Il perimetro di applicazione della riforma: profili sostanziali e processuali. La natura dello ius novum introdotto. Le posizioni alternative che campeggiano in dottrina e giurisprudenza.
Massime dei provvedimenti in commento Tribunale Sez. spec. Impresa - Roma, 29/06/2025, n. 2401 : la nuova formulazione dell' articolo 2407, comma 2, c.c. introduce una limitazione quantitativa alla responsabilità risarcitoria e non un mero criterio alternativo di liquidazione. La modifica dell' articolo 2407, comma 2, c.c. , attuata attraverso la legge 35/2025 , incidendo direttamente sulla struttura del diritto al risarcimento spettante alla società nei confronti del sindaco inadempiente , attraverso l'introduzione di un tetto quantitativo, riveste carattere sostanziale. Pertanto, in assenza di una regolamentazione intertemporale, la novella legislativa non può essere applicata retroattivamente, conformemente al principio di irretroattività, che ne vieta l'estensione a situazioni pregresse, ove ciò implichi una revisione degli effetti giuridici già consolidati o una limitazione della portata del fatto generativo. Corte d'Appello di Venezia, 30 settembre 2025. Pres. Zanon. Est. Marani : l' articolo 2407, comma 2, c.c. , modificato dalla legge n. 35/2025 , ha natura sostanziale, con la conseguenza che il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla norma, è destinato ad applicarsi, in assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale, sulla base del generale principio di cui all'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai atti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Il limite legale è, in ipotesi, costituito da tutti i compensi pattuiti per il periodo cui si riferisce la mancata rilevazione delle irregolarità di bilancio. Il caso di specie del Tribunale di Roma e la soluzione alla luce della riforma La natura sostanziale della norma, e il criterio applicativo “attenuato” in assenza di una norma di diritto intertemporale. Il fondamento del sequestro conservativo concesso. In seguito alla dichiarazione di fallimento di una società di capitali, la Curatela, ha proposto due richieste: ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo i beni dell'ex-amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale della società fallita , a tutela del diritto di credito risarcitorio derivante dalle loro inosservanze ai rispettivi obblighi di legge. L'obbligo di conservare l'integrità del patrimonio sociale in seguito al verificarsi della causa di scioglimento della società consistente nella perdita integrale del capitale sociale, nonché nell'avere effettuato distrazioni ingiustificate in favore di società a lui stesso riconducibili l'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dall' articolo 146, comma 2, l.fall. L'amministratore convenuto non si è costituito nel procedimento cautelare. I sindaci si sono invece costituiti, e hanno contestato il fondamento della responsabilità ad essi ascritta; in particolare, in merito sul quantum del debito risarcitorio , hanno invocato il limite di quantificazione del danno, parametrato a un multiplo del compenso annuo, introdotto con la legge n. 35 del 14 marzo 2025 di modifica del secondo comma dell' articolo 2407 c.c. Con l'ordinanza in commento, il tribunale ha autorizzato il sequestro conservativo richiesto nei confronti unicamente dell'ex-amministratore unico della società fallita, fino a concorrenza di un importo pari alla differenza dei netti patrimoniali di periodo. In seguito alla dichiarazione di fallimento di una società di capitali, la Curatela, invia l'amministratore convenuto non si è costituito nel procedimento cautelare. I sindaci si sono invece costituiti, e hanno contestato il fondamento della responsabilità ad essi ascritta. Nel caso della Corte di Appello di Venezia la natura sostanziale della norma si confronta con la copertura assicurativa offerta dalle polizze opposte in controdeduzione dai sindaci per la limitazione del danno risarcibile. Una apertura all'estensione applicativa dello ius novum della riforma. A fronte del nesso evincibile dagli articolo 2403, 2403- bis e 2407 c.c. – tra doveri dei sindaci funzionali agli obiettivi da perseguire, poteri necessari allo scopo e contrappesi di responsabilità – oggi, nell' articolo 2407 , la disciplina della responsabilità risulta considerata a parte, mediante una correlazione tra determinazione massima del debito risarcitorio e compenso percepito. È stato così introdotto un tetto variabile dell'entità risarcitoria costituito da un multiplo del compenso annuo , una sorta di massimale che il sindaco può essere chiamato a pagare se convenuto a tale titolo. In questo modo il legislatore ha mostrato di allinearsi a un principio di proporzionalità evinto da alcune raccomandazioni al sistema integrato degli ordinamenti continentali. Il testo novellato dell' articolo 2407 c.c. si muove, quanto ai sindaci, nella medesima ottica: mantiene invariato il contenuto del primo e del terzo comma – rispettivamente concernenti gli obblighi e i doveri dei sindaci stessi – e muta invece il testo del secondo comma, introducendo un limite di responsabilità. Va innanzitutto segnalato che la polizza copre (lettera A delle condizioni