In tema di manutenzione delle strade il criterio funzionale prevale su quello dominicale

Ai fini dell’individuazione della posizione di garanzia fissata dall’articolo 14 c.d.s., concernente gli obblighi di controllo e gestione del rischio relativo alla sicurezza della circolazione sulle strade aperte all’uso pubblico, al criterio funzionale si correla quello della titolarità del bene: tra i diversi enti pubblici considerati, deve ritenersi proprietario quello cui è attribuita la funzione corrispondente all’uso pubblico della strada, individuata in ragione dell’ambito territoriale e funzionale del collegamento assicurato.

Questo il principio di diritto affermato dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1426, depositata in cancelleria il 14 gennaio 2026. Il Giudice penale di Pace dichiarava il Sindaco, con delega ai “Lavori pubblici”, e il dirigente comunale dei settori “Manutenzione”, “Urbanistica” e “Igiene del Territorio”, responsabili , in cooperazione colposa, del reato di lesioni colpose gravi subite da una ciclista che cadeva su una strada di bonifica a causa della presenza di una buca di notevoli dimensioni. Il rimprovero mosso agli imputati riguardava la colpa specifica concernente l' omessa gestione , pulizia e manutenzione del manto stradale e/o la mancata apposizione della relativa segnaletica , in violazione dell' articolo 14 c.d.s. , oltre che la colpa generica per aver omesso di vigilare affinché l'uso della strada avvenisse senza pericolo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Sindaco, lamentando violazione di legge, con riferimento agli articolo 14 e 3 comma 1, n. 52, c.d.s. , e vizio di motivazione, in relazione all'attribuzione a suo carico dell'obbligo di garantire la sicurezza della strada solo per la sua posizione, per la qualifica rivestita e sull'erroneo presupposto che fosse il Comune il soggetto tenuto alla manutenzione della strada, che in realtà appartiene a un Consorzio di Bonifica , ente pubblico locale che svolge attività volta al perseguimento di scopi di pubblico interesse attraverso il finanziamento realizzato mediante contributi anche da parte degli enti territoriali, che si è occupato nel tempo della manutenzione della strada. I motivi sono stati ritenuti infondati e non meritevoli di accoglimento. Il Collegio rileva che la tesi che fa coincidere la titolarità del diritto di proprietà sulla strada con l'attribuzione della posizione di garanzia , oblitera gli aspetti funzionali sottesi al testo normativo contenuto negli articolo 14 e 3 comma 1, n. 52) e che non trova conferma nella interpretazione complessiva della disciplina del codice della strada . In tal senso, dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 2, lett. f), e comma 5 e dell'articolo 14 comma 1, rileva che l'articolo 6 comma 5 attribuisce al Sindaco il potere di emanare le ordinanze finalizzate a regolamentare in generale la circolazione sulle strade comunali e le strade vicinali, alle quali sono accomunate, ex articolo 3, n. 52, quelle di bonifica. La disciplina contenuta nel codice della strada risulta, quindi, retta da un principio di organizzazione dell'apparato amministrativo deputato alla gestione e al controllo della sicurezza delle strade, direttamente collegato alla garanzia della circolazione sicura nelle strade aperte all'uso pubblico, in quanto concreta realizzazione della libertà di circolazione, riconosciuto ai cittadini dall' articolo 16 Cost. La posizione di garanzia emergente dall'articolo 14 risponde a una logica funzionale, in quanto la disposizione identifica nell'ente territoriale, individuato a seconda della rilevanza della strada, e non in qualsiasi ente pubblico, il soggetto “proprietario”, cui risultano attribuiti gli obblighi di gestione e di controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione. Tale interpretazione risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale - condivisa anche da quella amministrativa - che ha avuto modo di rilevare che ai fini della definizione di strada , è rilevante, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, la destinazione di una determinata superficie a uso pubblico, e non la titolarità, pubblica o privata, della proprietà. È pertanto, l' uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada , come confermato dall'articolo 2 comma 6, lett. d), ultimo