Mantenimento dei figli: può pesare anche la reticenza della madre a comunicare i propri dati reddituali

Legittime le perplessità manifestate da un uomo a fronte della decisione con cui in Appello è stato aumentato l’assegno di mantenimento da lui dovuto per i due figli.

Illogico aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli senza tenere minimamente conto della solidità economica della madre, solidità desumibile anche dalla reticenza a produrre documenti sui suoi redditi. A dare il là alla querelle giudiziaria è la separazione definitiva tra una moglie e un marito. A rendere la situazione più complessa è la presenza di due figli . Così, una volta ufficializzata la rottura tra lei e lui, il terreno di scontro è quello relativo al contributo per il mantenimento dei figli: su questo fronte, difatti, il giudice del Tribunale carica sulle spalle dell’uomo l’obbligo di versare alla moglie 2mila euro al mese come mantenimento per i due figli – 1.000 euro per ciascun figlio – e di provvedere al pagamento del 50 per cento delle spese straordinarie per i figli. In Appello, però, la situazione per l’uomo si fa più complicata. Per il giudice di secondo grado, difatti, è «opportuno aumentare la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli nella somma di 4mila euro mensili (2.mila euro per ciascun figlio), somma più proporzionata alla condizione patrimoniale e reddituale del padre e più adeguata alle esigenze dei figli, compresa quella di conservare un tenore di vita similare a quello di cui godevano prima della separazione dei genitori». Numeri alla mano, il giudice d’Appello finisce con lo stabilire «nella misura del 70 per cento il contributo del padre al mantenimento dei due figli». A mettere in discussione la decisione d’Appello è sufficiente il richiamo a quanto appurato proprio in secondo grado in merito alla posizione economica della donna, la quale «dispone di mezzi patrimoniali e di redditi ampiamente adeguati alle proprie esigenze di vita». Solida, quindi, l’obiezione sollevata dall’uomo, il quale lamenta il fatto che in Appello si sia «deciso di aumentare l' importo dell' assegno di mantenimento a suo carico in favore dei figli senza una chiara motivazione relativamente alle capacità economiche dei genitori». Nello specifico, l’uomo sostiene sia stato «violato palesemente il principio di responsabilità genitoriale , avendo fatto riferimento unicamente alla» sua «condizione patrimoniale e reddituale, senza effettuare il necessario confronto con quella della madre», e aggiunge, inoltre, che «il totale mensile delle spese a suo carico supera di molto il suo reddito, evidenziando al riguardo» anche «il pagamento, a suo carico, del mutuo della casa già familiare, assegnata alla moglie». Tirando le somme, l’uomo lamenta «la violazione del principio della proporzionalità del contributo dei genitori al mantenimento dei figli», anche tenendo presente che la moglie «non ha documentato la propria condizione economica, se non con depositi tardivi» e ciò ha consentito di desumere, osserva, già in Tribunale «argomenti di prova circa l’agiata situazione economica» della donna «quale titolare di enormi ricchezze», senza però disporre « accertamenti specifici » in tale ottica. E, peraltro, aggiunge ancora l’uomo, sono sospette le dichiarazioni dei redditi della donna, la quale afferma di «essere impossibilitata a lavorare» ma «nel 2023» ha dichiarato «un reddito imponibile» superiore a 100mila euro, e nel 2020 «ha acquistato una villa, pagandola circa 3milioni di euro». In premessa, i magistrati di Cassazione ribadiscono che « in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al Fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria». Più in dettaglio, « in tema di contributo al mantenimento dei figli , che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli – indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori – hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, e, dall'altra, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori per sostenere che ella disponga di ingenti risorse, ma devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno». A fronte di tali due principi, è evidente l’ errore compiuto in Appello , laddove si è «motivato l'aumento dell'assegno di mantenimento» paterno «per i figli sulla base delle maggiori risorse reddituali del padre» senza alcun «accertamento dei redditi e della situazione patrimoniale della donna». Errore reso ancora più grave da un dettaglio : «i giudici d’Appello hanno inteso trarre esplicitamente argomenti di prova dalla condotta della donna circa il tardivo deposito dei documenti reddituali, inferendone la disponibilità di ingenti risorse finanziarie» ma poi, contraddittoriamente, «non hanno tenuto conto, in alcun modo, dei suddetti argomenti di prova, ritenuti desumibili dalla condotta processuale della donna, omettendone in sostanza l'esame nell’ambito della complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito». Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi : è evidente, come lamentato dall’uomo, «la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'assegno di mantenimento» paterno «dei figli, non avendo il giudice d’Appello argomentato sulla rilevanza che le dedotte risorse finanziarie in capo alla donna avrebbero avuto nella statuizione sul contributo al mantenimento» della prole.

Presidente Tricomi - Relatore Caiazzo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.