Il semplice ostacolo al deposito telematico non autorizza automaticamente l’utilizzo di forme di deposito diverse; la disciplina vigente appronta rimedi specifici a tutela del diritto di difesa in presenza di impedimenti oggettivi, subordinandone però l’operatività alla rigorosa dimostrazione dell’impedimento stesso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, precisa che l'impossibilità di effettuare il deposito telematico per cause non imputabili al difensore non legittima, di per sé, il ricorso a modalità alternative di deposito, come invece avviene in presenza di un malfunzionamento del sistema formalmente certificato. Tale impossibilità può però integrare un'ipotesi di forza maggiore, che consente di chiedere la rimessione in termini, purché l'impedimento venga provato in modo rigoroso. Quadro normativo di riferimento La Corte richiama le norme già vigenti in materia di deposito telematico degli atti processuali, introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , e dai successivi decreti ministeriali n. 217 del 29 dicembre 2023 e n. 206 del 27 dicembre 2024. Tali interventi rientrano nella “Riforma Cartabia”, che ha profondamente innovato il processo penale, introducendo – tra l'altro – l' obbligo di deposito esclusivamente telematico degli atti tramite il Portale deposito atti penali (PDP) . Il d.lgs. n. 150/2022 dà attuazione alla delega contenuta nella l. n. 134/2021 , con l'obiettivo di rendere più efficiente e digitale il processo civile e penale, attraverso norme organiche sul Processo Civile Telematico e l'adeguamento del sistema alle tecnologie digitali, in particolare per il deposito e la gestione degli atti. Per il processo penale, la riforma ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l' obbligo di deposito telematico esclusivo , tramite PDP, per i soggetti abilitati esterni, tra cui gli avvocati. La sentenza ribadisce che il mancato rispetto di tale obbligo determina l'inammissibilità dell'impugnazione, in forza degli articolo 111- bis e 582 c.p.p. Il deposito non telematico può ritenersi valido solo in due casi: malfunzionamento del sistema informatico , certificato o attestato dal Ministero della Giustizia o dal dirigente dell'ufficio giudiziario competente, ai sensi dell'articolo 175- bis c.p.p.; caso fortuito o forza maggiore , rigorosamente provati dalla parte interessata, ai sensi dell' articolo 175 c.p.p. In mancanza di tali presupposti, il deposito effettuato con modalità diverse da quelle telematiche previste dalla legge viola la normativa vigente e comporta l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Disciplina transitoria e decreti ministeriali I decreti ministeriali richiamati dalla Corte – d.m. n. 217 del 29 dicembre 2023 e d.m. n. 206 del 27 dicembre 2024 – hanno integrato e modificato il quadro tracciato dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 , che ha introdotto l'obbligo di deposito telematico esclusivo per atti, documenti, richieste e memorie a decorrere dal 1° gennaio 2025. La normativa transitoria ha previsto una fase sperimentale, caratterizzata da un regime a “doppio binario” , nel quale il deposito analogico era ancora ammesso solo per alcuni atti e in casi specifici. Per gli avvocati, tuttavia, dal 1° gennaio 2025 vige l'obbligo generalizzato di deposito telematico , con la sola possibilità di utilizzare la PEC in presenza di malfunzionamenti del sistema informatico o di forza maggiore, purché tali circostanze siano debitamente certificate o dimostrate. Nel caso esaminato, era stato proposto ricorso per Cassazione avverso un'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile un appello depositato tramite PEC, in violazione dell'obbligo di deposito telematico esclusivo previsto dagli articolo 111- bis e 582 c.p.p. , come modificati dal d.lgs. n. 150/2022 . Il difensore del ricorrente aveva sostenuto l'impossibilità di utilizzare il canale telematico a causa della mancata “autorizzazione” del procedimento sul Portale deposito atti penali, allegando documenti e prove per dimostrare l'impedimento oggettivo , e affermando che la legge non gli imponeva uno specifico onere di allegazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile , rilevando che: il difensore non aveva fornito una prova sufficiente e rigorosa dell'impedimento al deposito telematico ; la normativa vigente prevede strumenti specifici , come la richiesta di rimessione in termini ex articolo 175 c.p.p., per fronteggiare situazioni di forza maggiore o malfunzionamento del sistema informatico; il semplice ricorso alla PEC, in assenza dei presupposti previsti dagli articolo 175 e 175- bis c.p.p., non è idoneo a superare l'obbligo di deposito telematico esclusivo e conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
Presidente Giordano – Relatore Licci Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di V.F. avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 13.12.2024 per il delitto di cui all' articolo 572 cod. pen. in danno della moglie, in ragione dell'avvenuto deposito dell'atto di impugnazione a mezzo PEC, in violazione dell'obbligo di deposito esclusivamente telematico tramite portale previsto a pena di inammissibilità dagli articolo 111-bis e 582, cod. proc. pen. L'ordinanza richiamava in premessa le modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 nonché le disposizioni dettate dall' articolo 3 del d.m. n. 217 del 29/12/2023 , come modificato dall' articolo 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024 , che, in attuazione dell'articolo 87 d.lgs. cit., ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell' articolo 111-bis cod. proc. pen. restando consentito ai difensori il deposito mediante PEC limitatamente ai casi in cui il deposito non può avvenire con modalità telematiche. Veniva, poi, dato atto del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Ivrea del 15/01/2025 ai sensi dell' articolo 175- bis, comma 4, cod. proc. pen. con il quale, in ragione del malfunzionamento del sistema informatico, era stata disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025 la sospensione dell'applicativo APP con possibilità di redigere e depositare anche in formato analogico (cartaceo o tramite PEC) tutti gli atti per i quali il d.m. n. 206/2024 dispone il deposito solo telematico. Poiché, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli atti di appello avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Ivrea dovevano essere depositati, a pena di inammissibilità, per via telematica tramite il Portale, salvo il caso di malfunzionamento del portale medesimo, l'atto d'appello doveva ritenersi inammissibile in quanto depositato dal difensore tramite PEC senza allegazione di alcun tipo di malfunzionamento, la cui insussistenza comunque era stata riscontrata dall'ufficio impugnazioni del Tribunale di Ivrea appositamente interpellato. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione V.F., con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, con il quale sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli articolo 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost. e vizio motivazione. Rileva il ricorrente che il deposito telematico tramite Portale è stato impedito dalla mancata autorizzazione del procedimento 4614/20 RGNR, cui l'appello si riferiva. Tale autorizzazione, che consente di visualizzare il procedimento a cui si riferisce l'atto di impugnazione nella schermata del Portale, costituisce presupposto indispensabile posto che. in difetto di autorizzazione, il deposito telematico è oggettivamente impossibile. A riprova di quanto affermato, il ricorrente allega al ricorso una schermata estrapolata il 10/07/2025, ovvero due giorni dopo la pronuncia dell'ordinanza di inammissibilità, dalla quale risulta che, a quella data, il procedimento n. 4614/20 RGNR a carico di V.F., cui si riferisca l'appello, non compariva ancora tra i procedimenti riferibili All'avv. Vatta . La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità senza che consti una verifica circa l'autorizzazione del procedimento sul Portale deposito atti penali del Tribunale di Ivrea e senza, dunque, tenere conto della oggettiva impossibilità del deposito telematico, con ciò integrandosi una violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, costituzionalmente tutelati. La motivazione risulta non solo omessa quanto alla doverosa verifica di tale circostanza ma anche contraddittoria nel momento in cui addebita al difensore la mancata allegazione di un malfunzionamento del sistema tale da giustificare il deposito irrituale salvo poi dare atto di avere effettuato una verifica ex officio, limitata tuttavia al solo malfunzionamento rilevante ai sensi dell' articolo 175-bis cod. proc. pen. In ogni caso risulta prospettabile una questione di legittimità costituzionale della disciplina risultante dal combinato disposto degli articolo 111-bis, 582, 591, comma 1, lett. c) e 592, per contrasto con gli articolo 24, comma 2, e 111, comma 2 Cost. , difettando un espresso riferimento alla casistica del procedimento non autorizzato quale giustificazione al deposito con modalità alternativa e ravvisandosi una disparità di trattamento rispetto ai magistrati, per i quali l'esclusività del deposito telematico è stato prorogato al 31/12/25 per quegli stessi atti per i quali agli avvocati è, invece, imposto l'obbligo del deposito telematico. 3. Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. 4. Con memoria in data 25/11/2025, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, che avrebbe erroneamente affermato che l'appello era comunque inammissibile per tardività, osservando altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, la legge non pone alcun onere di allegazione a carico del difensore quanto alla mancata autorizzazione al deposito telematico. Ha poi depositato una riproduzione della schermata delle telefonate effettuate al numero in uso alla cancelleria del Tribunale di Ivrea nelle giornate del 25, 26 e 28 aprile 2025 dalla propria utenza mobile, registrata presso il Consiglio dell'Ordine di Torino, come da estratto della pagina dell'albo, pure allegata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. L'impugnata ordinanza ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello in applicazione dell'articolo 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. che prevede espressamente l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586 cod. proc. pen. L' articolo 582 cod. proc. pen. , nel testo introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , stabilisce, al comma 1, che salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mediante deposito con le modalità previste dall' articolo 111-bis cod. proc. pen. ovvero con modalità esclusivamente telematiche che, quanto ai difensori delle parti private, consistono nel deposito mediante il Portale deposito atti penali. Tale disciplina è applicabile all'atto di appello in esame, che risulta proposto in epoca successiva alla data del 1° gennaio 2025, individuata dall' articolo 3 del d.m. n. 217 del 29/12/2023 , come modificato dall' articolo 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024 , quale data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivo per tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, tra i quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario. Il richiamato articolo 3, nel prevedere una diversa modulazione cronologica dell'obbligo di deposito telematico, consente per specifici atti e presso determinati uffici giudiziari anche il deposito non telematico, al fine di assicurare un periodo di sperimentazione del regime c.d. a doppio binario (con depositi sia attraverso il mezzo telematico che analogico). In tale contesto, il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall' articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche; garantisce, cioè, ai soli difensori delle parti private (e non anche ai soggetti abilitati interni) la possibilità di continuare ad avvalersi del deposito via PEC (già a lungo sperimentato nella fase dell'emergenza COVID 19), ma solo per gli atti per i quali, secondo le scansioni cronologiche previste dalla norma, sia consentita la modalità di deposito analogica in alternativa a quella telematica. Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il deposito dell'atto di appello, per il quale invece vige l'obbligo del deposito telematico esclusivo ai sensi degli articolo 582 e 111-bis cod. proc. pen. L'eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica la violazione dell' articolo 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell'articolo 591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. 2. La conclusione riportata al punto che precede non risulta contestata dal ricorrente che incentra, Invece, I motivi di ricorso sulla rappresentata sussistenza di un impedimento oggettivo al deposito telematico. Deve sul punto rilevarsi che la legge processuale predispone specifici rimedi volti a fronteggiare l'impossibilità di deposito per via telematica. L' articolo 175-bis cod. proc. pen. , anch'esso introdotto con il d.lgs. n. 150/2022 , prevede espressamente che, in caso di malfunzionamento del sistema informatico, viene meno l'obbligo di deposito telematico stabilito dall'articolo 111-bis cod. proc. pen, con conseguente deposito di atti, richieste e memorie con modalità analogica per tutta la durata del malfunzionamento. Tale previsione, volta a garantire la fisiologica prosecuzione dell'attività processuale anche in caso di malfunzionamento dei sistemi, vale per entrambe le ipotesi di malfunzionamento previste dalla norma, ovvero sia il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia, che è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati e attestato sul portale dei servizi telematici, sia per il malfunzionamento che si verifichi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario o in ambito locale, che viene attestato dal dirigente del medesimo ufficio. L' articolo 175-bis cod. proc. pen. prevede poi, al comma 5, che, quando la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento, la parte che sia incorsa nella decadenza, possa comunque chiedere di essere rimessa in termini ai sensi dell' articolo 175 cod. proc. pen. ove dimostri che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore. Al di fuori delle ipotesi del malfunzionamento di cui all' articolo 175-bis cod. proc. pen. , continua ad operare la norma generale di cui all' articolo 175 cod. proc. pen. che consente la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza su istanza della parte che provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. Dunque, se nelle ipotesi previste dall' articolo 175-bis cod. proc. pen. è previsto un onere di certificazione o di attestazione del malfunzionamento a carico rispettivamente del Ministero della giustizia e del dirigente dell'ufficio, accompagnato da un onere di comunicazione a carico del dirigente dell'ufficio volto ad assicurare la conoscibilità del malfunzionamento stesso, al di fuori di tali ipotesi la legge prevede un onere di allegazione in capo alla parte che sostenga l'esistenza di un impedimento al compimento di un atto per il quale sia previsto un termine a pena di decadenza. 3. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, il deposito telematico dell'atto di appello entro il termine previsto a pena di decadenza è stato impedito da una causa non riconducibile a colpa del ricorrente; da tale premessa, in base all'assunto del medesimo ricorrente, dovrebbe conseguire automaticamente l'ammissibilità dell'appello depositato via PEC e la nullità dell'ordinanza che ha invece dichiarato l'inammissibilità. Si tratta di assunto manifestamente infondato. In primo luogo, va rilevato che la circostanza di fatto è dedotta ma non provata. Le produzioni documentali allegate al ricorso e alla memoria di replica non forniscono oggettivo riscontro all'effettiva sussistenza di un impedimento al deposito telematico né, di conseguenza, alla vana sollecitazione rivolta alla cancelleria di sbloccare l'autorizzazione mancante, costituendo dato del tutto neutro, sul punto, il documento attestante tre telefonate effettuate dal difensore alla cancelleria del Tribunale. Né è prospettabile un approfondimento sul punto da parte del Collegio, che non ha poteri istruttori. Ma quand'anche la circostanza di fatto fosse provata, comunque sarebbe inidonea a dispiegare ex post i suoi effetti sulla legittimità del provvedimento impugnato, che risulta invece immune da censure. Risulta che la Corte di appello, pur in mancanza di allegazione di un qualsivoglia impedimento al deposito dell'atto di appello con le modalità prescrìtte dalla legge e nonostante non risultasse certificato o attestato un malfunzionamento del sistema, si è fatta carico di verificare, ex officio, l'eventuale sussistenza di malfunzionamenti. Tale verifica ha dato esito negativo e di ciò ha dato conto l'impugnata ordinanza. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si ravvisa sul punto alcun vizio di motivazione, avendo la Corte di appello proceduto ad un approfondimento d'ufficio, di cui ha dato atto, con l'evidente finalità di accertare se l'avvenuto deposito via PEC fosse giustificato da situazioni idonee a legittimare il deposito in forma analogica, ai sensi dell' articolo 175-bis cod. proc. pen. e, quindi, il deposito via PEC. Né è ravvisabile l'omissione di un onere di verifica circa l'autorizzazione del procedimento sul Portale deposito atti penali del Tribunale di Ivrea , come sostenuto dal ricorrente. Il difetto di tale autorizzazione, che nella prospettazione del ricorrente riguardava il solo procedimento cui si riferiva l'atto di appello, era circostanza nota al solo difensore, che tuttavia, nel trasmettere in allegato alla PEC da lui sottoscritta, l'atto di impugnazione, non ha ritenuto di segnalare tale situazione alla Corte. Risulta altresì errata l'affermazione che secondo la quale la sussistenza di un impedimento al deposito telematico dell'impugnazione legittimerebbe automaticamente il deposito dell'atto con modalità non consentite. Fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all' articolo 175- bis cod. proc. pen. , l'impossibilità di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, con le modalità stabilite dalla legge, entro il termine previsto a pena di decadenza, è piuttosto suscettibile di integrare una causa di forza maggiore che, lungi dal consentire il mancato rispetto di disposizioni stabilite a pena di inammissibilità, può fondare una richiesta ai sensi dell' articolo 175 cod. proc. pen. la cui operatività presuppone sia la richiesta della parte interessata sia l'assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente, che, secondo quanto già affermato da questa Corte, può ritenersi assolto solo provando rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione ( Cass. Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022 , Rv. 283059 - 01). 4. Alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, deve affermarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. Ili-bis, 582, 591, comma 1, lett. c) e 592, per contrasto con gli articolo 24, comma 2, e 111, prospettata dal difensore. Quanto alla ritenuta violazione dell' articolo 24 Cost. derivante dall'omesso riferimento alla casistica del procedimento non autorizzato su PDP quale giustificazione al deposito con modalità alternativa basti osservare che il diritto di difesa trova piena tutela nei rimedi apprestati dal codice processuale di cui si è detto, volti a fronteggiare tutte le diverse evenienze che, in concreto, possono impedire il deposito telematico per cause non riconducibili a colpa del ricorrente, siano esse riferite ad un vero e proprio malfunzionamento ai sensi dell' articolo 175- bis cod. proc. pen. o, invece, ad un caso fortuito o ad una causa di forza maggiore ai sensi dell' articolo 175 cod. pen. Quanto alla ritenuta disparità di trattamento tra soggetti abilitati interni ed esterni, derivante dalla diversa modulazione sul piano cronologico dell'obbligo di deposito telematico esclusivo ai sensi dell' articolo 111-bis cod. proc. pen. , si osserva che la disciplina transitoria di cui agli articolo 87 d.lgs. n. 150/2022 e 3 d.m. n. 217 del 29/12/2023 , così come modificato dall' articolo 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024 , costituisce il frutto di un attento e ragionevole bilanciamento, limitato alla fase di transizione dal processo tradizionale al processo telematico, tra l'esigenza di rendere effettiva la digitalizzazione del processo penale e la necessità di garantire agli operatori della giustizia un congruo periodo di sperimentazione del regime c.d. a doppio binario, diversamente modulato in relazione non solo agli atti processuali e agli uffici giudiziari, ma anche al diverso stato di implementazione dei sistemi informatici in uso rispettivamente ai soggetti abilitati interni (applicativo APP ) ed esterni (Portale). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.