Whatsapp e condotta antisindacale: quando i canali informali valgono quanto le procedure formali

Nel caso in oggetto, la S.C. rileva come, nonostante il mancato rispetto delle forme tipizzate di informazione e confronto previste dal CCNL comparto sanità 21.5.2018, l’ATS abbia comunque mantenuto un flusso continuo di interlocuzione con l’organizzazione sindacale, in particolare attraverso comunicazioni via Whatsapp.

Whatsapp come canale di relazione sindacale nel giudizio ex articolo 28 Su questo profilo, la decisione compie un passaggio di rilievo sistemico: la valutazione dell'antisindacalità non può arrestarsi all'osservanza formale delle procedure previste dal contratto collettivo (informative scritte, convocazioni, incontri programmati), ma deve tenere conto di tutte le modalità – anche atipiche e informali – attraverso cui, in concreto, si realizza l'esigenza di partecipazione e di confronto del sindacato. In questa prospettiva, la messaggistica istantanea viene considerata uno strumento idoneo , nelle condizioni date, a garantire un'interlocuzione tempestiva, permettendo al sindacato di essere costantemente aggiornato sulle scelte organizzative, sulle misure di prevenzione adottate e sulle criticità emergenti, pur in assenza di un rituale tavolo negoziale. La Corte si allinea ai principi già affermati dalle Sezioni Unite in materia di condotta antisindacale , ribadendo che ciò che rileva è l'incidenza della condotta sugli interessi collettivi protetti, non la mera violazione strutturale o procedurale delle norme legali o collettive. In particolare, viene ribadito che: l'antisindacalità si configura solo quando la condotta datoriale sia idonea a comprimere concretamente la libertà e l'attività sindacale; la violazione di regole procedurali (come quelle su informazione e confronto) può costituire un indice presuntivo di antisindacalità, ma non conduce automaticamente all'accoglimento del ricorso ex articolo 28; la presenza di canali alternativi di dialogo, anche non previsti dal CCNL, impone di verificare se, “nell'ambito del possibile”, gli interessi partecipativi siano stati comunque soddisfatti.    Nell'esame del caso concreto, la Corte d'appello – valutazione confermata in sede di legittimità – aveva accertato che: i rapporti tra ATS e FP CGIL non erano “interrotti” ma proseguivano, sebbene in forme meno strutturate; il direttore generale intratteneva con il segretario sindacale uno scambio costante di informazioni via Whatsapp, con aggiornamenti sulle decisioni e le misure assunte; tali scambi, in combinazione con ulteriori contatti e confronti con le rappresentanze interne, avevano consentito al sindacato di esercitare, sia pure in modo non rituale, una funzione effettiva di interlocuzione.    Il rilievo attribuito alla messaggistica istantanea non si traduce, tuttavia, in una generale equiparazione tra canali formali e informali, bensì in un criterio di lettura “funzionale” : nella misura in cui il canale informale (Whatsapp, telefonate, e‑mail) consenta al sindacato di essere messo a parte, in tempo utile, delle scelte datoriali e di manifestare le proprie posizioni, esso può neutralizzare la valenza antisindacale della mancata attivazione delle procedure tipiche, specie in presenza di condizioni oggettive eccezionali come quelle pandemiche. Forme atipiche di confronto e principio di diritto sull'uso di canali informali Nel secondo segmento motivazionale, la Cassazione cristallizza il principio per cui la violazione di disposizioni legali o collettive in materia di informazione e confronto “può far presumere” l'antisindacalità della condotta datoriale, ma tale presunzione resta superata quando risulti che gli interessi partecipativi tutelati da quelle disposizioni siano stati in concreto assicurati tramite forme atipiche ed estemporanee, oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto, a realizzarne gli scopi, entro i limiti del possibile.  In questo quadro, l'uso di Whatsapp viene assunto a paradigma di strumento “atipico” ma efficace nelle situazioni di emergenza , in quanto consente una comunicazione rapida, flessibile, continua, difficilmente garantibile con i soli canali formali. Viene sottolineato come, nel contesto pandemico iniziale, la rigidità procedurale avrebbe potuto tradursi in un ostacolo alla tempestività delle misure di prevenzione, mentre l'utilizzo della messaggistica istantanea ha permesso di contemperare l'esigenza di immediatezza delle scelte organizzative con quella di non escludere il sindacato dal flusso decisionale.  Ne discende una lettura teleologica delle clausole contrattuali su informazione e confronto: la loro funzione non è quella di cristallizzare un formalismo assoluto, ma di garantire un effettivo coinvolgimento dell'organizzazione sindacale; pertanto, quando tale coinvolgimento sia comunque assicurato attraverso strumenti diversi da quelli tipizzati, l'elemento formale passa in secondo piano e viene meno il presupposto della condotta antisindacale. Il principio formulato dalla Corte è destinato ad avere applicazioni ben oltre l'emergenza COVID‑19, incidendo sull'interpretazione dell'articolo 28 Statuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro faccia ricorso a strumenti digitali di comunicazione per mantenere le relazioni sindacali.  In particolare, la decisione valorizza: l'idoneità oggettiva dei canali informali (come Whatsapp) a realizzare le finalità sostanziali di informazione e confronto; la necessità di valutare, in concreto, se il sindacato abbia potuto esercitare il proprio ruolo, a prescindere dal mancato rispetto di forme codificate; l'irrilevanza dell'elemento soggettivo, essendo sufficiente l'accertamento dell'assenza di un effettivo  vulnus  agli interessi collettivi protetti.

Presidente Tricomi - Relatore Bellè Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Brescia, riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo, ha rigettato la domanda ai sensi dell' articolo 28 della legge n. 300 del 1970 , con la quale Funzione Pubblica CGIL di (OMISSIS) (di seguito, FP CGIL), organizzazione sindacale locale provinciale afferente al sindacato nazionale di categoria Funzione Pubblica CGIL, aveva chiesto, per quanto qui ancora interessa, di dichiarare l'antisindacalità della condotta dell'Agenzia di Tutela della Salute di (OMISSIS) (di seguito, ATS) per l'inosservanza, nel contesto dell'epidemia Covid-19, nei riguardi della stessa FP CGIL, agli obblighi di informazione e confronto stabiliti dagli articoli 4 e 5 del CCNL del 2018, in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro, oltre al risarcimento dei danni. 2. La Corte territoriale evidenziava che, quanto ai diritti di controllo sull'applicazione delle norme prevenzionistiche e di contributo dei lavoratori alla promozione delle misure di tutela della salute, di cui all' articolo 9 della legge n. 300 del 1970 , la legittimazione spettava solo ai lavoratori impiegati nell'azienda, così come alle rappresentanti stabili (r.s.a.) o estemporaneamente formate di essi, ma non in quanto tale ad un'organizzazione sindacale del territorio. Quanto invece alle procedure di informazione e confronto che si desumevano dal combinato disposto degli articolo 4, 5 e 8 del vigente CCNL di comparto, la Corte territoriale rilevava come la trasmissione dati, nel contesto inziale dell'epidemia Covid in cui si inseriva la vicenda oggetto di causa, non era ipotizzabile in modi tali da permettere una cognizione approfondita, perché quella verificatasi era un'emergenza per un fattore sostanzialmente sconosciuto, rispetto alla quale mancavano dati scientifici certi, tanto che lo stesso Governo era intervenuto con misure di blocco generalizzato delle attività economiche. L'eccezionale urgenza di provvedere era poi incompatibile con tempi e modi di una normale consultazione e confronto sindacali ed anche la pratica dei collegamenti da remoto al tempo non era stata ancora avviata. Del resto, rilevava la Corte di merito, le relazioni sindacali in quel contesto erano state comunque tenute, seppure sulla base di modalità più informali e in ambiti più ristretti, attraverso contatti personali, come emergeva dall'istruttoria svolta, da cui era altresì risultato che vi era stata un'immediata e diretta messaggistica “(OMISSIS)”, intercorsa anche tra il direttore generale di ATS e il segretario provinciale di CGIL FP. In definitiva, concludeva la Corte territoriale, per quanto i confronti “informali” non rispondessero alle caratteristiche del confronto previsto dagli articolo 4 e 5 del CCNL, essi vi erano stati e non poteva dirsi in concreto sussistente un'antisindacalità della condotta. 3. FP CGIL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha opposto difese ATS con proprio controricorso È in atti memoria di FP CGIL. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo FP CGIL denuncia la violazione dell' articolo 9 L. n. 300/1970 , degli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 21/05/2018 del comparto sanità, nonché degli articoli 2043 e 2059 c.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la circostanza che numerosi lavoratori di ATS fossero iscritti ad essa, comportava la legittimazione ad avvalersi dei diritti di controllo e promozione stabiliti dall' articolo 9 della legge n. 300 del 1970 , in quanto le “rappresentanze” dei lavoratori erano anzitutto quelle cui esse avevano aderito sul piano dell'affiliazione sindacale. 1.1 Il motivo non può trovare accoglimento. 1.2 L'articolo 9 della legge n. 300 del 1970 è norma che riconosce specifica legittimazione ad interloquire con il datore di lavoro, con facoltà di controllo e promozione, ai “lavoratori” ed alle “loro rappresentanze”. 1.3 Si tratta di norma con funzione palesemente promozionale del coinvolgimento diretto proprio di chi lavora in azienda per i fini della tutela della salute che la concernono. Essa non fornisce invece analoga e generalizzata legittimazione a qualsiasi organizzazione sindacale, seppure munita di adesione presso l'azienda, a meno di esplicite deleghe in proposito. La legittimazione generale delle associazioni sindacali è rimessa alle relazioni quali definite dagli equilibri raggiunti attraverso la contrattazione collettiva, di cui si dirà esaminando il secondo motivo. Ciò significa che alle attività di cui all'articolo 9 hanno accesso addirittura singoli lavoratori ( Cass. 9 ottobre 1997, n. 9808 ) o tecnici da essi incaricati ( Cass. 13 settembre 1982, n. 4874 ), come anche eventuali rappresentanze estemporanee tratte dall'interno stesso delle comunità di lavoro e di rischio interessate a valersi dei diritti in questione ( Cass. 5 dicembre 1980 n. 6339 ), ma che prescindono dall'organizzazione sindacale. Senza dubbio va altresì riconosciuta, per effetto della natura rappresentatività endoaziendale che la caratterizza, la legittimazione delle r.s.a. o della r.s.u., quando esistenti. Va invece esclusa la legittimazione in capo a qualsivoglia organizzazione sindacale anche operante nel territorio. La norma ha infatti portata anche speciale, in quanto destinata ad assicurare quei controlli anche senza il preventivo consenso del datore di lavoro ed indipendentemente da accordi fra le parti, in limitazione, a garanzia della massima tutela della salute, della posizione datoriale ( Cass. 13 settembre 1982, n. 4874 ). Il che radica i corrispondenti diritti solo in capo ai lavoratori ed alle loro rappresentanze o delegati nei termini sopra indicati. Tutto ciò, lo si precisa, non con fini dissuasivi o limitativi degli interventi di controllo e di promozione della prevenzione, ma al contrario con fini incentivanti di essa in forme addirittura individuali, purché facenti capo a chi opera in concreto in azienda, ritenendosi evidentemente che da ciò derivino conoscenze ed iniziative da salvaguardare, attraverso l'espressa previsione normativa, oltre che stimoli verso il datore di lavoro che vanno in sé valorizzati e tutelati. 2. Il secondo motivo denuncia invece la violazione degli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 21/05/2018 del comparto sanità e dell' articolo 1218 c.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con il motivo si sostiene che l'obiettiva violazione degli obblighi di cui alle menzionate norme collettive costituirebbe tipica condotta antisindacale, sicché non avevano rilievo le considerazioni svolte dal giudice di appello in ordine alla situazione in cui concretamente l'azienda aveva operato ed alle diverse modalità seguite nelle relazioni sindacali di quel frangente. 2.1 Anche tale motivo è infondato. 2.2 È indubbio che il CCNL riconoscesse ai sindacati, tra cui FP CGIL, il diritto ad informazioni ed al confronto sui temi della sicurezza. La Corte d'Appello ha anche accertato che non vi era stato confronto secondo le modalità tipiche previste dalle norme collettive, con formali informazioni ed incontri. Ma nella sentenza si è anche ampiamente accertato, nei termini già riportati nello storico di lite che, nelle condizioni date della straordinaria emergenza Covid – a ben tutti nota nella sua drammaticità e repentinità – ATS mantenne i contatti sindacali, come possibile anche nei riguardi di CGIL FP (v. il rilievo sui messaggi “(OMISSIS)”), tenuto conto anche dell'esigenza di dare immediata attuazione alle disposizioni di quel momento storico. Ciò, oltre a smentire il rilievo per cui i contatti sarebbero stati solo con r.s.a. (così nel motivo di ricorso) o r.s.u. (così in memoria finale), sancisce l'assenza di una condotta che possa dirsi antisindacale. L'accertamento, tutt'altro che implausibile, attiene al fatto e non si presta ad essere rivisto in questa sede sulla base di difese che finiscono per connotarsi come un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. ( Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476 ; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148 ; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505 ). 2.3 In diritto, la fondatezza delle conclusioni della Corte territoriale deriva dalla considerazione per cui quella che rileva è l'oggettiva antisindacalità di una condotta, nel senso che solo se vi sia reale lesione – nelle condizioni date in punto di fatto – di prerogative o della libertà sindacale, può aversi il rimedio repressivo di cui all' articolo 28 della legge n. 300 del 1970 . Il tema non è quello dell'intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva (v. Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295 ), ma, proprio nella logica di un'aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi (v. Cass. 3 febbraio 2004 n. 1968 ; Cass. 9 maggio 2005, n. 9589 ). Contrasto che non si misura sulla formale violazione di certe previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma, in concreto, nell'essersi realizzata la lesione degli interessi che sono da esse tutelati, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l'asserito vulnus si sarebbe realizzato. Ciò è del resto coerente con l'indirizzo per cui la definizione della condotta antisindacale, anche nell' articolo 28 dello Statuto dei lavoratori , va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti ( Cass. 18 aprile 2007, n. 9250 ) ed è altresì coerente con la natura del confronto sindacale, destinato a muoversi sul terreno dell'osservanza di fatto delle reciproche sfere di libertà e di confronto e non sulla base del rispetto o meno di forme. Senza dubbio la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto – come è nel caso di specie – risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è luogo ad assumere alcun rimedio. 2.4 È in definitiva corretto che la Corte d'Appello abbia ritenuto che, nella situazione convulsa delle fasi iniziale di insorgenza della pandemia, per quanto non si potesse dire che l'accaduto collimasse con il disposto delle norme collettive, l'assicurazione delle informazioni e del confronto attraverso forme atipiche ed estemporanee, escluda qualsiasi antisindacalità della condotta. 3. Ciò comporta il rigetto anche del secondo motivo, non senza rilevarsi che quegli accertamenti di fatto sono idonei a superare comunque anche ogni profilo riguardante l'articolo 9 di cui al primo motivo, evidenziando come, in concreto, ATS fece tutto quanto possibile sul piano del confronto con i lavoratori ed i sindacati. 4. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado. 5. Va anche puntualizzato il seguente principio: «la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l'antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell' articolo 28 della legge n. 300 del 1970 , ma l'antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell'ambito del possibile, gli scopi» P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.