aggiuntive) anche i danni arrecati dall'assicurato quale componente del collegio sindacale. Posto che, come noto, quest'ultimo è organo collegiale è evidente che un danno prodottosi nell'espletamento di tali incombenze non può che essere cagionato dall'attività di almeno due persone, sicché la clausola di cui si discute renderebbe di fatto contraddittoria la regolamentazione contrattuale posto che il contratto da un lato prevederebbe la copertura (integrale) nel caso di svolgimento di funzioni collegiali e dall'altro lato verrebbe a limitarla fortemente. Infatti, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte, solo in tal modo risulta attuata la funzione propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex articolo 1203 n. 3 c.c. , nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale. Dello stesso tenore Cass. Civ. Sez. III, n. 20322/2012 , secondo la quale, per assolvere a tale funzione, la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può che conformarsi all'obbligazione stessa dell'assicurato che nel caso di risarcimento imputabile a più persone è solidale. L'obbligo assicurativo è posto dal legislatore a tutela di interessi generali, mira cioè ad assicurare che la parte danneggiata da condotte del professionista possa conseguire un ristoro effettivo. Tale intento è evidente nella precisazione secondo cui l'assicurazione stipulata deve essere “idonea” e quindi tale da garantire l'integrale copertura del danno senza vuoti o buchi di tutela. È noto che la giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle Sez. U n. 9140 del 06/05/2016, ha ritenuto, con riferimento alla diversa clausola claim made , che il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola che esponga il garantito a buchi di copertura . Il ragionamento è stato svolto considerando che è peraltro di palmare evidenza che qui non sono più in gioco soltanto i rapporti tra società e assicurato , ma anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo , essendo stato quel dovere previsto (dall' articolo 5 del d.P.R. 137/2012 n.d.t.) nel preminente interesse del danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico. E di tanto dovrà necessariamente tenersi conto al momento della stipula delle “convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (n.d.t. quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del citato D.P.R.). Tali considerazioni possono essere estese alla questione in esame in quanto comune è la necessità di tutelare , per il tramite di idonea copertura assicurativa, il diritto al ristoro dei danni subiti . Quindi, le finalità di tutela del danneggiato devono sempre orientare il giudice nell'interpretazione ed eventualmente nel giudizio sulla validità della clausola che limita la copertura del professionista, dovendo escludersi che l'articolo 29 si riferisca ai danni arrecati quale componente del collegio sindacale. Le novità normative: il profilo tecnico della riforma e l'incidenza operativa sulla responsabilità dei sindaci. Mansioni operative e ommesso controllo. I temi interessati dalla modifica dell'articolo 2407 comma 2 L' introduzione di un nuovo meccanismo prescrizionale per effetto della l. n. 35 del 2025 ha aggiunto anche un altro elemento di novità apparentemente sintonico al sistema delineato per i revisori contabili , ovvero il termine di prescrizione (attuale quarto comma dell'articolo 2407) che, sulla falsariga dell' articolo 15 del d.lgs. n. 39 del 2010 (recante l'attuazione della direttiva 2006/43-CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), resta individuato in cinque anni decorrenti dal deposito della relazione di cui all' articolo 2429 c.c. In sostanza, il termine non decorre (più) dal momento in cui si riscontrano le conseguenze della violazione del dovere di vigilanza , ma dal deposito della relazione sul bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno. La perdita integrale del capitale sociale e l'indebita prosecuzione da parte dell'amministratore dell'attività sociale. La possibile adozione dei c.d. criterio dei netti patrimoniali L'«amministratore avrebbe dovuto porre la società in liquidazione e, fino ad allora, gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. In tale situazione, ex articolo 2486 c.c. dispone, al suo primo comma. Ai sensi del terzo comma in ordine ai criteri per la liquidazione del danno, operanti, in via presuntiva. Si può ricorrere a criteri di tipo diverso :a)in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica b) in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione». Il fondamento della responsabilità dei sindaci L' articolo 2407 c.c. secondo comma (come modificato dall' articolo 1, comma 1, legge 14 marzo 2025, n. 35 ), nel caso di specie : i sindaci rispondono, per fatto proprio, in solido con gli amministratori, “per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi. In questo caso è stabilito l'omesso controllo degli stessi, non avendo i sindaci rilevato la perdita del capitale sociale, assentendo implicitamente alla prosecuzione da parte dell'amministratore dell'attività sociale, evertendo il perimetro normativamente consentito. Lo ius novum della riforma e il dies a quo dell'applicazione in assenza di diritto