottobre 2019, periodo coperto da precedente giudicato, e ha dichiarato l'imputato non punibile ex articolo 649 cod. proc. pen. , in relazione al tentativo di estorsione di cui al capo C; per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere in più occasioni, usando violenza e minaccia, costretto la figlia M. a consegnargli somme di denaro, commettendo il fatto con abuso dell'autorità genitoriale e per motivi abietti, e di avere maltrattato la moglie e la figlia in epoca successiva all'ottobre 2009, avendo già riportato una precedente condanna per i fatti commessi in epoca precedente. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato, deducendo quanto segue: 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato estorsivo contestato al capo A, fondata esclusivamente sulle contraddittorie dichiarazioni della persona offesa M.M., senza prendere in considerazione la produzione documentale offerta dalla difesa e idonea a sconfessare le accuse della teste, minandone la credibilità. Dalle dichiarazioni della persona offesa e dal tenore della denuncia e delle sommarie informazioni emerge che, a dispetto dell'ampia contestazione, il reato di estorsione aggravata si sarebbe consumato effettivamente nei giorni 22, 24 e 25 novembre 2019; la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità senza verificare la fondatezza della produzione documentale difensiva da cui emerge che nell'ultimo trimestre M. aveva la disponibilità di due conti correnti, cui aveva libero accesso M.M., in qualità di delegata; secondo la prospettazione del giudice, l'imputato avrebbe posto in essere la condotta estorsiva perché non disponeva di risorse proprie, ma così non è poiché il libretto personale di risparmio presentava un saldo attivo di quasi 7.000 euro e il conto corrente presentava un saldo attivo di 11.500 euro; inoltre sul conto corrente aziendale risultavano movimentati circa 11.000 euro. La documentazione bancaria, pertanto, smentisce la motivazione della Corte secondo cui dopo aver esaurito i fondi aziendali l'imputato avrebbe costretto la figlia a consegnargli i suoi risparmi. In particolare, nella denuncia sporta il 25 novembre 2019, la M. ha dichiarato di essere stata costretta verso le 03:00 con violenza a consegnare al padre la somma di 20 euro; ottenuto quanto richiesto, il padre si era allontanato di corsa, rientrando a casa dopo poco. Gli estratti del conto corrente aziendale attestano che alle 03:34 e alle 03:36 presso lo sportello bancario di via (OMISSIS) in (OMISSIS), qualcuno ha effettuato dei prelievi dell'importo di 40 euro. Ciò dimostra, in ogni caso, che uno dei due protagonisti non era presente a casa, pertanto M.C. non poteva avere posto in essere l'estorsione a lui addebitata. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'estorsione contestata al capo A, poiché la Corte di merito ha ritenuto provato il delitto sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e in particolare delle dichiarazioni di M.M., senza sottoporla a quel vaglio più penetrante di credibilità, necessario quando insorga una profonda contraddizione tra le dichiarazioni rese in fase di indagine e quelle dibattimentali. La Corte di appello attribuisce credibilità a tutte le dichiarazioni rese da M.M. e dalla madre A.M. e al racconto della teste P., nonché al contenuto del verbale di arresto, senza precisare la loro riferibilità ai vari reati contestati, ma gli episodi di estorsione si sarebbero verificati solo in danno di M.M. e alla sua esclusiva presenza, sicché la valutazione di attendibilità doveva riguardare solo questa teste e il contenuto del verbale di arresto non offre alcun elemento utile a confermarla. Allo stesso modo nessuna conferma proviene dalla teste P. sul punto. La Corte di appello ha inoltre trascurato di considerare che all'udienza dell'1 dicembre 2020 M.M. ha reso dichiarazioni di contenuto del tutto diverso rispetto a quanto dichiarato in fase di indagine, e questa circostanza non viene neanche menzionata nella motivazione, così come non viene considerata la produzione della difesa. La teste M.C., durante l'udienza, ha dichiarato di essere pentita di avere denunciato il padre, osservando che il suo comportamento si era consumato in breve periodo e che le richieste di soldi non erano legate al suo bisogno di cocaina, ma