periodo, ai sensi del quale le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione - articolo 3 comma 1, n. 52 - di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. Il Comune che esercita la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l' obbligo di assicurare che il suo uso si svolga senza pericoli e, conseguentemente, è responsabile verso i terzi danneggiati per la sua eventuale inosservanza. L'articolo 2 dopo aver disposto, al comma 2, la classificazione delle strade pubbliche, sulla base delle relative caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, al comma 5 individua l'amministrazione competente attraverso il richiamo alla funzione di uso pubblico svolta da ciascuna tipologia di collegamento, prevedendo che, per esigenze di carattere amministrativo, le strade così classificate si distinguano in statali, regionali, provinciali e comunali.  In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

Presidente Dovere - Relatore Calafiore   Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Parma ha dichiarato S.G. e G.A. responsabili, in cooperazione colposa, del reato di lesioni colpose gravi subite da T.M.C., in ( omissis ), il ( omissis ), a seguito di un incidente stradale occorsole, quando, percorrendo con il proprio velocipede da corsa il tratto di strada dal ( omissis ) in direzione ( omissis ) (tratto in discesa), nel Comune di ( omissis ), transitava su una buca di dimensioni notevoli (lunga circa 4,90 m, larga circa 90 cm e profonda circa 12 cm), così cadendo al suolo e riportando una malattia nel fisico con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. 3. L'odierno ricorrente era stato chiamato a risponderne in qualità di Sindaco p.t. del Comune di ( omissis ), responsabile della delega ai “Lavori pubblici”. A.G., era stato chiamato a rispondere quale responsabile, per il medesimo Comune, dei settori “Manutenzione”, “Urbanistica” e “Igiene del Territorio”, con poteri di spesa. A carico di entrambi sono stati ritenuti profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto dell' articolo 14 C.d.S. , per aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina stradale. 4. La sentenza, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati, pacifica la dinamica del sinistro, ha osservato che il rimprovero mosso agli imputati riguardava l'aver omesso di provvedere alla costante gestione, pulizia e manutenzione del manto stradale ( omissis ) e/o alla apposizione della relativa segnaletica, come imposto dall' articolo 14 C.d.S. Il profilo di colpa generica era stato individuato nell'aver, con imprudenza, imperizia e negligenza, omesso di vigilare, attraverso il servizio di appositi dipendenti, affinché l'uso della strada avvenisse senza pericolo per gli utenti, anche apponendo idonea segnaletica di pericolo nella immediata vicinanza di punti di dissesto caratterizzati da criticità, ovvero inibendo il passaggio sugli stessi o imponendo le opportune correzioni al passaggio degli utenti. Nonché consentendo il passaggio libero e veloce a veicoli e ciclisti e non impedendo il ricorso a condotte di guida non consone alle specifiche condizioni della strada. 5. La sentenza ha ritenuto preliminare la classificazione della strada teatro del sinistro, ritenuta strada di bonifica, ai sensi dell' articolo 3 n. 52 C.d.S. , trattandosi di una strada privata posta fuori dai centri abitati, ad uso pubblico. Inoltre, la Corte ha affermato che il collegamento che la strada realizza tra il Comune e la frazione determina la qualificazione della stessa in termini di strada comunale, in forza dell' articolo 2, comma 6, C.d.S. , che estende tale qualifica anche alle strade vicinali in caso di destinazione a uso pubblico. La giurisprudenza di legittimità, civile e penale, ad avviso della sentenza impugnata, aveva confermato tale interpretazione. Dunque, spetta ai comuni nel cui territorio ricadono strade così classificabili, l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada oltre che all'opposizione e alla manutenzione della segnaletica necessaria. Obblighi funzionali a garantire la sicurezza della circolazione, vale a dire la sicurezza delle persone e dei veicoli che si trovino a transitare lungo la strada. Da tali premesse la decisione ha tratto la base normativa della posizione di garanzia ricoperta dagli imputati, nonché il profilo di colpa specifica derivante dalla violazione dell' articolo 14 C.d.S. , che assegna agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Tra i compiti indicati dall'articolo 14, al comma 1 lett. c), la sentenza ha attribuito rilevanza particolare all' omesso adempimento dell'obbligo di provvedere alla manutenzione della segnaletica prescritta. 5. La sentenza ha pure riconosciuto il profilo di colpa generica, in ragione della ritenuta violazione delle norme di generale prudenza, che avrebbero dovuto indurre ciascuno al rispetto degli obblighi imposti dalle rispettive qualifiche. In particolare, tali contenuti derivavano, per quanto riguarda il Sindaco S.G., dalla deliberazione sindacale prot. 3537, relativa alla nomina della giunta datata 7 giugno 2019, e quanto al dott. G., dal decreto sindacale n. 4 del 30 agosto 2019 . In tale ottica, l' articolo 14 C.d.S. richiamava, quanto agli specifici compiti di segnalazione, il disposto dell' articolo 37 C.d.S. , che impone l'apposizione e la manutenzione della segnaletica al Comune. Si configurava dunque come prioritario l'intervento più radicale sulla strada in questione, essendo stato più volte segnalata la situazione di pericolo con la sollecitazione alla collocazione di segnaletica ovvero la richiesta di chiusura di un tratto di carreggiata. La sentenza, inoltre, ha precisato che dai contenuti della corrispondenza intercorsa tra il Comune di ( omissis ) e il Consorzio di Bonifica, confermati anche dalla successiva convenzione tra i due enti, era stato accertato che vi era una consolidata ripartizione di compiti, secondo la quale l'intervento del Consorzio era previsto solo a fronte di eventi straordinari e comunque su richiesta del Comune. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, aveva avuto modo di fare applicazione dell'ipotesi del concorso colposo tra Sindaco e dirigenti, in relazione agli articolo 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 , considerando l'azione sinergica dell'omissione del controllo sull'operato dei dirigenti, con attivazione dei poteri sostitutivi spettanti al Sindaco, nell'ipotesi di pericolo per la salute delle persone. Da ultimo, la sentenza ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla costituita parte civile, ritenendo che il risarcimento preteso fosse riferito al danneggiamento di beni materiali e, dunque, fosse estraneo all'ambito dell'accertamento della responsabilità per il reato di lesioni. 6. Avverso la già menzionata decisione propone ricorso per cassazione, attraverso il proprio difensore, S.G., articolando, sotto un'unica rubrica, due motivi di censura. Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento agli articolo 14 e 3, comma 1 n. 52, C.d.S. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio di motivazione, in relazione alla attribuzione in capo al Comune di ( omissis ) e, quindi, in capo anche al medesimo ricorrente, quale Sindaco dello stesso Comune, dell'obbligo di garantire la sicurezza della strada ( omissis ), ove si era verificato l'evento oggetto di processo. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'efficienza causale tra la caduta della persona offesa dalla bicicletta con la quale percorreva la strada in questione e lo stato di dissesto del manto stradale nel tratto percorso. Le lesioni subite dalla parte offesa erano state ascritte agli imputati solo per la loro posizione, per la qualifica rivestita e sull'erroneo presupposto che il Comune di ( omissis ) fosse il soggetto tenuto alla manutenzione della strada interessata dall'evento lesivo e all'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica. Il ricorrente evidenzia che la strada ( omissis ) rientra tra le strade appartenenti al Consorzio della Bonifica ( omissis ), come risulta dall'elenco delle strade di bonifica ricadenti nel Comune di ( omissis ) prodotto dal P.M. e menzionato dalla sentenza impugnata e che comunque viene allegato al ricorso. Il Consorzio ha natura di persona giuridica di diritto pubblico e, per la realizzazione delle proprie finalità, riceve dai proprietari dei beni immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, contributi per le spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica sostenute. La sentenza ha ritenuto che il compito di provvedere alla manutenzione e all'apposizione della segnaletica sulla strada spetti al Comune di ( omissis ) in ragione della classificazione della strada secondo il Codice della Strada , tuttavia, sostiene il ricorrente, sarebbe meramente apodittica l'affermazione della natura comunale della strada in ragione dell'esistenza di un collegamento tra il capoluogo del Comune con le sue frazioni o tra le frazioni fra di loro. L'affermazione sarebbe stata contraddetta dalle dichiarazioni del teste M. B., secondo il quale la strada in questione è una strada esterna al centro abitato di ( omissis ), che non collega frazioni. La sentenza sarebbe incorsa in errore anche con riferimento all'affermazione della individuazione degli obblighi a carico del Comune, per effetto del disposto dell' articolo 3, comma 1 n. 53 C.d.S. , in quanto si tratterebbe di strada vicinale. L' articolo 14 del C.d.S. , infatti, attribuisce i compiti di manutenzione specificamente indicati agli Enti proprietari delle strade e tale non è il Comune di ( omissis ). Neppure poteva farsi ricorso alla nozione di strada vicinale, per cui il comma 4 dell'articolo 14 prevede l'obbligo manutentivo in capo al Comune, perché la relativa nozione si riferisce alle strade private, ma tale natura non appartiene alla strada ( omissis ) che appartiene all'ente pubblico Consorzio della bonifica ( omissis ). Si tratta, sostiene il ricorrente, di strada destinata al pubblico transito, certamente assoggettata alla disciplina del Codice della Strada , in relazione alla quale tutti gli obblighi manutentivi ricadono esclusivamente sull'Ente proprietario. La conclusione non muterebbe neanche considerando il disposto dell' articolo 37 del Codice della Strada , in relazione agli obblighi di manutenzione della segnaletica stradale. Infatti, dai contenuti dei documenti prodotti dalla difesa del ricorrente nel corso del giudizio (estratti dal sito della Regione Emilia-Romagna sugli interventi manutentivi affidati ai Consorzi di bonifica e dichiarazioni del teste U. e dal teste B.) si evincerebbe che sia stato il Consorzio ad occuparsi nel tempo della manutenzione della strada, anche affidando il lavoro ad una ditta terza, dopo l'evento oggetto di processo. Il ricorrente denuncia, poi, il travisamento dell'informazione derivata dalla produzione della Convenzione tra il Comune di ( omissis ) e il Consorzio, posto che l'atto non ha chiaramente a oggetto le strade di bonifica, ma altre strade comunali in ordine alle quali la Convenzione individua gli oneri e i compiti delle parti. 7. La parte civile ha depositato una memoria, con la quale ha contestato il fondamento dei motivi di ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. I motivi sono infondati e non meritano accoglimento. 2. I due profili di censura sollevati sono strettamente connessi e richiedono una trattazione unitaria. La linea difensiva muove dall'errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla sentenza impugnata in punto di individuazione dell'ente proprietario della strada e quindi in posizione di garanzia ex articolo 14 C.d.S. , che, ad avviso della parte, non può che ravvisarsi nel Consorzio della Bonifica Parmense, ente pubblico locale che svolge attività volta al perseguimento di scopi di pubblico interesse attraverso il finanziamento realizzato dal versamento di contributi anche da parte degli enti territoriali interessati. 3. Data questa premessa, attesa la natura pubblica del Consorzio, sarebbe erronea la sussunzione della concreta fattispecie nell'ambito applicativo dell' articolo 3, comma 1, n. 52), C.d.S. , intitolato “Definizioni stradali e di traffico”, secondo cui per strada vicinale (o poderale o di bonifica) deve intendersi una strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. Inoltre, poggerebbe su un travisamento del fatto la ulteriore sussunzione della concreta fattispecie operata dalla sentenza all'interno dell'articolo 2, comma 6 lett. d) C.d.S. , posto che tale disposizione include nell'ambito delle strade comunali quelle che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, nel caso di specie, le dichiarazioni del teste M.B. (istruttore tecnico presso l'ufficio tecnico del comune di ( omissis )) avrebbero provato che la strada in questione non collega frazioni ed è esterna al centro abitato. Pure errata sarebbe, per la natura pubblica del Consorzio, l'inclusione della strada in questione nel novero delle strade vicinali, ex articolo 3, comma 1, n. 53) C.d.S. , con consequenziale attribuzione al comune dei compiti dell'ente proprietario ai sensi dell' articolo 14, comma 4, C.d.S. 4. Del resto, sempre dalle dichiarazioni del teste B. si sarebbe tratta la prova che era stato in effetti il Consorzio a provvedere all'apposizione della segnaletica e alla manutenzione della strada in questione. 5. La tesi sostenuta dal ricorrente si affida a una lettura del contenuto dell' articolo 14 e dell'articolo 3, comma 1 n. 52), C.d.S. coincidente con il dato formale della titolarità della proprietà dell'area ove insiste la strada, con totale obliterazione degli aspetti funzionali sottesi al testo normativo. Per tale via, si giunge a far coincidere tout court la titolarità del diritto di proprietà sulla strada con l'attribuzione della posizione di garanzia ex articolo 14 C.d.S. 6. Si tratta di tesi che non trova conferma nella interpretazione complessiva della disciplina del codice della strada, che si pone come un corpus normativo tendenzialmente autosufficiente e speciale rispetto alla disciplina di diritto civile comune, nonché, segnatamente, delle norme a cui occorre fare riferimento nella disamina della fattispecie. Vengono in evidenza, in particolare: - l'articolo 2 C.d.S, relativo alla “Definizione e classificazione delle strade”, che, dopo aver elencato tra le diverse classificazioni delle strade, alla lettera F, le “Strade locali” le definisce quali strade urbane od extraurbana opportunamente sistemate ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade; - l'articolo 2, comma 5, secondo cui, “Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali , regionali , provinciali , comunali , secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune”; - l'articolo 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, comma 1, secondo il quale “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. A tali indici normativi va affiancata l'ulteriore considerazione che l' articolo 6, comma 5) del C.d.S. attribuisce al Sindaco il potere di emanare le ordinanze di cui al comma 4, finalizzate a regolamentare in generale la circolazione sulle strade comunali e le strade vicinali (alle quali sono accomunate ex articolo 3 n. 52) quelle di bonifica). 7. La disciplina di settore contenuta nel codice della strada, dunque, è retta da un principio di organizzazione dell'apparato amministrativo deputato alla gestione e al controllo della sicurezza delle strade, direttamente collegato alla garanzia della circolazione sicura nelle strade aperte all'uso pubblico, in quanto concreta realizzazione della libertà di circolazione, riconosciuto ai cittadini dall' articolo 16 Cost. La posizione di garanzia emergente dall' articolo 14 C.d.S. risponde a una logica funzionale, in quanto la disposizione individua nell'ente territoriale, individuato a seconda della rilevanza della strada, e non in qualsiasi ente pubblico, il soggetto “proprietario” della stessa, a cui risultano attribuiti gli obblighi di gestione e di controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione. 8. Si tratta, peraltro, di interpretazione del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale. Infatti, già Sez. 4 del 26 gennaio 2011, n. 2582 ha avuto modo di rilevare che ai fini della definizione di strada , è rilevante, ai sensi dell' articolo 2, comma uno, del nuovo codice della strada , la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma uno, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. 9.L'interpretazione qui condivisa è salda nella giurisprudenza civile, essendo stata affermata in plurime occasioni (si vedano sez. 3, 29/03/2023, n. 8879; sez. 2, 05/06/2018, n. 14367; sez. 2, del 25/06/2008, n. 17350). Di recente la giurisprudenza civile di legittimità (Sez. 3, n. 15509 del 16/05/2022, Rv. 665099), ha pure ritenuto che il Comune che, anche in mancanza di una titolarità de jure , eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. 10. Quanto poi alla relazione tra i compiti derivanti dalla titolarità in capo al Comune della posizione di garanzia ex articolo 14 C.d.S. , in tema di gestione di opere destinate alla bonifica, Sez. U, n. 11296 del 28/10/1995 (Rv. 494452 - 01), quanto alla ripartizione degli oneri di costruzione di strada interpoderale su terreno di proprietà dell'Ente di bonifica, ha ricordato che, in base alla legge n. 215 del 1933, mentre sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali di bonifica, alcune opere stradali, edilizie e di altra natura che siano d'interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso (articolo 2 lett. G, legge cit.), restano a carico dei proprietari interessati, con un contributo facoltativo dello Stato, le opere di minore importanza previste dal piano generale di bonifica, trattandosi di opere di interesse particolare di alcuni fondi (artt.8 e 38 legge cit.), che devono essere eseguite dai proprietari di detti fondi e, in mancanza, dal Consorzio di bonifica per conto di essi e a loro spese. 11. La lettura qui indicata del compendio normativo in esame, inoltre, è condivisa dalla più recente giurisprudenza amministrativa (vd. Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2024, n. 2870 ). In tema di assetto amministrativo e funzionale delle strade pubbliche, è stato osservato che queste ultime, sotto il profilo funzionale, assolvono a un servizio di rilevante interesse per la collettività di riferimento, costituendo, nell'attuale contesto socio economico, uno strumento imprescindibile per l'effettivo esercizio della libertà di circolazione di cui all' articolo 16 Cost. 12. L' articolo 2, comma 2, del Codice della strada dispone la classificazione delle strade pubbliche in sei categorie, sulla base delle relative caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Mentre le caratteristiche costruttive e tecniche sono dettagliate al comma 3, il comma 5 individua l'amministrazione competente attraverso il richiamo alla funzione di uso pubblico svolta da ciascuna tipologia di collegamento, prevedendo che, per esigenze di carattere amministrativo, le strade così classificate si distinguano in statali, regionali, provinciali e comunali. 13. In definitiva, va affermato che, ai fini della individuazione della posizione di garanzia, fissata dall' articolo 14 del codice della strada e relativa agli obblighi di controllo e gestione del rischio relativo alla sicurezza della circolazione sulle strade aperte all'uso pubblico, al criterio funzionale si correla quello della titolarità del bene: tra i diversi enti pubblici considerati, deve ritenersi proprietario quello cui è attribuita la funzione corrispondente all'uso pubblico della strada, individuata in ragione dell'ambito territoriale e funzionale del collegamento assicurato. Ciò determina la prevalenza, ai fini dell'individuazione della titolarità, del criterio funzionale rispetto a quello meramente dominicale. 14. Deriva, da quanto sin qui chiarito, l'infondatezza anche del profilo (vd. pag. 3 del ricorso) di asserito travisamento dell'affermazione, recepita dalla sentenza impugnata, secondo la quale la strada ( omissis ) collegherebbe il Comune di ( omissis ) con la frazione di ( omissis ). La circostanza non corrisponderebbe al vero, per cui la strada in esame non potrebbe essere classificata come comunale ai sensi dell' articolo 2, comma 6, C.d.S. 15. Se è vero che il teste ha riferito che quella strada non collega frazioni, nessun travisamento decisivo può dirsi realizzato. Va rimarcato infatti che, per l' articolo 2, comma 6, C.d.S. 6, “Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in: A - Statali […] B - Regionali […] C – Provinciali […] D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, n. 52, C.d.S. , la strada vicinale è assimilata a quella poderale o di bonifica, laddove si trovi fuori dai centri abitati e sia ad uso pubblico. Dunque, a prescindere dalla circostanza che la strada in questione colleghi due o più frazioni, la strada di bonifica è assimilata ex lege alla strada vicinale, a sua volta assimilata alle strade comunali. 16. In definitiva, essendo la sentenza impugnata conforme ai principi interpretativi sin qui esposti, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio. 17. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti della parte civile, non avendone la stessa fatto richiesta e in applicazione del principio, recentemente confermato da Sez. U. n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024), Gambacurta, Rv. 286581, secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. nulla per le spese di questo giudizio alle parti civili. Letto l 'art.52, comma 2, d.lgs. n.196/200 3, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.