Disegno di legge sulla violenza sessuale: verso il “consenso riconoscibile”?

È ancora all’esame della Commissione Giustizia del Senato il ddl A.S. 1715 di iniziativa parlamentare (Boldrini e altri) che modifica il delitto di violenza sessuale ex articolo 609- bis c.p. Il legislatore (XIX) sta infatti tentando di riscrivere il delitto di violenza sessuale recependo le indicazioni dell’articolo 36 ( Violenza sessuale, compreso lo stupro ) della Convenzione del Consiglio d’Europa, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica, firmata ad Instabul . La proposta aggiorna il quadro giuridico dell'UE in materia di violenza sessuale.

Invero, quello che è successo nei quasi trent'anni successivi alla legge Norme contro la violenza sessuale (di riforma) del 1996 approvata dopo “ i fatti del Circeo ” consumatisi nel settembre 1975, è ben noto. La giurisprudenza ha via via sempre più svuotato il concetto di violenza , di fatto trasformando la tipicità del reato, e transitando, nel diritto vivente, dal modello “coercitivo” al modello “consensuale” . ( Cadoppi , Violenza sessuale : la svolta verso un modello consensuale , in Sistema penale, 9 dic. 2025). Si è così passati dalla vis grata puellae (sul tema volendo v. A. Panetta – F. Panetta , Vis grata puellae e violenza sessuale in Diritto e Giustizia online 05.04.2024 ) in base al quale la donna ha un onere di resistenza, forte e costante, agli approcci sessuali dell'uomo, al consenso esplicito . Per questa via , la Convenzione prevede che le parti del trattato debbano adottare misure legislative o di altro tipo, necessarie per perseguire i responsabili: di atti sessuali non consensuali con penetrazione vaginale anale o orale compiuti su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.   La stessa disposizione precisa che il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Ma in questo inverno c'è qualcosa che non va. La Camera, con una votazione bipartisan ha approvato il 19 novembre 2025 la proposta di legge A.S.1715 (Modifica dell' articolo 609- bis c.p. in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso) che modifica il delitto di violenza sessuale ex articolo 609- bis c.p. , attribuendo all 'assenza del consenso della persona un ruolo essenziale nella configurazione del reato. Il ddl n. 1715, approvato dalla Camera dei deputati, consta di un unico articolo, che riscrive integralmente l' articolo 609- bis c.p. , pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti. Il nuovo articolo 609- bis c.p . si compone dunque di tre commi , nel primo dei quali viene introdotta la nozione di consenso , in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell' attualità del medesimo. Il consenso diviene l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra, pertanto, il delitto di violenza sessuale. In particolare, il primo comma individua tre diverse possibili condotte che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona integrano la fattispecie delittuosa, ovvero il compiere atti sessuali su un'altra persona il far compiere atti sessuali ad un'altra persona; il far subire atti sessuali ad un'altra persona. Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni di reclusione come nella disposizione vigente (si ricorda che la pena è stata così innalzata dalla legge n. 69 del 2019 , c.d. Codice Rosso ; la pena precedente-mente prevista andava da 5 a 10 anni di reclusione). Il secondo comma ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale, la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione . In tale contesto, va sottolineato che secondo il ddl 1715, la prima fattispecie si verifica quando il soggetto agente costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità . La seconda fattispecie può invece verificarsi per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto (la previsione della condizione di particolare vulnerabilità costituisce una novità introdotta dalla proposta di legge in esame, con l'obiettivo di ricomprendervi ulteriori condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente, pregiudicandone l'espressione di un consenso libero ed attuale); per inganno , essendosi il soggetto agente sostituito ad altra persona. Invero, dalla formulazione del secondo comma pare desumersi, che le condotte di violenza sessuale per costrizione e per induzione presuppongano sempre l'assenza di consenso libero e attuale della persona offesa. Il terzo comma mantiene, infine, per i casi di minore gravità , la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi . (v. dossier Studi Senato n. 95/2025). Eppure, inaspettatamente, il 25 novembre 2025, nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne , presso il Senato (seduta pomeridiana Commissione Giustizia n. 335) l'esame del Ddl n. 1715 ha subito un arresto. Alcuni esponenti della maggioranza di Governo hanno osservato delle criticità nel testo del ddl di riforma dell' articolo 609- bis c.p. . Si sostiene, «occorre dare il tempo necessario alla Commissione per poter approfondire una materia di rilevante delicatezza e di notevole complessità giuridica, su cui c'è bisogno di una riflessione» (sen. Stefani). Ma, da parte della minoranza si era subito evidenziato come «l'approvazione nella giornata odierna di un provvedimento così importante sul rilievo del consenso che le donne devono sempre poter esprimere nelle relazioni sessuali sia ben più rilevante sotto il profilo simbolico di come la norma è stata formulata. Peraltro, il testo è frutto di un lungo lavoro della Camera dei deputati, che deve essere rispettato. Non è vero, come si vorrebbe far passare dai Gruppi di maggioranza, che il provvedimento è arrivato all'improvviso, con un'approvazione repentina da parte dell'altro ramo del Parlamento: il confronto tra le parti politiche su questo tema è andato infatti avanti per mesi ed ha coinvolto la responsabilità politica più alta di tutti i Gruppi, a partire da quella del Presidente del Consiglio e della Segretaria del Partito Democratico che si sono spese con un accordo» (sen. Valente). Questo stallo lascia - si sostiene -, una grande delusione, anche perché non sempre la maggioranza ha richiesto approfondimenti su disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati riguardanti temi ben più controversi (sen. Lopreiato). Il Presidente della Commissione Giulia Bongiorno è però venuta al dunque: nel prendere atto delle richieste avanzate dalla maggioranza ha ritenuto opportuno incardinare il provvedimento e chiedere un termine per la presentazione di eventuali emendamenti o se si voglia invece procedere ad audizioni. E, dalle audizioni svolte nelle sedute del 2, 3, 9, 10, 16, 17 dicembre 2025 è emersa in primo luogo l'esigenza di scegliere, per la nuova definizione legislativa della fattispecie del reato di violenza sessuale incentrato sul consenso, tra il modello normativo spagnolo e quello tedesco e quindi anche di considerare le critiche avanzate da più parti in fase conoscitiva, approfondendo la definizione del concetto di consenso. Il secondo punto è stabilire infatti se valorizzare, nella definizione della fattispecie di cui all' articolo 609- bis c.p. , il consenso o il dissenso ; al riguardo, è stata pure sottolineata l'opportunità di precisare la riconoscibilità del consenso medesimo. Infine, come segnalato anche da alcuni Gruppi, occorre stabilire se diversificare, la pena edittale prevista per i casi in cui il reato sia accompagnato da violenza e minaccia . Il Presidente della Commissione nella seduta del 23 dicembre 2025 ha così auspicato sul punto, anche alla luce dei contributi autorevoli degli auditi, un lavoro unanime da parte di tutte le forze politiche che possa concludersi in tempi rapidi. Se è vero - ha rilevato - il Presidente dovrà procedere ad un esame rapido dei provvedimenti, non è tuttavia possibile ignorare le indicazioni emerse dalle audizioni, che meritano un approfondimento di natura tecnico-giuridica. Il compito che attende la Commissione - impegnativo anche sotto il profilo della tecnica legislativa - è quello di riformulare la fattispecie di cui all' articolo 609- bis c.p.  valorizzando il consenso ma evitando il rischio di strumentalizzazioni . Occorre, però ha evidenziato ancora il Presidente della Commissione un percorso che possa consentire l'esame dei disegni di legge in Assemblea in tempi rapidi e che trovi il consenso trasversale di tutti i Gruppi politici su un tema fondamentale. E nel condividere l'auspicio del Presidente una parte della minoranza di Governo, ha sottolineato come il disegno di legge n. 1715 era stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità sulla base di un accordo politico che si presumeva coinvolgesse entrambi i rami del Parlamento. Pertanto, ritiene che gli eventuali interventi correttivi debbano essere chirurgici, in quanto non è possibile rimettere in discussione il principio del consenso che è alla base del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e su cui era stato siglato un accordo politico (sen. Rossomanno). Intanto, il Presidente Giulia Bongiorno, nella seduta del 7 gennaio 2026 in Commissione Giustizia, ha illustrato i contenuti del ddl n 1743 , di iniziativa delle senatrici Maiorino, Lopreiato e altri, il quale si propone, da un lato, di modificare il delitto di violenza sessuale di cui all' articolo 609- bis c.p. , introducendovi la nozione di atti sessuali compiuti in assenza di consenso e, dall'altro, di inserire nel codice penale, il nuovo delitto di molestie sessuali . Il provvedimento, di cui propone è stata disposta la congiunzione con i disegni di legge n. 1715, 90 , 1716 e 1717, consta di tre articoli. In particolare, l'articolo 3 introduce nel codice penale, all'articolo 609- ter .1 , il reato di molestie sessuali . La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, anche se in un'unica occasione, pone in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma fisica, verbale o non verbale, che ledono la dignità di una persona e producono un effetto destabilizzante dello stato emotivo o dell'equilibrio psicofisico della stessa. In questa prospettiva, è con l'intervento della senatrice Rossomando, che nella seduta del 13 gennaio 2026 è emersa chiaramente la posizione di una parte della minoranza di Governo intesa a scegliere come testo base il disegno di legge n. 1715, in quanto già approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità: scegliere un testo diverso costituirebbe certamente una scelta molto discutibile. In relazione al nucleo centrale del provvedimento riguardante il consenso ritiene che non sia condivisibile l'inserimento dell'elemento delle riconoscibilità, in quanto soltanto il dissenso - e non invece il consenso - può essere riconoscibile. Individuare come nucleo centrale della fattispecie di violenza sessuale il consenso riconoscibile rappresenterebbe indiscutibilmente un passo indietro rispetto alla giurisprudenza consolidata in materia, ma anche rispetto ad alcuni obiettivi che direttamente la riforma del reato di violenza sessuale intendeva raggiungere, ovvero la limitazione, in sede processuale, di tutte quelle domande a cui rischierebbe di essere sottoposta la vittima del reato per individuare la riconoscibilità del suo consenso rispetto all'atto sessuale. Per questa via il Presidente Bongiorno, ha chiarito che il consenso va mantenuto al centro della fattispecie in una formulazione che possa raccogliere le indicazioni di natura tecnica emerse nel corso delle audizioni. Altra parte della minoranza , (Lopreiato) si dichiara invece favorevole a eliminare gli aggettivi libero e attuale nella definizione di consenso eventualmente attingendo per altri profili - ed in particolare per l'individuazione dei parametri nei casi di minore gravità - al Ddl n. S. 1743 (Maiorino e altri). E dunque, il ddl S 1175 è in corso di esame in Commissione Giustizia del Senato e non vedrà la luce prima del 10 febbraio 2026 (ove concluso dalla commissione). Ma qualcuno nei vicoli di Roma nel riscrivere il concetto di consenso ha sostenuto che il consenso non deve solo essere presente , ma deve essere “ riconoscibile” nel contesto dell'atto . Secondo Giulia Bongiorno , occorre infatti un punto di equilibrio: “Io vorrei - ha sostenutofare un passo in più, un passo avanti, cercare di fare in modo che se una persona denuncia dicendo «io non avevo dato il consenso» , questo consenso in qualche modo doveva averlo manifestato, fatto capire. Il tema non è tanto un ‘consenso-dissenso', quanto che l'altra persona si possa rendere conto di quello che tu vuoi, altrimenti il rischio è che ci possa essere un pentimento di qualcosa fatta col consenso”. La soluzione risiede proprio nell' ancorare il consenso a una riconoscibilità . Invero, è nella 350° seduta -quelladel 7 gennaio 2026 che in Commissione Giustizia del Senato, la stessa Giulia Bongiorno , in qualità di Presidente della Commissione, ha sostenuto che tra quelle svolte l'audizione che più l'ha convinta è quella nella quale si è prospettata una riconoscibilità del consenso secondo il contesto in cui avviene il fatto e ciò anche per dar modo a chi viene accusato di potersi difendere. Si dichiarata in ogni caso, contraria all'inserimento nella norma di un elenco di condotte che comunque non sarebbero mai del tutto esaustive. Inoltre, ha ritenuto che si possa trovare senza difficoltà un accordo sulla graduazione della pena nei confronti di chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia e che non vi siano difficoltà a meglio definire i casi di minore gravità individuando più precisamente la tenuità di alcune condotte. Peraltro, in quella seduta è poi emerso che uno dei temi sollecitati dagli esperti nelle audizioni è quella della definizione di atto sessuale. Su questo punto - ha sostenuto Giulia Bongiorno - appare opportuno interrogarsi se sia necessario mantenere, come nel testo pervenuto dalla Camera, una dizione generica o invece procedere a definizioni più specifiche. Infine, ha espresso le proprie perplessità sull'inserimento nel disegno di legge di ulteriori, fattispecie come le molestie sessuali che costringerebbero la Commissione ad uno slittamento dei tempi di approvazione che non appare opportuno. Questi sono i temi su cui chiede che sia avviato un confronto tra i Gruppi per poi procedere alla fase emendativa. Intanto una parte della dottrina anche al fine, di evitare fraintendimenti, (ad es. nei casi di “ blocco emotivo c.d. freezing ” e revoca del consenso in itinere) sostiene che sarebbe opportuno aggiungere l'aggettivo “riconoscibile” al dissenso. ( A . Cadoppi , Violenza sessuale , op. cit.). Una tale soluzione ha anche e soprattutto l'obiettivo di allineare la norma al principio di colpevolezza. S e un dissenso, nel caso concreto, non fosse “riconoscibile” dal partner, come potrebbe questi comprendere tale rifiuto all'atto sessuale, e dunque come potrebbe essere rimproverabile per il fatto commesso? (A. Cadoppi , Violenza sessuale e “riconoscibile” mancanza di consenso. Brevi spunti per una redazione della norma in linea con gli obiettivi politici condivisi , in Sistema penale online 13 gennaio 2026). Altra dottrina , sostiene che la modifica del delitto di violenza sessuale va senz'altro nella giusta direzione. Si supera l'anacronistica configurazione collegata alla condotta violenta o minacciosa, e s'impernia correttamente la fattispecie sul compimento di atti sessuali « senza il consenso» della vittima . Invero, si sostiene che è appropriato stabilire che il consenso sia «libero» e «attuale». Il disegno di legge sembra pure appropriato laddove, esclude qualsiasi connotazione ulteriore riguardante la necessità di un consenso manifestato esteriormente o formalizzato in qualche modo. Secondo tale impostazione, pare corretto non connotare in alcun modo il consenso e che sia sufficiente un consenso tacito desumibile dal comportamento dell'altra persona ovvero per factia concludentia . Oltretutto aver superato col disegno di legge la necessità di una condotta violenta e minacciosa e aver configurato il reato sugli atti sessuali senza consenso porterebbe anche un beneficio in quei casi molto discussi in cui c'è un blocco emotivo c.d freezing . Il blocco della vittima che non reagisce o tarda ad opporre resistenza non potrà essere considerato quale mancato dissenso all'atto sessuale. Questi casi sono collegati a condotte non violente o minacciose ma sono condotte in cui è assente la costrizione. Si tratta invece di condotte subdole, repentine con atti rapidi, in cui la vittima si blocca. In questi casi superando la configurazione esclusiva della condotta violenta e minacciosa, si potrebbe attrarre la risposta del freezing all'interno del penalmente rilevante ( M. Gambardella . Audizioni del 17 dicembre 2025, 2 Commissione Giustizia del Senato sui ddl 1715 e conn.). Un altro problema si è però posto, in dottrina! L'interrogativo è se nell'introdurre il concetto di consenso libero ed attuale nel reato di violenza sessuale, può porsi un problema di inversione dell'onere della prova. (sul tema v. M. Gambardella Audizioni del 17 dicembre 2025 cit .; G.L . Gatta , Sul disegno di legg e in tema di violenza sessuale e (consenso riconoscibile): alcune riflessioni per superare lo stallo in Senato , in Sistema Penale online 08 gennaio 2026 ; volendo A. Panetta - F. Panetta – S. Antico , Sulla natura di “atto sessuale” in Diritto e Giustizia on line , 25.11.2025). De iure condendo . A ben vedere, sarebbe allora auspicabile una riforma complessiva del sistema dei reati sessuali . Si tratta di una materia così importante e delicata che meriterebbe ben di più di un affrettato rattoppo normativo . Solo una riforma organica della materia sarebbe in grado di evitare alcune distorsioni – anche incidenti su principi costituzionali. (A. Cadoppi , Violenza sessuale e “riconoscibile” mancanza di consenso. cit. ). Autorevole dottrina ha già individuato una sorta di piramide punitiva costruita attraverso un “sottosistema di reati” ( M. Gambardella Audizioni del 17 dicembre 2025 cit .). Si muove la città e nei vicoli di Roma, si attendono segnali incoraggianti, da parte del legislatore. Un banco di prova interessante per il XIX legislatore, volto a dare maggiore determinatezza alla normativa in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. ll tema dello stupro non è tanto la coercizione fisica, quanto l'atto sessuale non voluto che viola la sfera di autodeterminazione della donna . E, cambiare il testo del Ddl 1715 proprio nella sua parte più caratterizzante (consenso dell'atto sessuale), sarebbe un passo indietro molto complicato dopo un tentativo di cambiamento epocale, formalizzato con l'inziale accordo di tutti i gruppi parlamentari. Eterogenesi dei fini ; perché si tratterebbe di modifiche che, in realtà, anziché attrarre consensi sul tema, giustizia e legalità, finiscono per ripercuotersi negativamente sugli stessi obiettivi sbandierati. Ma in questo scenario, mentre la neve in questo inverno, dietro ai vetri scende giù, non si può allora che tornare a riflettere.