Concausa naturale, responsabilità medica e danno biologico differenziale

In caso di danno alla salute multifattoriale, la Cassazione impone di imputare al sanitario, in via equitativa, la quota di danno riconducibile alla concausa umana rispetto alla preesistente causalità naturale.

L'ordinanza n. 760/2026 della Terza sezione civile della Cassazione interviene in modo sistematico sul tema della responsabilità sanitaria in presenza di danno alla salute a genesi multifattoriale , con specifico riferimento alle infezioni nosocomiali e al concorso tra fattori naturali preesistenti e condotta dei sanitari.  La vicenda trae origine dall'azione risarcitoria promossa dai genitori di una minore affetta da ipoacusia neurosensoriale, insorta nel contesto di un ricovero in terapia intensiva neonatale, durante il quale la paziente aveva contratto infezioni nosocomiali, trattate con antibiotici potenzialmente ototossici. Il primo CTU aveva già riconosciuto all'infezione nosocomiale un ruolo concausale nel determinismo dell'ipoacusia, pur in concorso con molteplici fattori eziopatogenetici naturali (immaturità del nervo acustico e condizioni neonatali critiche) e stimato il danno biologico permanente vicino al 30%, senza tuttavia poter scomporre in percentuale il peso delle singole cause. 3 Il Tribunale di Padova ha rigettato integralmente la domanda, escludendo la responsabilità dell'Azienda sanitaria e ritenendo non provato il nesso causale giuridicamente rilevante tra condotta e danno, decisione confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 1334/2022. I giudici di merito, avvalendosi di una nuova CTU medico-legale in secondo grado, hanno ribadito l'origine multifattoriale dell'ipoacusia e hanno ritenuto “soprattutto le cause naturali” determinanti il danno uditivo, valorizzando l'esistenza di un pregresso deficit uditivo e la necessità comunque inevitabile della terapia antibiotica. Da ciò ha tratto la conclusione dell' impossibilità , in termini scientificamente validi, di differenziare la quota di danno derivante dall'infezione nosocomiale e dalla terapia antibiotica rispetto a quella ricollegabile alle cause naturali , rigettando così l'appello per carenza di prova del nesso causale rilevante. 5 I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per violazione dell' articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. , degli articolo 1176 , 1218 , 1223 , 1227 , 1228 c.c. , in combinato con gli articolo 40 e 41 c.p. , nonché degli articolo 2043 e 2049 c.c. , deducendo un uso scorretto dei criteri di causalità materiale e giuridica e la mancata applicazione del principio dell'equivalenza delle cause nelle ipotesi di responsabilità sanitaria con concorso di fattori naturali e umani. Secondo i genitori, una volta accertata la concausa umana (infezione nosocomiale) nel determinismo dell' evento di danno , la responsabilità dell'Azienda non poteva essere esclusa per la sola impossibilità di stabilire la percentuale di danno ascrivibile a ciascun fattore, dovendosi piuttosto procedere a una valutazione equitativa dell'aliquota di danno imputabile alla condotta sanitaria.  La Cassazione dichiara ammissibili i motivi, sottolineando come la doglianza non aggredisca l'accertamento in fatto della genesi multifattoriale, ma la corretta applicazione delle regole di imputazione causale in presenza di concorso tra causalità naturale e comportamento umano in ambito medico, enunciando un nuovo principio di diritto che stabilisce che, in caso di danno alla salute causato dal concorso di comportamento umano e causalità naturale, la responsabilità del sanitario (o della struttura) va affermata sulla base dell' articolo 41 c.p. , mentre l'entità del danno imputabile va determinata , ex articolo 1223 c.c. , detraendo dalla percentuale complessiva di invalidità la quota non riferibile all'errore medico , secondo i criteri elaborati, fra le altre, da Cass. n. 26851/2023 in tema di liquidazione del danno biologico differenziale.  La decisione assume rilievo operativo per il contenzioso in materia di responsabilità sanitaria e, più in generale, per tutte le ipotesi di danno alla persona a eziologia multifattoriale, imponendo ai giudici di merito e ai CTU di non arrestarsi di fronte alle difficoltà di quantificazione analitica del contributo di ciascuna concausa, ma di utilizzare in modo coerente gli strumenti della causalità giuridica e della liquidazione equitativa, con particolare attenzione alla costruzione e prova del danno biologico differenziale.

Presidente Scrima - Relatore Crivelli Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.