La Cassazione ribadisce gli elementi irrilevanti per l’applicazione del divieto di secondo giudizio

La Suprema Corte torna su una tematica già esplorata, relativa al perimetro d’applicazione del principio di ne bis in idem , cautela fondamentale per la persona sottoposta a giudizio e, non di meno, per l’equilibrio dell’impianto processuale in sé. Più in dettaglio, analizza due profili giuridici che, secondo taluni, potrebbero (o dovrebbero) limitare l’intervento della causa di archiviazione o improcedibilità.

Lo fa, definendo pure quale sia il criterio di rilevabilità del vizio in procedimenti che siano stati indebitamente iniziati o proseguiti dall'Accusa. La vicenda Il giudizio a quo s'era celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che aveva considerato accertata la responsabilità del prevenuto per il reato di lesioni aggravate , commesse in danno della persona con lui convivente. Ricorreva per la Cassazione della decisione di secondo grado la difesa dell'imputato, denunciando, con unico ed articolato motivo, error in iudicando , error in procedendo e carenze motivazionali. In specie, deduceva che i Magistrati distrettuali non avessero correttamente rapportato la loro valutazione a precedente processo, ormai definito, in cui la stessa persona era stata condannata per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna: tra i comportamenti ricompresi nel capo di imputazione del precedente giudizio, con arco temporale di ben quattro anni, v'era lo stesso fatto storico per il quale qui si procede, identico tanto per la condotta, quanto per nesso causale ed evento lesivo. In ragione dell'irrevocabilità della pregressa pronuncia, peraltro, la causa di improcedibilità avrebbe dovuto esser rilevata dalla Corte territoriale, a prescindere dal fatto che fosse compresa nelle doglianze difensive. Il ricorso è stato trattato in via cartolare, con presentazione di requisitoria e conclusioni scritte da parte del Sostituto Procuratore generale, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. La sentenza La Sezione V – su parere difforme del Pubblico Ministero – annulla senza rinvio la decisione impugnata e quella di primo grado, poiché l'azione penale non avrebbe dovuto essere proseguita per precedente giudicato, revocando, per l'effetto, le statuizioni civili in favore della vittima del reato (e disponendo l'omissione dei dati identificativi delle parti, perché imposto dalla legge). L'Estensore sviluppa in modo organico le argomentazioni che supportano la decisione, ricostruendo la corretta esegesi dell' articolo 649 c.p.p. a partire dagli indirizzi dalle Supreme Corti, nazionali e sovranazionali, sui nodi più controversi che si sono stratificati, progressivamente, nel leggere la disposizione processuale. La compatibilità del divieto di secondo giudizio con il concorso formale Ed invero, una prima questione che si pone concerne la possibilità che si archivi – o dichiari improcedibile – una seconda inchiesta, quando riguardi imputazione sovrapponibile storicamente a quella di precedente processo già definito, ma che, tuttavia, abbia avuto ad oggetto un delitto da porsi in continuazione con quello pendente. A tal riguardo, gli Ermellini richiamano il diritto vivente che si è consolidato a partire dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prima e la Consulta, poi, hanno già stabilito come la comparazione, per essere conforme alle Carte, debba esser condotta con riguardo all'evento quale «modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente», restando irrilevante ogni qualificazione giuridica operata dall'Accusa , nella logica di una piena garanzia dell'individuo a non essere perseguito più volte per un comportamento rispetto al quale si è già formato un accertamento giurisdizionale con forza di giudicato (sul punto,  si citano, rispettivamente, Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine v. Russia, 10/2/2009, Corte costituzionale n. 200 del 2016 e Cass., SS. UU. Pen., 28/6/2005, n. 34655 ). In questa prospettiva, dunque, non ha alcuna importanza l'eventuale riconduzione delle due contestazioni al medesimo disegno criminoso. L'irrilevanza dell'elemento soggettivo Ulteriore riflessione significativa viene effettuata con riguardo ai connotati soggettivi che potrebbero differenziare due episodi, pur identici sul piano oggettivo. In proposito, il Collegio rileva che è proprio il dover restringere la disamina alla stretta materialità dell'azione compiuta dal reo ad escludere che possano rilevare la diversità dell'elemento soggettivo o l'intervento di circostanze aggravanti non previste dal precedente giudizio; diversamente opinando, si frustrerebbe lo scopo di protezione da arbitrarie e reiterate azioni penali, consentendo al Requirente, in astratto, di indurre un giudizio di diversità del fatto mediante la surrettizia contestazione di elementi, in realtà irrilevanti ex articolo 649 c.p.p., ma descritti in imputazione come afferenti condotta, nesso causale o evento (si richiama, in questo senso, Cass., Sez. I Pen., 27/4/2022, n. 42630 ). Si giunge, così, ad affermare il principio di diritto per il quale «l'operatività del divieto di un secondo giudizio […] non è preclusa dalla diversità dell'elemento soggettivo non costituente oggetto del precedente processo, in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale». Principio che, per di più, delinea un epilogo cui dovrà giungersi a prescindere dalla denuncia della difesa, anche acquisendo d'ufficio la pronuncia che fonda l'eccezione; rimane a carico della parte che intenda far valere la preclusione, non essendo pendente simultaneo processo, un (più mite) onere di allegazione delle circostanze utili a consentirne la valutazione da parte del giudice (così come chiarito, tra le altre, da Cass., Sez IV Pen., 18/3/2021, n. 28705 ). Conclusioni La sentenza in analisi espone chiaramente i punti dell' iter motivo, giustificando coerentemente la posizione assunta ed interpretando un istituto la cui equilibrata applicazione costituisce non solo condizione di garanzia essenziali per l'imputato, ma pure correttivo strutturale di funzionamento del sistema penale , in un ordinamento caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione. Per la sua linearità, poi, potrà costituirà un buon compendio per il giurista pratico che debba promuovere – o contraddire – eccezioni di questa natura.

Presidente Pistorelli – Relatore Cananzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve