La Cassazione interviene sui criteri di liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio in ambito penale, con particolare riguardo alla qualificazione delle udienze ai sensi dell’articolo 12 D.M. 55/2014.
Un avvocato d’ufficio aveva assistito l’imputato in un procedimento penale partecipando a una sola udienza; l’assistito nominava infatti subito dopo un difensore di fiducia. L’avvocato otteneva una condanna al pagamento innanzi al Giudice di pace e procedeva ad esecuzione forzata, ricavando 1.171,26 euro, oltre alla liquidazione di 525 euro per la procedura esecutiva. Successivamente chiedeva la liquidazione dei compensi ex articolo 116‑117 d.P.R. 115/2002 sia per l’attività nel processo penale, sostenendo di aver svolto fase dibattimentale dato il deposito di documenti nuovi da parte della parte civile, sia per l’attività di recupero crediti ulteriore, nonché il rimborso di spese vive aggiuntive rispetto al 15% di spese generali. Il Tribunale di Padova, in opposizione ex articolo 170 d.P.R. 115/2002 , riconosceva solo la fase di studio ai minimi (150 euro) e alcune spese, detraendo quanto già riscosso in sede esecutiva e quantificando il credito residuo in 827,04 euro, escludendo però la fase dibattimentale e ulteriori spese specifiche. La Cassazione, su ricorso del legale, conferma la decisione: l’udienza in cui il difensore chiede soltanto rinvio per termini a difesa è “ udienza di mero rinvio ” e, alla luce dell’articolo 12, comma 1, D.M. 55/2014, non rileva ai fini della liquidazione della fase istruttoria/dibattimentale, che postula attività funzionali alla ricerca o formazione della prova. La pronuncia mette in relazione la norma con la previsione del terzo comma del medesimo articolo ed afferma che «la fase istruttoria o dibattimentale deve essere comunque valutata nell’ an , prima ancora che nel quantum , con riferimento ai parametri forniti della legge». In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato.
Presidente Falaschi – Relatore Amato Fatti di causa 1. L'avvocata ( omissis ) svolgeva funzioni di difensore di ufficio nell'ambito di un procedimento penale, rappresentando il cliente in un'unica udienza del 12.10.2015. Immediatamente dopo la prima udienza, l'assistito nominava un difensore di fiducia senza compensare le prestazioni svolte dal primo difensore, la quale promuoveva azione innanzi al Giudice di Pace di Padova, che condannava il resistente al pagamento di euro 765,00 a titolo di compensi per la fase di studio e dibattimentale del processo penale, e euro 9,50 per spese esenti oltre il rimborso dei 15% delle spese generali IVA e CPA come per legge. 1.1. Poiché l'assistito rifiutava di corrispondere i dovuti compensi, la ( omissis ) procedeva ad un primo pignoramento, con spese per l'azione esecutiva. Il giudice dell'esecuzione assegnava all'odierna ricorrente il ricavato della vendita, pari a euro 1.171,26; liquidava per la procedura esecutiva euro 525,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali (IVA, CPA, IVG). 1.2. Dopo avere presentato istanza ex articolo 492-bis cod. proc. civ. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), la ( omissis ) tentava un secondo atto di precetto, non andato a buon fine. 1.3. Procedeva, quindi, a chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata ai sensi dell' articolo 116, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 , nonché per l'attività svolta per il recupero del credito, detratte le somme ricavate dal pignoramento. 2. Il Tribunale di Padova in composizione collegiale emetteva decreto con il quale rigettava l'istanza ritenendo che la somma percepita dal difensore fosse addirittura superiore a quanto liquidabile secondo i parametri previsti dagli articolo 116-117 D.P.R. n. 115/2002 . Avverso detto decreto ( omissis ) proponeva opposizione ex articolo 170 D.P.R. n. 115 dei 2002 . 3. Il Tribunale di Padova in composizione monocratica accoglieva in parte l'opposizione, ritenendo che si dovessero rimborsare le spese sostenute dal difensore per l'istanza ex articolo 492-bis cod. proc. civ. e per il secondo atto di precetto; le spese generali al 15%, la cassa previdenza al 4% e l'iva al 22%; non riconosceva la liquidazione di ulteriori spese indicate dal difensore in quanto tutte ricomprese nel 15% delle spese generali forfettarie. Quanto ai compensi, riteneva il giudice dell'opposizione di dover liquidare l'attività svolta nel processo penale - consistita nella mera partecipazione ad un'udienza in cui non si era svolta attività istruttoria, avendo il difensore chiesto rinvio per termini a difesa - quale fase di studio liquidata ai minimi (euro 150,00). Quindi, dal totale di euro 1.998,30 sottraeva quanto già ricevuto dal difensore all'esito del pignoramento mobiliare (euro 1.171,26), per un credito residuo di euro 827,04. 4. La suddetta sentenza è impugnata da ( omissis ) con ricorso affidato a due motivi. Resiste il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo (di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.) si deduce violazione di norme di diritto, in relazione all' articolo 82 D.P.R. 115/02 e all' articolo 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm., per avere il Tribunale respinto l'istanza di liquidazione del compenso relativo all'attività difensiva svolta per la fase dibattimentale, ove si è svolta attività istruttoria, avendo la parte civile prodotto documenti nuovi che la difesa ha dovuto esaminare seduta stante. L'ordinanza impugnata è, dunque, pervenuta ad una conclusione che confligge con l'articolo 12, n. 3 lett. c) del DM n. 55/2014, contenente i parametri forensi. Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di dover liquidare il compenso inerente l'attività prestata dal difensore all'udienza del 12.10.2015, cioè nell'ineludibile fase istruttoria o dibattimentale, non potendo essa rientrare nella fase di studio, neanche ove si volesse attribuirle carattere preliminare, 1.1. Il motivo è infondato. Il giudice dell'opposizione ha accertato che l'unica udienza cui l'avvocatessa era intervenuta - prima che l'assistito scegliesse un difensore di sua fiducia - era quella del 12.10.2015, ove secondo il Tribunale non si sarebbe svolta attività istruttoria, neanche preliminare, avendo la stessa avvocatessa chiesto il rinvio per termini a difesa. L' articolo 12, comma 1, D.M. n. 55 del 2014 , prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l'altro, «del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e dei tempo necessario all'espletamento delle attività medesime». La disposizione citata deve essere letta unitamente al terzo comma del medesimo articolo, che definisce le diverse fasi dell'attività defensionale. Alla lettera c) si legge: «per fase istruttoria o dibattimentale [si intende]: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato». 1.2. In sintesi, la fase istruttoria o dibattimentale deve essere comunque valutata nell'an, prima ancora che nei quantum, con riferimento ai parametri forniti dalla legge (v. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18791 del 10/09/2020: «In tema di onorari spettanti agli avvocati in materia penale, il tempo necessario per io svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere negato»). Nel caso di specie, trattandosi di udienza di mero rinvio, già sottratta dal comma 1 dai parametri generali per la determinazione del compenso, neanche può essa dirsi funzionale ad ulteriori attività (v. in questo senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4539 del 20/02/2025 , ove trattandosi di imputato irreperibile, si sottolinea che il rinvio può essere determinato dalla necessità di effettuare ricerche dell'imputato). In tal senso deve essere letta la giurisprudenza richiamata in ricorso ( Cass. Sez. 2, n. 3889 del 2023 ; Cass. Sez. 2, n. 28170 del 2023 , ove infatti si afferma che la fase istruttoria sia difficilmente ineludibile). 2. Con il secondo motivo (di cui all' articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ) si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articolo 116 e 82 D.P.R. 115/2002 e all' articolo 2 del DM n. 55/2014 , per avere il Tribunale respinto l'istanza di liquidazione delle spese non imponibili anticipate e documentate. Alla luce dell' art, 2 D.M n. 55 del 2014 e della giurisprudenza di questa Corte, la ricorrente sostiene che le spese la cui liquidazione risulta omessa erano appunto spese necessarie al processo ed attestate tramite documentazione allegata, ossia costi di notifica ed importi versati all'Istituto Vendite Giudiziarie per l'espletamento delle aste necessarie alla vendita dei beni pignorati; spese documentate diverse da quelle forfettariamente determinate anche dal Giudice dell'Esecuzione, 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, ex art, 366, n. 6, cod. proc. civ. La citata norma impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (per tutte: Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777 ), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte del documento cui quest'ultima corrisponde e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. La ricorrente fa riferimento a documenti del giudizio di merito (All. 3D, p. 7: v. ricorso p. 7, righi 10-12) - dai quali dovrebbe risultare la documentazione delle spese non imponibili anticipate dal difensore, rese necessarie dal processo per le quali è previsto un documento che ne attesti l'esborso e l'ammontare ( Cass., Sez. Un., n. 31030/2019 ) - limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte strettamente d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso. La mancanza di tali indicazioni rende la doglianza inammissibile (da ultimo: Cass., Sez, Un., 19/4/2016, n, 7701 ), non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento. 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell' articolo 13, comma 1 -quater D.P.R, n. 115 del 2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell' articolo 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.