ad una relazione extraconiugale che aveva instaurato, cagionando il precipitare dei rapporti familiari e il risentimento della figlia. Ed infatti nel corso delle indagini preliminari la teste aveva più volte dichiarato che il padre aveva dilapidato i fondi dell'azienda per far fronte ai suoi bisogni, circostanza smentita dalla documentazione bancaria. In conclusione, le dichiarazioni rese da M.M. sono intrinsecamente contraddittorie, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte, e prive di qualsivoglia riscontro esterno, in quanto non emergono elementi a riprova del fatto che l'imputato abbia dilapidato le sue risorse a causa della dipendenza da cocaina. Osserva inoltre la difesa che in occasione dell'arresto dell'imputato la persona offesa non era presente in casa, in quanto si era recata, a suo dire, a prelevare denaro per assecondare la richiesta del padre ma nei verbali non vi è traccia di questa somma di denaro che avrebbe prelevato e che avrebbe dovuto indicare al suo rientro. 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di maltrattamenti contestato al capo B, fondata sulle dichiarazioni di M.M. e della madre D. M.. Dopo avere effettuato una comparazione del contenuto delle dichiarazioni delle due testi ed averne evidenziato le reciproche contraddizioni, il ricorrente lamenta che nessuna delle persone offese ha riferito in maniera precisa e puntuale anche di uno solo dei presunti episodi di maltrattamenti e mentre M. ha parlato di un periodo di due mesi, successivo al rientro del coniuge in casa, M.M. ha collocato gli episodi negli ultimi tre giorni prima dell'arresto del padre, rendendo dichiarazioni confuse e generiche. Né può riconoscersi al verbale di arresto il valore di un elemento di riscontro poiché sebbene M. fosse alterato e avesse reagito in modo aggressivo danneggiando delle suppellettili, si tratta di una reazione comprensibile rispetto ad un provvedimento ritenuto ingiusto. Il fatto che i militari abbiano trovato M.C. alterato per avere assunto cocaina non dimostra che abbia posto in essere i maltrattamenti a lui contestati. 2.4. Violazione dell' articolo 572 cod. pen. poiché mancano sia l'elemento soggettivo che l'elemento oggettivo del reato ascrittogli, in quanto la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non integra il reato de quo che ha natura abituale e, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, le vittime hanno parlato di episodi verificatisi nei tre giorni precedenti rispetto a quello dell'intervento dei militari, sicché non ricorrono i presupposti del comportamento abituale. Quanto all'elemento soggettivo le persone offese hanno riferito concordemente che non esisteva alcuna volontà di umiliare o vessare, ma lo scopo della condotta dell'imputato era quello di ottenere denaro da destinare all'acquisto di sostanze stupefacenti. Inoltre le dichiarazioni dibattimentali di M.M. offrono una chiave di lettura diversa degli episodi raccontati, collegando le tensioni alla relazione extraconiugale dell'imputato. Non va poi trascurato che le medesime condotte hanno determinato la condanna dell'imputato per i reati di estorsione e maltrattamenti, e ciò non è corretto sotto il profilo giuridico perché l'imputato o ha agito per estorcere denaro o ha agito per mortificare e vessare i suoi familiari. 2.5. Vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la Corte non si è espressa su uno dei motivi di appello formulati e cioè la richiesta di riqualificare i fatti ai sensi dell' articolo 610 cod. pen. in ragione della carenza dell'elemento dell'ingiusto profitto. Allo stesso modo, il diritto di maltrattamenti dovrebbe essere riqualificato in quello di minacce ex articolo 612 cod. pen. poiché gli episodi contestati hanno valenza episodica ed occasionale. Va peraltro osservato che in caso di riqualificazione dovrebbe dichiararsi non luogo a procedere per essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati. 1.1. I primi due motivi di censura sono generici e manifestamente infondati poiché si limitano a reiterare, sotto diversi profili, le doglianze formulate con il gravame in ordine all'attendibilità della persona offesa M.M., e non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte di appello, che ha ribadito il positivo giudizio di attendibilità della teste, anche alla luce dei numerosi riscontri accertati in occasione dell'intervento domiciliare della Polizia. Non va, peraltro, trascurato che l'imputato all'epoca dei fatti era già stato denunziato per condotte analoghe, ma le due persone offese, moglie e figlia, avevano rimesso la querela e consentito che facesse rientro in famiglia dal 3/10/2019 e che anche in questo giudizio le stesse non si sono costituite parte civile, a riprova della loro disponibilità a perdonare il congiunto e dell'assenza di sentimenti rancorosi che possano averle indotte a formulare accuse calunniose. Dall'esame della sentenza di primo grado emerge, anzi, che la M., avendo, all'esito della vicenda che li aveva coinvolti, trovato un punto di accordo con il genitore, ha dichiarato che questi è una persona amorevole, ma non ha rinnegato, né sconfessato quanto riferito nel corso delle indagini, palesando tuttavia il proprio rammarico per l'accaduto. La teste ha riferito che la situazione familiare si era poi ricomposta, ma ha ribadito che all'epoca in cui si era decisa a chiamare la Polizia, la convivenza era resa intollerabile dai comportamenti violenti e minacciosi del padre, che pretendeva di continuo la consegna di denaro. E' vero che in occasione della sua audizione la teste ha sostenuto che la condotta del padre e le richieste di denaro non erano legate alla sua condizione di tossicodipendenza, ma ad una relazione extraconiugale che lo stesso intratteneva, ma il diverso tenore di queste dichiarazioni è stato adeguatamente vagliato dai giudici di merito, che hanno concordemente escluso che tali divergenze inficino la credibilità complessiva della teste e osservato che le stesse palesano, piuttosto, la volontà della figlia di tutelare l'immagine del padre, con il quale si era riconciliata all'epoca del dibattimento. I giudici hanno al riguardo valorizzato quanto constatato dagli agenti intervenuti nell'abitazione e l'esito degli esami effettuati in occasione dell'arresto del M., da cui è emersa la presenza dei cataboliti della cocaina, confermando la veridicità delle accuse mosse dalla teste. 1.3. La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello, condividendo il giudizio del GUP, ha formulato una motivazione corretta e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza in ordine al delitto di maltrattamenti, osservando che quanto constatato dagli agenti di Polizia in occasione dell'intervento domiciliare costituisce prezioso riscontro delle specifiche accuse formulate dalle due persone offese, che risultano intrinsecamente attendibili e si confermano reciprocamente, raccontando dei comportamenti vessatori e mortificanti assunti dall'imputato e delle violenze anche verbali manifestate dal M., nel periodo successivo al venir meno della misura cautelare dell'allontanamento dal domicilio familiare, esasperandole e costringendole a vivere in un clima di continua tensione. La Corte ha adeguatamente motivato non solo in ordine all'elemento oggettivo del reato abituale di maltrattamenti, che anche se in un breve periodo di tempo si è realizzato con plurimi atti reiterati, ma anche in ordine all'elemento soggettivo individuato nella consapevolezza e volontà dell'uomo di realizzare un quadro abituale di condotte violente e minacciose, idonee ad avvilire e avvelenare la convivenza familiare e le condizioni di vita delle due congiunte. 1.4 La quarta censura è infondata poiché la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui i due delitti di estorsione e maltrattamenti possono concorrere, risultando posti a tutela di beni diversi, il patrimonio e la libertà morale della persona e il rispetto del contesto familiare. Il delitto di maltrattamenti si inserisce nel novero degli illeciti che ledono l'assistenza e i rapporti familiari e non è caratterizzato da alcun profilo di dolo specifico, il delitto di estorsione ha carattere necessariamente patrimoniale. Dalla stessa formulazione dell'imputazione risulta che il contestato delitto di maltrattamenti in famiglia si è articolato in una pluralità di condotte, distinte ed autonome, e in gran parte ulteriori rispetto all'estorsione, il che palesa la presenza di una volontà che trascende i singoli episodi delittuosi e che li unifica in un quadro vessatorio. Il ricorrente afferma che le condotte erano episodiche e sempre finalizzate all'ottenimento di una utilità patrimoniale, con conseguente assorbimento dei maltrattamenti nell'estorsione, ma deve rilevarsi che le modalità dell'azione risultavano superflue rispetto all'obiettivo di ottenere la consegna del denaro e dirette a mortificare la personalità delle due congiunte, esacerbando il clima familiare; per quanto riguarda l'elemento psicologico della fattispecie di cui all'articolo 572 cod., pen., risulta, inoltre, decisiva la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività idonea a tormentare e avvilire le persone conviventi (cfr. Sez. 3 , n. 1508 del 16/10/2018 - dep. 2019, C., Rv. 274341 - 02) e quindi di determinare la lesione di un bene giuridico non omogeneo e altrettanto rilevante rispetto a quello del delitto di estorsione. Nel caso in esame le condotte reiterate del padre, finalizzate a costringere la figlia a versagli denaro, erano accompagnate da insulti, violenze e danneggiamenti posti in essere anche nei confronti della moglie, nella piena consapevolezza di realizzare un quadro reiterato e abituale di condotte vessatorie e aggressive, ingiuriose e minacciose, tali da rendere intollerabile la convivenza familiare, sia pure in un arco di tempo contenuto, come la teste ha ribadito anche in udienza. 1.5. La quinta censura è fondata, limitatamente al delitto di estorsione. Il GUP ha motivatamente escluso l'invocata riqualificazione della condotta estorsiva nel delitto di cui all' articolo 610 cod. pen. sul rilievo che la condotta minacciosa dell'imputato fosse finalizzata a costringere la figlia a versargli denaro; e del delitto di maltrattamenti nell'ipotesi di cui all' articolo 612 cod. pen. in quanto la minaccia era reiterata e si inseriva in un contesto abituale, alimentato dalla consapevolezza di rendere la convivenza familiare intollerabile. A fronte di queste affermazioni, la difesa con l'appello aveva chiesto la riqualificazione della condotta contestata al capo A ai sensi dell' articolo 610 cod. pen. , osservando che manca la prova certa dell'ingiusto profitto, sicché i fatti andrebbero riqualificati come violenza privata. La Corte di merito ha ribadito che i fatti addebitati all'imputato configurano le fattispecie di estorsione e di maltrattamenti e, in questo modo, ha implicitamente respinto la richiesta di riqualificazione avanzata dalla difesa. In relazione al delitto di maltrattamenti la motivazione è corretta per le ragioni già esposte, ma la stessa non appare condivisibile in ordine al delitto di estorsione. Giova, infatti, ricordare che l'estorsione ha come elementi essenziali, oltre alla costrizione tramite violenza e minaccia, l'ingiusto profitto con altrui danno che incide sulla sfera patrimoniale. In genere, nel caso di estorsione avente ad oggetto la consegna di denaro, l'elemento oggettivo si configura come pretesa indebita diretta ad ottenere denaro altrui. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di tentata estorsione (articolo 56 e 629 cod. pen. ) e di violenza privata ( articolo 610 cod. pen. ) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Arsova, Rv. 235195). L'ingiusto profitto consiste in un'utilità contra ius, fondato su una pretesa non tutelata dall'ordinamento giuridico, o perché estranea alla propria sfera giuridica o perché finalizzata a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato o ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, per cui non è data azione giudiziaria, o perché costituita dal corrispettivo di una condotta illecita, come la cessione di sostanza stupefacente o il delitto di usura, (Sez. 2, n. 3498 del 30/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 274897 – 01) Nel caso in esame dalle sentenze di merito non emerge con adeguata certezza la sussistenza dell'ingiusto profitto, in quanto non è precisato se le somme pretese con minaccia dal M.C. fossero o meno nella sua titolarità. Ed infatti dalla documentazione bancaria richiamata dalla difesa nel ricorso, emerge che l'imputato era titolare di due conti correnti: uno cointestato con la moglie e uno dell'azienda agricola di cui era titolare, e che, dopo il suo rientro a casa, la figlia era stata delegata ad operare su detti conti, in forza di un accordo informale, allo scopo di vigilare sulla destinazione delle somme riscosse dal padre. In effetti non viene precisato se il denaro che il padre pretendeva dalla figlia fosse quello riscosso dai detti conti o se la figlia fosse titolare di sue entrate, che era costretta a versare al padre. Va al riguardo evidenziato che M.C. è stato dichiarato non punibile in ordine al tentativo di estorsione contestato al capo C, posto in essere il 25 novembre 2019, in concomitanza con l'intervento della Polizia, e che l'estorsione di cui al capo B si riferisce alla dazione di contenute somme di denaro da parte della figlia; a dispetto di quanto formalmente contestato, dal tenore della sentenza sembra emergere che le condotte estorsive siano state consumate in epoca successiva al rientro in famiglia del M.C., e cioè dalla fine di settembre 2019 fino al 24 novembre 2019. Nella motivazione, infatti, la Corte si concentra su tre episodi avvenuti nel mese di novembre 2019, anche se richiama genericamente il comportamento prodigo e irresponsabile dell'uomo che, a dire delle persone offese, aveva negli anni precedenti dilapidato le risorse familiari per soddisfare i propri vizi e costretto la figlia a ricorrere ai suoi risparmi per mantenere la famiglia. Ciò posto, va osservato che le condotte risalenti al 2017 e comunque precedenti all'ottobre 2018 non rientrano nel capo d'imputazione e comunque sembra che la coercizione non fosse connessa alle minacce del padre, ma alla situazione di precarietà economica del nucleo derivante dal suo comportamento prodigo, che aveva indotto la figlia a farsi carico del mantenimento dei congiunti. In ogni caso, al fine di affermare la responsabilità dell'imputato per il delitto estorsivo, occorre verificare la titolarità delle somme richieste dal M.C. alla figlia, poiché se si tratta di risorse immesse sui suoi conti, personali o aziendali, di cui risulta che potesse liberamente disporre, non può riconoscersi la sussistenza del delitto estorsivo. Se infatti le somme pretese erano comunque riconducibili all'imputato, che solo in forza di accordi familiari aveva delegato la figlia ad operare sui suoi conti, non ricorre l'elemento dell'ingiusto profitto e, a ben vedere, neppure quello dell'altrui danno patrimoniale, poiché l'imputato, sia pure con atteggiamenti minacciosi e impropri, pretendeva la consegna di somme nella sua disponibilità o che la figlia aveva già prelevato dai conti familiari. A diverse conclusioni si dovrebbe pervenire se le somme pretese fossero frutto del lavoro della figlia, costretta a consegnarle al padre. La titolarità delle somme pretese è elemento non adeguatamente indagato nel giudizio di merito, che incide in modo dirimente sulla qualificazione della condotta ascritta al M.C., in quanto la minaccia diretta ad ottenere la consegna di somme proprie, in assenza di limitazioni alla capacità di agire del prevenuto, che non risulta essere stato interdetto o inabilitato, non potrebbe essere ricondotta all'estorsione, ma andrebbe invece qualificata come violenza privata, trattandosi di costrizione esercitata sulla figlia per indurla a porre in essere una condotta contraria alla sua volontà, a prescindere dall'ingiusto profitto. La motivazione impugnata sembra, peraltro, far coincidere l'ingiusto profitto con la volontà dell'imputato di destinare il denaro ottenuto tramite minaccia all'acquisto di sostanze stupefacenti, sottraendoli al ménage familiare. In questo modo si attribuisce alla nozione di ingiusto profitto una connotazione etica, che le è estranea, e si confonde l'elemento materiale del reato con il movente ad agire, che nel caso in esame rileva come elemento circostanziale ai fini del riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti, ma non concorre a integrare la condotta tipica. In forza di queste argomentazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di estorsione con rinvio alla Corte di appello di Bari, che dovrà verificare la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlato altrui danno e la corretta qualificazione giuridica della condotta contestata al capo A, nel rispetto dei principi suindicati. Considerata la definitiva affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di maltrattamenti, unificato per continuazione al più grave delitto di estorsione, la Corte di rinvio dovrà anche rivalutare il trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto.