Premeditazione e continuazione tra omicidio mafioso e reati associativi

In materia di continuazione tra omicidio mafioso e delitto associativo, la Cassazione esclude il medesimo disegno criminoso quando l’omicidio, pur premeditato e aggravato ex articolo 416- bis , nasce da circostanze contingenti e non programmabili ab origine .

Sul rapporto tra omicidio mafioso e continuazione con il reato associativo La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 753/2025 , ha rigettato il ricorso di un appartenente al clan dei Casalesi, confermando il diniego della continuazione tra un omicidio volontario aggravato e una serie di reati già unificati ex articolo 81, comma secondo, c.p. in precedente decisione del GIP di Napoli. L'imputato era stato condannato, con sentenza del 5 giugno 2009, per una pluralità di fatti: concorso in porto e detenzione di armi ex articolo 10 e 12 legge n. 497/1974 aggravati ai sensi dell'articolo 7 legge n. 203/1991 ; partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex articolo 416- bis c.p. ; plurimi reati in materia di stupefacenti ex articolo 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 , nonché estorsioni aggravate ai sensi dell'articolo 7 legge n. 203/1991 , tutte condotte commesse nella provincia di Caserta fino al 2005 e già ritenute avvinte dal vincolo della continuazione. Successivamente, con sentenza del 19 dicembre 2023, confermata in appello il 20 marzo 2025, il medesimo soggetto era stato condannato per l'omicidio volontario aggravato, con contestazione della premeditazione e delle aggravanti dell'aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all' articolo 416- bis c.p. e al fine di agevolare il clan dei Casalesi. Nel ricorso per cassazione , la difesa invocava l'applicazione della continuazione anche rispetto all'omicidio , prospettando l'unicità del disegno criminoso in ragione della comune finalizzazione di tutte le condotte al rafforzamento dell'organizzazione criminale e al controllo del territorio. Sotto il profilo normativo, erano dedotte la violazione dell' articolo 81, comma secondo, c.p. e il vizio di motivazione ai sensi degli articolo 606, comma 1, lett. b), e 125 c.p.p. , sostenendo che, una volta riconosciuta la natura mafiosa del contesto e la funzione “disciplinare” dell'omicidio nei confronti del sodale infedele, la continuazione dovesse considerarsi sussistente alla luce della giurisprudenza che ammette un programma criminoso delineato anche solo nelle sue linee essenziali.  La Corte di assise di appello, invece, aveva escluso che l'omicidio rientrasse nel medesimo disegno criminoso dei reati già giudicati nel 2009, sottolineando che l'eliminazione del sodale era stata determinata da circostanze contingenti e non prevedibili al momento dell'adesione dell'imputato al sodalizio mafioso, e che non ogni reato-fine commesso nell'ambito dell'associazione può essere automaticamente attratto nell'istituto della continuazione. Premeditazione ed estemporaneità dell'omicidio: nessun automatismo in favore della continuazione La Cassazione conferma l'impostazione della Corte territoriale, chiarendo che il presupposto imprescindibile della continuazione è la prova di un medesimo disegno criminoso , inteso come programma preventivamente ideato, anche solo in termini embrionali, che comprenda le singole condotte poi realizzate. In tale cornice, la semplice riconducibilità dell'omicidio al contesto associativo e alla logica di rafforzamento del vincolo mafioso non basta a integrare l'unicità del disegno, quando il fatto risulti essere la risposta ad una situazione specifica e imprevedibile insorta in un momento successivo all'ingresso nel sodalizio.  Nel caso di specie , l'omicidio in questione era stato deciso per punire la cd. “infedeltà delinquenziale”, ossia la scelta della vittima di intraprendere affari criminali con un diverso clan. Il Collegio affronta poi l'argomento difensivo relativo alla pretesa contraddizione tra il riconoscimento della premeditazione e l'esclusione della continuazione , ritenendo insussistente ogni vizio logico. Richiamando un precedente di legittimità ( Cass. n. 3868 del 12/09/2024 ), i giudici di piazza Cavour ricordano che, ai fini della sussistenza dell'aggravante della premeditazione nel delitto di omicidio, è sufficiente un lasso temporale anche ristretto tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione , purché idoneo a consentire all'agente una ponderazione, sia pur rapida, della scelta delittuosa e l'attivazione di eventuali motivi inibitori.  Ne consegue che l'“estemporaneità” dell'azione , in termini di genesi contingente della decisione omicidiaria, non è incompatibile con la ravvisabilità della premeditazione , laddove risulti che, pur in un tempo ridotto, l'autore abbia potuto consolidare la risoluzione criminosa e predisporre l'agguato con mezzi e modalità rivelatori della persistenza del proposito.  Quindi, in caso di omicidio volontario aggravato, la sussistenza della premeditazione non comporta di per sé la configurabilità del vincolo della continuazione con il delitto di associazione di tipo mafioso e con i reati-fine , in assenza di prova di una ideazione, anche solo embrionale, dell'omicidio sin dal momento dell'adesione all'organizzazione criminale.  Da ciò discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Casa – Relatrice Oggero Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, investita dell'impugnazione avverso la decisione della Corte di assise di Napoli in ordine al solo diniego di riconoscimento della continuazione tra le condotte oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli e quelle giudicate con l'indicata sentenza, ha confermato la pronuncia di primo grado. La Corte di appello, a fondamento del mancato riconoscimento del vincolo, ha premesso quanto di seguito evidenziato. - La sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli ha avuto ad oggetto le seguenti imputazioni: articolo 110 cod. pen. , articolo 10, 12 legge n. 497 del 1974 , articolo 7 legge n. 203 del 1991 , commessi in Caserta 19 settembre 2000; articolo 416-bis cod. pen., commesso in provincia di Caserta fino al 2005; articolo 110, 81 cpv. cod. pen. , articolo 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 7 legge n. 230 del 1991, commessi in provincia di Caserta fino al 21 settembre 2000; articolo 110, 81 cpv. cod. pen. , articolo 629, comma secondo, 628, comma terzo, n. 1, 3 cod. pen., articolo 7 legge n. 230 del 1991, commessi in Caserta fino a settembre 2000; - la sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli del 20 marzo 2025, ha avuto ad oggetto l'imputazione di omicidio volontario, commesso in Castelvolturno il 15 ottobre 1999, aggravato, tra l'altro, dalla circostanza della premeditazione, dall'essersi avvalso il soggetto agente delle condizioni previste all' articolo 416-b/s cod. pen. ed al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata clan dei Casalesi . La Corte di assise di appello, sul rilievo che non può ravvisarsi il vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine, nel caso in cui, pur rientrando i predetti reati nell'ambito dell'attività dell'organizzazione criminale e risultando finalizzati al suo rafforzamento, non vi sia prova che essi fossero programmati ab origine, ha ritenuto ostativo il fatto che, nella specie, tali condotte criminose risultassero scaturite da circostanze contingenti e non prevedibili al momento dell'iniziale adesione al sodalizio. 2. Ha interposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sintetizzato ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. , con il quale lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione o alla erronea applicazione dell' articolo 81 cpv. cod. pen. ; sotto altro profilo, deduce il difetto, in parte qua, della motivazione ex articolo 125 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra l'omicidio volontario commesso il 15 ottobre 1999, circostanziato, per quanto di rilievo, dalla premeditazione e giudicato con sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 20 marzo 2025, e le condotte di reato - tra cui l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416-bis cod. pen. ed i reati-fine - già ritenuti avvinti nella continuazione con la sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata, per quanto di interesse, dalla sentenza del 2 settembre 2010 della Corte di appello Napoli. Nel richiamare i principi affermati in tema di continuazione dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente adduce la configurabilità del medesimo disegno criminoso, essendosi trattato di una pluralità di condotte in vista di un'unica finalità, posto che, secondo i dettami della consolidata giurisprudenza, tale vincolo può essere riconosciuto anche a fronte di un programma delineato nelle sole linee essenziali. Sotto altro profilo, ventila la contraddittorietà dell'affermazione circa l'estemporaneità dell'azione omicidiaria, posta a fondamento dalla Corte distrettuale del diniego di riconoscimento dell'istituto di cui all' articolo 81, comma secondo, cod. pen. , rispetto alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione. In altre parole, sarebbe insanabile il contrasto logico nel ritenere che l'omicidio sia stato estemporaneo, e quindi non riconducibile ad un preconizzato disegno criminoso, e, al contempo, ravvisare la circostanza aggravante della premeditazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata. 3. La Procuratrice generale, nella persona della Sostituta Francesca Loy, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato. 1.1. L'unico motivo di censura riguarda il diniego della continuazione, ravvisata tra il delitto associativo e i reati scopo giudicati con sentenza emessa il 5 giugno 2009 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ma negata con riguardo al delitto di omicidio aggravato, separatamente giudicato. Le censure mosse alla pronuncia del 20 marzo 2025 della Corte di assise di appello di Napoli, nella parte in cui esclude che tutti i delitti oggetto delle due decisioni possano ritenersi avvinti dalla continuazione, non colgono nel segno. 1.2. Come evidenzia la Corte territoriale con motivazione logica, esauriente e scevra da contraddizioni, non ricorrono elementi per ritenere, come pretende la difesa, che la causa dell'omicidio fosse individuabile nella strategia criminale adottata dai vertici dell'organizzazione criminale, al fine di un puntuale controllo del territorio e di un rafforzamento del vincolo associativo. Invero, se l'episodio nel quale si è concretizzato l'omicidio, avvenuto nell'ottobre del 1999, ha tratto origine dall'opportunità di infliggere una definitiva punizione - dato che si evince (cfr. sentenza pag. 6) dalle dichiarazioni dello stesso S.O. e da quelle di G.S. - a F.M., responsabile di infedeltà delinquenziale , tradottasi nell'avere intrapreso attività illecite con un diverso clan criminale, non emerge, ad avviso della Corte territoriale, che la decisione di eliminare l'infedele fosse stata concepita e fosse prevedibile, neppure nelle sue linee essenziali, al momento dell'affiliazione al sodalizio. 1.3. E ciò, è tanto più chiaro, come sottolinea il giudice distrettuale, ove si rifletta sul fatto che non poteva certo prevedersi che quel determinato soggetto, affiliato o comunque organico al clan, avrebbe potuto compiere la scelta, rivelatasi per lui fatale, di intraprendere affari criminali con altre organizzazioni: a riprova, depongono le dichiarazioni dello stesso S., il quale aveva dichiarato di essere stato avvisato della necessità di commettere quel crimine, solamente qualche minuto prima dell'agguato. Correttamente, la Corte distrettuale non ha ritenuto possibile sostenere che la punizione del sodale infedele fosse ontologicamente compresa nell'adesione alla associazione criminale, ed è pervenuta a tale conclusione sulla base di una valutazione logica e immune da vizi, alla luce della considerazione che, ove si ragionasse nei termini evocati dalla difesa, finirebbe per essere attratto nell'istituto della continuazione ogni reato-fine commesso dall'associato, a prescindere dall'accertamento della effettiva delineazione dello stesso al momento dell'adesione al sodalizio. 2. La pronuncia è infine esente dalle lamentate incongruenze motivazionali, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione nell'essere stata esclusa la continuazione, a cagione dell'estemporaneità dell'azione omicidiaria, ed essere stata ravvisata la circostanza aggravante della premeditazione in riferimento al delitto di omicidio volontario. Secondo la giurisprudenza, «In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, N., Rv. 287472-01: fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione). 2.1. A fronte di quanto premesso, appare irrilevante che i due collaboranti abbiano parlato dell'omicidio come frutto di una decisione assunta a stretto giro, posto che la Corte distrettuale ha confermato, con statuizione non contestata, la sussistenza della premeditazione, sul rilievo che, ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante, è sufficiente sia decorso un lasso temporale, anche contenuto, tra l'insorgenza del proposito criminale e la sua attuazione, di talché, anche sotto tale profilo, la decisione è incensurabile. In definitiva, è opportuno affermare che, in caso di omicidio volontario, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione non comporta la conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione tra lo stesso, il delitto associativo ed i reati-fine, non essendo evincibile l'unicità del disegno criminoso, ove non sia raggiunta la prova di una ideazione, pur embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesione del soggetto agente all'organizzazione criminale. Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.