Riforma della Corte dei Conti: meno responsabilità per tutti!?

Con la legge n. 1/2026 è stata approvata la riforma della Corte dei Conti. La legge modifica la l. n. 20/1994 con l'allargamento dei casi di esclusione della colpa grave, l'irresponsabilità dei soggetti politici (presunzione della buona fede negli atti assunti con il concorso di un soggetto tecnico), la limitazione dell'entità del danno risarcibile al 30% e comunque non oltre il doppio del trattamento economico annuo. Viene inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione dalla gestione delle risorse, la decorrenza della prescrizione dalla commissione del fatto. Sono poi inserite norme sull'attività consultiva della Corte dei Conti e parere implicitamente conforme, sul ritardo nell'attuazione del PNRR-PNC e sulle sanzioni pecuniarie.

Definizione di colpa grave Si definisce in modo compiuto il concetto di colpa grave, la quale ricorrerà in presenza di:  violazione manifesta delle norme; travisamento del fatto; affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; negazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente provata dagli atti del procedimento.   Concetto di violazione manifesta delle norme Ai fini dell'accertamento della violazione manifesta della norma di diritto applicabile e, conseguentemente, della sussistenza della colpa grave , si dovrà tenere conto: del grado di chiarezza della norma violata; del grado di precisione della norma violata; dell'inescusabilità dell'inosservanza; della gravità dell'inosservanza.   Esclusione della colpa grave Non si configurerà colpa grave quando: la violazione o l'omissione derivino dall'essersi adeguati a: indirizzi giurisprudenziali prevalenti; pareri delle autorità competenti; il fatto dannoso tragga origine: da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità; da un atto richiamato ed allegato a quello oggetto di controllo, in quanto ne costituisce il presupposto logico e giuridico. Va rilevato come in passato la colpa grave fosse esclusa ove il danno derivasse da atto vistato e registrato ma solo «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo», previsione ora abrogata, anche perché di difficile applicazione in concreto in quanto di regola l'atto di controllo non indica espressamente i profili considerati ed esaminati. Esclusione della colpa grave negli accordi E' esclusa la sanzionabilità della colpa grave, limitandosi la responsabilità ai soli fatti ed omissioni commessi con dolo, nelle seguenti fattispecie: 1. conclusione di accordi di conciliazione da parte di rappresentanti delle PP.AA. in sede: di procedimento di mediazione; giurisdizionale; 2. conclusione in materia tributaria di: procedimenti di accertamento con adesione; accordi di mediazione; conciliazioni giudiziali; transazioni fiscali. In passato si rispondeva anche in presenza di colpa grave, ove consistente nella negligenza inescusabile derivante da: grave violazione di legge; travisamento dei fatti. Quantificazione del danno Ai fini della quantificazione del danno si prevede che si debba tenere conto anche dell'eventuale concorso alla sua produzione da parte dell'amministrazione danneggiata. Resta confermata la necessità di tenere altresì conto dei vantaggi comunque conseguiti: dall'amministrazione di appartenenza del responsabile; da altra P.A; dalla comunità amministrata.   Potere riduttivo – limite risarcimento danno La legge introduce un duplice limite alla quantificazione del danno o valore perduto da porsi a carico del soggetto responsabile: la condanna non potrà essere superiore al 30% del pregiudizio accertato; in ogni caso il risarcimento non potrà essere superiore: per i dipendenti della P.A. al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva o nell'anno immediatamente precedente o successivo; per coloro che non siano dipendenti della P.A. ma comunque assoggettabili al giudizio di responsabilità della Corte dei Conti, non superiore al doppio del corrispettivo percepito per il servizio reso all'amministrazione; per coloro che sono amministratori della P.A. non superiore al doppio dell'indennità annua percepita per la funzione o l'ufficio rivestiti. Ciò significa che nulla potrà imputarsi, sotto il profilo del danno erariale, a coloro che svolgono incarichi a titolo gratuito e quindi ad esempio anche agli amministratori che rinuncino all'indennità di funzione. Esclusione dell'esercizio del potere riduttivo L'esercizio del potere riduttivo è escluso nelle fattispecie di danno cagionato con: dolo; illecito arricchimento.   Responsabilità dei soggetti politici La legge già prevedeva l'irresponsabilità degli organi politici relativamente ad atti dagli stessi assunti in buona fede ma rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici e amministrativi. Ora il legislatore detta l'interpretazione autentica della suindicata previsione normativa affermando, esclusi i casi di dolo, la presunzione di buona fede dei soggetti politici, sino a prova contraria, nell'ipotesi di atti adottati dall'organo politico nell'ambito delle proprie competenze, in presenza dei seguenti presupposti: 1. atto: proposto dal responsabile di un ufficio tecnico od amministrativo; vistato dal responsabile di un ufficio tecnico od amministrativo; sottoscritto dal responsabile di un ufficio tecnico od amministrativo; 2. assenza di formali pareri di contrario avviso siano essi: interni; esterni. Ciò significa che si avrà praticamente sempre la presunzione di buona fede, considerato che ogni atto, anche adottato dall'organo politico, vede sempre e comunque il concorso del tecnico. Pensiamo a titolo esemplificativo alla fattispecie di una deliberazione di una giunta o di un consiglio comunale la quale: sarà necessariamente corredata del parere di regolarità tecnica del competente responsabile di servizio, espresso ai sensi dell' art.49 d.lgs. 267/00 , esclusi i soli meri atti di indirizzo, dai quali ultimi però mai potrà derivare un danno, concretandosi in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e così via; potrà essere corredata del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, pure espresso ai sensi dell' articolo 49 d.lgs.267/00 , ove importi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; sarà sempre proposta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell' articolo 6 l.241/90 ; sarà sempre sottoscritta dal Segretario Comunale, il quale partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell' art.97 D.lgs. 267/00 , avendo anche funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Anche l'atto dell'organo monocratico, ad esempio un sindaco, se è vero che la legge non prevede l'obbligatoria acquisizione di pareri, né la necessaria assistenza del segretario: dovrà comunque essere proposto dal responsabile del procedimento amministrativo; potrà essere adottato richiedendosi l'assistenza giuridica del segretario comunale. A diverse conclusioni si addiverrà ove l'atto sia stato assunto in difformità da pareri acquisiti nell'ambito del procedimento, sia che si tratti di pareri interni, come ad esempio quello di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile, che di pareri esterni, provenienti da altri soggetti tenuti per legge ad esprimersi ( pareri obbligatori) o il cui parere si sia ritenuto di acquisire nella fase istruttoria, seppur non imposto dalla norma ( pareri facoltativi). In questo caso la buona fede del soggetto politico non si presume. Una questione particolare potrà sorgere ove l'atto sia corredato di pareri od altri istruttori che vanno in direzioni opposte; in questo caso riteniamo che, ad esempio nella fattispecie degli enti locali, a fini di presunzione della buona fede dell'amministratore rilevi il parere di regolarità tecnica di cui all' art.49 d.lgs. 267/00 , che ha la funzione di dare una copertura, sotto il profilo tecnico e giuridico, all'atto nel suo complesso. Sanzione accessoria della sospensione dalla gestione di risorse La riforma introduce una nuova sanzione accessoria che la Corte può, nella sentenza di condanna, “ nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato”. Si tratta della sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo variabile da sei mesi a tre anni. In realtà l'applicazione di detta sanzione accessoria non è immediatamente operativa, richiedendosi un successivo procedimento di revoca dall'incarico daparte della P.A., ai sensi dell' art.21 del D.lgs.165/01 ,con assegnazione del dirigente a funzioni di studio e ricerca. Il procedimento di revoca dovrà essere: avviato immediatamente; concluso “improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passato in giudicato della sentenza”. La legge individua quali destinatari di detta sanzione accessoria dirigenti e funzionari; in realtà l' articolo 21 d.lgs. n. 165/2001 ha ad oggetto la responsabilità dirigenziale, ragion per cui la sanzione in argomento è da ritenersi applicabile solo al personale con qualifica dirigenziale e tutt'al più a quello ad elevata qualificazione. Sorge peraltro il quesito se una siffatta norma possa esser più di danno che altro alla P.A. che si vede costretta ad utilizzare un dirigente solo ed esclusivamente in funzione di studio e ricerca seppur non avendone necessità alcuna. Sanzione accessoria e pagamento spontaneo L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima e quindi della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio delle funzioni di gestione delle risorse. Ciò significa che, quindi, siamo in presenza di un anomalo atto di revoca dall'incarico dirigenziale, forse più assimilabile ad una sospensione da detto incarico, con la conseguenza che l'incarico potrebbe essere affidato solo “ad interim” ad altro dirigente, limitatamente al periodo di durata della sospensione, che sarà quello indicato nella sentenza di condanna, ma che potrebbe anche essere estremamente più limitato in caso di spontaneo pagamento da parte del colpevole di quanto statuito nella sentenza. Prescrizione La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, pari a cinque anni, decorre: dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso a prescindere dal momento in cui la P.A. o la Corte dei Conti ne siano venute a conoscenza; dalla data della sua scoperta solo ed esclusivamente in caso di occultamento doloso realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione.   Obbligo di polizza assicurativa La riforma introduce l'obbligo a carico di chiunque assuma un incarico che importi assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali eventualmente cagionati per colpa grave. La stipula dovrà avvenire prima dell'assunzione dell'incarico. Ciò significa che il professionista non sarà tenuto ad essere in possesso della polizza ancor prima della partecipazione alla procedura di nomina, ma sarà sufficiente che attivi la copertura assicurativa in un momento anche successivo al conferimento dell'incarico, purché antecedente alla sua decorrenza. Controllo preventivo di legittimità La legge modifica l'elenco degli atti oggetto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti. Prevede anche che regioni, province autonome ed enti locali, con norma di legge o di statuto, adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti, possano sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte taluni atti di aggiudicazione di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 14D.lgs. 36/23. In caso di decorrenza del termine gli atti sottoposti a controllo divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità da danno erariale per colpa grave. Pareri in materia di contabilità pubblica e silenzio assenso In tema di pareri in materia di contabilità pubblica il dato saliente è rappresentato dal fatto che ove il parere non sia reso entro il termine perentorio di 30 giorni, nell'ipotesi in cui la P.A. richiedente abbia prospettato una soluzione, il parere si intenderà reso conformemente a detta soluzione, con conseguente esclusione della responsabilità per colpa grave. Ove la P.A. invece si sia limitata a porre la questione senza prospettare soluzione alcuna, il parere si intenderà reso in senso negativo. Riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi delegati aventi ad oggetto la riorganizzazione ed il riordino delle funzioni della Corte dei Conti. Nuove sanzioni per i responsabili dell'attuazione del PNRR-PNC La legge introduce una sanzione pecuniaria a carico di pubblici ufficiali responsabili dei procedimenti per l'attuazione del PNRR-PNC ove, per fatti a loro imputabili, si sia accertato un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento. La sanzione varierà da 150 euro a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo. Responsabilità civile ed erariale degli avvocati e procuratori dello Stato Il regime di responsabilità civile attualmente vigente per i magistrati è esteso alle fattispecie di responsabilità civile, ma anche erariale, degli avvocati e procuratori dello Stato.