intertemporale È stabilito un limite quantitativo al debito risarcitorio dei sindaci , parametrato alla misura del compenso ad essi attribuito per l'incarico conferito. in vista di determinare l'ammontare sino a concorrenza del quale la misura cautelare richiesta potesse venire concessa. Il Tribunale di Roma non ha ravvisato l'applicabilità atteso che la fattispecie in oggetto è diversa dall' articolo 2486 c.c. , novellato (la quale, con riguardo alla determinazione della misura del danno conseguente alla indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante l'avvenuto verificarsi di una causa di scioglimento della società, ha introdotto un criterio di liquidazione equitativa del danno, peraltro già da tempo recepito in via giurisprudenziale; laddove, per contro, nella novella del 2025 deve ravvisarsi una disposizione avente natura prettamente sostanziale diretta a introdurre una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto risarcitorio vantato dalla società e dai creditori sociali nei confronti del sindaco che abbia colposamente violato i propri obblighi di legge.). Questi hanno rappresentato di essere assicurati contro i rischi professionali: la polizza assicurativa costituisce una idonea garanzia dell'assolvimento dell'eventuale statuizione di condanna. Pertanto, è stata concessa la misura cautelare richiesta nei confronti del solo amministratore unico, e ha invece respinto l'analoga istanza proposta nei confronti dei sindaci, per la carenza del requisito del periculum in mora . La natura sostanziale della norma costituisce ius controversum come di fatto viene involontariamente obliterato dalla Corte d'Appello di Venezia Chi sostiene la natura sostanziale nega l'operatività immediata del limite risarcitorio a fronte delle violazioni anteriormente commesse, e di conseguenza suppone che la norma novellata non sia punto applicabile nei giudizi in corso. Per la tesi favorevole: tutte le previsioni introdotte nell' articolo 2407 c.c. hanno natura sostanziale; con riguardo al limite quantitativo al risarcimento v'è stata un'alterazione del contenuto del diritto (al risarcimento, appunto) in esito a una previsione di portata innovativa quanto ai criteri di determinazione; l'introduzione del tetto agli obblighi risarcitori dei sindaci non costituisce un mero criterio di liquidazione del danno rivolto al giudice, ma dà ingresso a una limitazione della pretesa risarcibile, con preclusione per i danneggiati di ottenere il risarcimento eccedente l'ammontare del cap; una tale preclusione conforma il diritto del creditore e l'obbligo del debitore, così da ridefinire l'oggetto stesso dell'obbligazione risarcitoria. La tesi oltranzista che abbandona la natura sostanziale della norma. La questione della retroattività Si tenga presente che vi è una differenza tra le regole di diritto intertemporale e le disposizioni propriamente transitorie. Queste costituiscono un tipo a sé di norme, destinato a risolvere i problemi nascenti dalla successione di leggi nel tempo mediante il dettame di una disciplina diversa e specifica delle situazioni giuridiche pendenti. Diversamente le norme di diritto intertemporale finiscono, in genere, per disciplinare in blocco (salve eventuali eccezioni) l'efficacia temporale delle norme sopravvenute e di quelle precedenti, mediante l'esatta individuazione del momento di passaggio dalla vecchia disciplina alla nuova. Da questo punto di vista insistere sulla natura sostanziale di una norma o di una legge di riforma non rileva più di tanto. L'efficacia immediata si fonda sul criterio di sovranità della legge, o di preminenza della funzione legislativa. Sicché ogni norma, salvo che non vi siano disposizioni transitorie, è destinata a disciplinare immediatamente, con effetti ex nunc , ogni situazione giuridica rientrante nella sua sfera di previsione. La riforma dell' articolo 2407 c.c. non sarebbe ascrivibile al rango di previsione sopravvenuta che integri (e si inserisca all'interno di) una disciplina sostanziale. Rileva invece il rapporto funzionale del nuovo precetto con la struttura della fattispecie di responsabilità, e con le fonti della stessa. Il risarcimento del danno non può essere scisso dalla fonte dell'obbligazione risarcitoria , attesa la Sua natura rimediale/ ripristinatoria, equilibratrice e satisfattoria a fronte di un diritto ingiustamente leso. Il danno va liquidato sulla base delle regole vigenti al momento . Quindi la norma a questa stregua sarebbe applicabile nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge che la contiene, essendo il ius superveniens normalmente applicabile agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente. Lo ius novum in questo caso non determinerebbe in sé effetti nuovi rispetto a quei fatti, se non dinanzi a una previsione espressa di diritto intertemporale a ciò dedicata, visto che per l' articolo 11 disp. prel. c.c. la legge non dispone che per l'avvenire e non ha, salvo che non sia diversamente stabilito, effetto retroattivo. La struttura della fattispecie invece è rimasta tal quale semplicemente mutando il criterio di quantificazione del danno risarcibile dal sindaco mediante individuazione di una soglia massima rapportata al suo compenso, ferme restando le componenti del risarcimento. In questo caso è ineludibile un'applicazione immediata del parametro liquidatorio( è stato introdotto un tetto variabile dell'entità risarcitoria, ma è rimasta nel perimetro della fattispecie di responsabilità tradizionalmente considerata) Il secondo comma dell' articolo 2407 non ha modificato l'individuazione del fatto generatore , né i criteri di determinazione del danno risarcibile , che restano gli stessi anche in rapporto ai nessi causali. Ha stabilito un precetto di attenuazione alla sola condizione che il sindaco non abbia agito con dolo. L'interconnessione con il fondamento della responsabilità penale gli effetti della l. 35/2025 (entrata in vigore il 12 aprile 2025) sulla disciplina delle responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali La l. 35/2025 ha rimosso il vincolo di solidarietà ex lege (sancito dal testo previgente dell' articolo 2407, comma 2, c.c. ) nella responsabilità pro quota dei componenti dell'organo di controllo rispetto a quella degli amministratori, operando una netta distinzione tra comportamenti dolosi e comportamenti colposi. Per quanto riguarda i fatti dolosi, la solidarietà con gli amministratori necessariamente persiste , anche alla luce dell' articolo 40, comma 2, c.p. , a norma del quale «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» (ferma restando la necessità – più volte evidenziata dalla Cassazione – che il nesso causale tra la violazione dei doveri di vigilanza e la consumazione del reato debba essere provato in maniera rigorosa, verificando che il mancato attivarsi da parte del sindaco abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori). Diverso è il caso dei fatti colposi, in cui la solidarietà non sarà più automatica, ma scatterà solo ove si dimostri l'imputabilità ai sindaci – in concorso con gli amministratori – del fatto dannoso, e cioè sia offerta la prova del nesso causale tra la violazione degli obblighi di vigilanza ed il danno derivato alla società, ai creditori e ai terzi. Conclusioni: pur in assenza di una disposizione transitoria, l'introduzione di un tetto al risarcimento deve ragionevolmente applicarsi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima Ciò sia perché, come osservato dal Tribunale di Bari, infra citato, si tratta di una previsione lato sensu procedimentale, poiché si limita ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo) senza che tale interpretazione “incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”. Il dovere di vigilanza (che costituisce l'obbligazione caratteristica dei sindaci) si concretizza infatti in un'attività complessa e costante, che si protrae durante tutto il corso dell'incarico e non si riduce né si esaurisce in singoli atti specifici collocabili in uno specifico momento temporale. Di conseguenza il tetto al risarcimento è parametrato al compenso deliberato , e non a quello effettivamente “percepito”, e deve intendersi riferito non “ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno” , ma al danno complessivo imputabile a ciascun sindaco. Sul punto regula iuris Tribunale di Bari, Sezione Spec. Impresa Ordinanza, 24 aprile 2025 Nel caso esaminato, il Tribunale, chiamato a valutare l'azione di responsabilità promossa nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società fallita, applicando per la prima volta il nuovo regime normativo, sintetizza il contenuto della riforma e ne delinea i principî giuridici applicati, fornendo soluzioni interpretative in merito al tetto massimo risarcitorio, al suo ambito temporale di efficacia e ai relativi criteri di quantificazione del danno. Le conclusioni assunte dal giudice barese possono essere riassunte come segue, in modo neutro e oggettivo. Il giudice afferma che il riferimento al limite risarcitorio deve essere inteso come riferito al compenso riconosciuto e deliberato in favore del sindaco, a prescindere dal suo effettivo incasso; .stabilisce che pur in mancanza di una esplicita norma transitoria, la nuova disciplina possa applicarsi anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, trattandosi di una disposizione di natura “ lato sensu ” processuale, in quanto introduce un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo risarcibile) rivolto direttamente al giudicante. A sostegno di tale impostazione vengono richiamate le ordinanze della Suprema Corte n. 5252 e n. 8069 del 2024, con cui si è chiarito che una norma sopravvenuta che si limiti a codificare un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, non alterando il diritto al risarcimento né la fattispecie della responsabilità, sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso. Per perseguire queste finalità la l. 35/2025 è intervenuta sull' articolo 2407 c.c. con tre modifiche , ciascuna delle quali comporta il sorgere di delicate problematiche interpretative, dalla cui soluzione derivano rilevantissime conseguenze sul piano operativo. Si tratta: della soppressione della disposizione che stabiliva la responsabilità solidale ex lege dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori; dell'introduzione di un tetto alla responsabilità, parametrato al compenso; dell'introduzione di un termine prescrizionale all'azione di responsabilità.