TUN: aggiornati gli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità

Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy aggiorna, a decorrere da aprile 2025, gli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata.

Si ricorda che, con  d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 , era stato emanato il regolamento recante  la tabella unica (TUN)  del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell' articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private  ( d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ). Nel decreto presidenziale si precisava – articolo 1, comma 2 – che all' aggiornamento  e alla  modifica  della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si sarebbe dovuto provvedere con  decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Con il  decreto 10 dicembre 2025  – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 41 – il Ministero ha dunque provveduto ad aggiornare:  la tavola 1.B. dell' articolo 1, comma 1, lett. a) del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 , di cui all'allegato I; le tabelle di cui all' articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 , di cui, rispettivamente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II. In particolare, si legge nella premessa al decreto, l'aggiornamento della TUN tiene conto della misura del  saggio degli interessi legali  fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  al  2%  mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, adottato ai sensi dell' articolo 1284 c.c. , nonché dell' indice ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di  aprile 2025 , maggiorato dell' 1,7%  rispetto al mese di aprile 2024. Il decreto entra in vigore l' 11 gennaio 2026  e solo per le lesioni conseguenti a fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore del  d.P.R. n. 12/2025  ( 5 marzo 2025 ).   Fonte:  IUS/Responsabilità

Ministero delle imprese e del made in Italy_decreto 10 dicembre 2025